Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
che:
alcuni soggetti, in proprio e per i propri figli, chiesero al Tribunale di Bolzano, quale giudice del lavoro, di accertare e dichiarare che la Comunità comprensoriale Valle Pusteria non era in diritto di chiedere loro di partecipare alla tariffa per il lavoro svolto da loro o dai loro familiari con handicap nei laboratori protetti o di subordinare quel lavoro alla partecipazione alla tariffa; quindi, di condannare la Comunità alla restituzione degli importi sin dall’entrata in vigore del Decreto Della Presidente Della Giunta Provinciale 11 agosto 2000, n. 30;
intervenuta nel giudizio la Provincia autonoma a sostegno delle ragioni della Comunità, il Tribunale di Bolzano, dichiarata la giurisdizione del G.O., accertò che la partecipazione ai costi da parte dell’assistito e dei suoi familiari non era giustificata sino a che la persona affetta da handicap si trovava nella fase di istruzione e formazione professionale, mentre doveva ritenersi conforme a diritto dopo tale periodo; respinse, altresì, la domanda di restituzione degli importi pagati;
la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Trento con la sentenza che ora la Comunità Comprensoriale Valle Pusteria (due motivi) e la Provincia Autonoma di Bolzano (tre motivi) impugnano per cassazione; osserva che è stato depositato atto di transazione tra le parti della presente causa, nel quale è previsto che "le vertenze …. pendenti innanzi alla Corte di cassazione vengono abbandonate, con compensazione integrale delle spese processuali …";
tale circostanza comporta il venir meno dell’interesse delle parti alla definizione della controversia per cessata materia del contendere, sicchè i ricorsi riuniti devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi li dichiara inammissibili e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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