Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-01-2011, n. 1788 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Salerno veniva respinta la domanda proposta da A.G. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.p.a. Autostrade per l’Italia e la sua immediata reintegrazione, nonchè la conseguente tutela risarcitoria.

Con sentenza resa il 5.5.2008, la Corte di Appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’ A. ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al predetto il 3.9.2002 e, per l’effetto, ordinava alla società appellata di reintegrare il lavoratore, con condanna della società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Compensava le spese di lite del doppio grado.

Riteneva, in sintesi, la corte territoriale che non potevano ritenersi sussistenti elementi da cui desumere con assoluta certezza che l’appellante avesse dolosamente omesso la restituzione agli utenti degli importi loro spettanti, ovvero avesse intenzionalmente restituito somme inferiori a quelle dovute, al fine di impossessarsi illecitamente delle differenze dei pagamenti dei pedaggi. Rilevava il carattere sporadico della infrazione e la natura smaccata e grossolana della condotta ed osservava che la circostanza che, all’atto della chiusura della cassa, non fossero state rinvenute somme in eccesso doveva, con ogni verosimiglianza, giustificarsi ritenendo che a fine giornata lavorativa, caratterizzata da traffico intenso, potesse riscontrarsi una sorta di compensazione tra errori in eccesso e in difetto. Riteneva, in ogni caso, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto a comportamento non intenzionale e che la condotta del dipendente, per quanto non grave, avesse indotto il datore all’adozione del provvedimento disciplinare, per cui il risarcimento doveva limitarsi a cinque mensilità.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi.

Resiste l’ A. con controricorso, richiamando sentenza resa in data 11.5/2.10.2007 dalla S. C. in relazione a caso analogo relativo ad altro dipendente.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo la società deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2119, 2106 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 3, dell’art. 420 c.p.c., comma 5, nonchè della L. n. 604 del 1966, art. 5; deduce, poi, la contraddittorietà ed illogicità della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene che la società aveva fornito la piena prova della veridicità dei fatti contestati al dipendente, nonchè della loro riferibilità al predetto. Dalla circostanza che le maggiori somme non fossero state rinvenute nella contabilità dell’ A. doveva, poi, desumersi che costui le avesse intascate. Tutti i testi escussi avevano riferito le modalità secondo cui avveniva il servizio di riscossione pedaggi e la possibilità di individuare il singolo casellante in rapporto al turno svolto, affermando, altresì, che anche le somme risultate in eccesso dovevano essere versate, secondo le regole disciplinanti l’attività, alla società. Assume l’illogicità della motivazione anche nella parte in cui ha fatto riferimento ad una sorta di compensazione fra errori in eccesso e in difetto. Al contrario, doveva ritenersi sussistente la intenzionalità della condotta e l’univocità di indizi, che confortavano il giudizio di gravita della condotta posta in essere.

Pone al riguardo quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., nonchè della L. n. 300 del 1970, art. 7.

Assume che debba attribuirsi rilevanza, in rapporto alla lesione dell’elemento fiduciario, anche a comportamento isolato commesso in mancanza di precedenti disciplinari, ma che, comunque, si riveli grave sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, come nella specie.

Peraltro, in occasione di tutti e tre i controlli predisposti il dipendente era stato sorpreso inadempiente. Improprio, doveva, poi, ritenersi il richiamo ai concetto di grossolanità della condotta, atteso che l’ A. comunque aveva fatto affidamento in una distrazione del conducente che versasse un importo maggiore rispetto a quello dovuto ovvero aveva confidato nella possibilità di ammettere il proprio errore di disattenzione in caso di rilievo, da parte dell’automobilista, della mancanza o insufficienza del resto.

Anche ove l’ A. si fosse reso conto di avere incamerato somme superiori, non aveva esitato ad incamerare il resto. Pone quesito riferito alla rilevanza da attribuirsi alla mancanza di precedenti disciplinari.

Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. della L. n. 604 del 1966, art. 5, nonchè dell’art. 420 c.p.c., comma 5.

Assume che la mancanza di doglianze da parte degli utenti non poteva sminuire la rilevanza dei fatti provati e richiama in merito a tale circostanza istanze istruttorie a tal fine formulate e non ammesse.

Formula, all’esito dell’esposizione, quesito di diritto.

Con il quarto motivo censura la decisione per violazione dell’art. 2119 c.c. e deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Rileva la mancata valutazione della natura del rapporto e delle mansioni ricoperte rispetto alle quali l’inadempimento si è verificato, anche se il grado di affidamento richiesto per la mansioni di esattore e la portata dei fatti avrebbero dovuto condurre alla valorizzazione di altri elementi prima di escludere la legittimità e proporzionalità del licenziamento intimato.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Come già ampiamente chiarito in precedente di questa Corte relativo ad ipotesi del tutto simile a quella in esame (Cass. sez. lav. n. 20653/2007) caratterizzata dalla proposizione di motivi di impugnazione del tutto coincidenti a quelli proposti nella specie, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, è da evidenziare che:

1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l’assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore (Cass, 23 aprile 2004 n. 7724; Cass. 23 aprile 2002 n. 5943);

2) l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza d’un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. 24 luglio 2006 n 16864; Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994);

3) la valutazione della gravita del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e Sa qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l’entità della violazione commessa e l’intensità dell’elemento soggettivo) è funzione del giudice del merito, che, adeguatamente motivata, in sede di legittimità è insindacabile (ex plurimis, Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994); 4) "sul piano probatorio, premesso che l’elemento soggettivo è necessaria parte di ogni atto umano, se all’integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, l’onere datoriale di provare la sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo; e pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto nella sua mera materialità è insufficiente".

Nel caso in esame, la corte territoriale ha specificamente ed analiticamente valutato gli incontroversi fatti dedotti in controversia. Ed, in particolare, ha ritenuto che elementi idonei a dedurre il dolo, quale fattore necessario e determinante ai fini dell’illecito addebitato, non sussistevano; sussistevano elementi di segno contrario, in quanto idonei ad escluderlo (il pregresso periodo di oltre 25 anni del rapporto di lavoro senza contestazioni di alcun addebito, i pregressi prolungati controlli effettuati con analoghe modalità, l’assenza di doglianze da parte di clienti, le modalità di accadimento dei fatti, la grossolanità della condotta). E, in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali (come precedentemente indicati sub 1), ha ritenuto che i fatti (per la non provata dolosità) non erano idonei a ledere in modo irreversibile la fiducia del datore; e che la sanzione del licenziamento era "palesemente sproporzionata rispetto all’effettiva entità dei fatti contestati … valutati non solo nel loro contenuto obiettivo, bensì in quello soggettivo ed intenzionale".

In applicazione del principio precedentemente affermato sub 4), la prova della sussistenza, nella loro materialità, dei fatti addebitati, non è sufficiente. L’argomentazione della società ricorrente, riferita alla prova del fatto addebitato al lavoratore e alla sua riferibilità soggettiva, nonchè alla evidente appropriazione delle somme pagate in eccesso dagli utenti per il pedaggio, per il mancato rinvenimento delle stesse in cassa, è pertanto infondata, anche in ragione della motivazione fornita al riguardo nella sentenza, che ha evidenziato la possibilità di riscontro di una compensazione tra somme riscosse in eccesso e in difetto alla fine della giornata lavorativa.

Per la ritenuta necessità del dolo ai fini dell’integrazione dei fatti contestati ("aver restituito agli utenti somme inferiori a quelle loro spettanti, impossessandosi illecitamente dei residui importi"), la specifica natura delle mansioni esercitate resta irrilevante. Per esigenza di completezza è da aggiungere che, in relazione a queste specifiche mansioni, il giudicante ha valutato il fatto anche nell’assenza del dolo, ritenendo che la scarsa diligenza ed accortezza, pur disciplinarmente sanzionabile, non legittimava il licenziamento. Anche le argomentazioni relative a tali profili sono pertanto infondate.

Il giudicante ha ritenuto che "l’assenza di nocumento … non è decisiva per escludere che possa dirsi irrimediabilmente incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto, in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni svolte".

L’argomentazione svolta al riguardo nel ricorso, con il secondo motivo di censura, è pertanto infondata.

L’assenza di violazioni disciplinari nel lungo pregresso rapporto di lavoro, quale concorrente fattore di valutazione dell’idoneità d’un successivo fatto (commesso da dipendente) a ledere la fiducia datoriale, appare argomentazione priva di errori logici e giuridici.

In ordine a questa argomentazione, quanto dedotto dalla ricorrente, che ha evidenziato come la gravita del comportamento sia tale da escludere che possa assumere alcun rilievo l’assenza di precedenti disciplinari, è pertanto infondato.

L’assunto che non tutte le violazioni risultavano scoperte è assolutamente inconferente come inconferente, per l’accertata assenza di prove del dolo, è anche l’argomentazione relativa alla natura grossolana dell’inganno, che, secondo la prospettazione della ricorrente, assume rilievo nel reato di truffa, ma che nel caso in esame era solo la veste necessaria ad occultare il dolo.

Il fatto che nei confronti dell’ A., "durante i molteplici anni nei quali egli ha espletato la sua attività lavorativa, non siano mai state formulate doglianze da parte della clientela" (sentenza, p. 12), costituisce, nella logica della decisione, un’evidente argomentazione ad abundantiam.

Nè, peraltro (ciò deve essere detto per mera esigenza di completezza), la ricorrente ha indicato (in modo autosufficiente) elementi a conforto di una richiesta probatoria idonea a porre in discussione quanto ritenuto da giudicante.

Pure l’argomentazione del ricorso esposta con il terzo motivo è, quindi, infondata. Il ricorso deve essere pertanto respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da attribuirsi in favore del difensore che ne ha fatto richiesta in quanto anticipatario.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento di Euro 22,00 per esborsi, Euro 3000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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