Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2011, n. 1794 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, accoglieva in parte la domanda proposta da L. P. avente ad oggetto la condanna della società Caffè Sicilia al pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di detta società in qualità di banconista.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, riteneva, ai fini della determinazione delle differenze retributive spettanti, di non poter tenere conto della percentuale d’incasso avendo questa carattere aleatorio e variabile.

Avverso questa sentenza ricorre in cassazione la società che articola un’unica censura.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo la società, deducendo violazione dell’art. 36 Cost. e vizio di motivazione, articola il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Allega la ricorrente che il giudice di appello nel calcolare le differenze retributive, a norma dell’art. 36 Cost., non ha tenuto conto della maggiorazione fissa del 30% corrisposta al lavoratore.

La censura è infondata.

Invero, la società oltre, a non censurare specificamente la ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata secondo la quale non si poteva tenere conto di detta maggiorazione in considerazione del suo carattere aleatorio e variabile – in proposito infatti la società si limita a dedurre un generico errore di diritto -, non indica alcuna fonte di prova, non considerata dal giudice del merito, da cui risulterebbe effettivamente corrisposta tale maggiorazione.

Nè a tal fine è sufficiente il mero richiamo alla CTU che avrebbe accertato, sulla base degli scontrini fiscali l’applicazione sul prezzo della consumazione della maggiorazione del 30".

Tale richiamo, difatti, non è accompagnato dalla trascrizione nel ricorso, in adempimento del principio di autosufficienza,della relazione del CTU nella parte che interessa.

Il ricorso pertanto va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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