Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1733 Contratto di locazione durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa sono così ricostruiti nella sentenza impugnata.

Centro Commerciale Porta Palio s.r.l. intimò a N.G., a Z.E. e a C.R. sfratto per finita locazione, in relazione a un locale adibito a bar.

Il Pretore di Verona, emessa ordinanza di rilascio, rimise le parti davanti al Tribunale.

Il giudizio venne riassunto dal N. che chiese l’accertamento della intervenuta stipulazione, in suo favore, di un autonomo rapporto di locazione, con decorrenza dal 30 novembre 1986, ovvero la prosecuzione del precedente rapporto, quale cessionario, L. n. 392 del 1978, ex art. 36, dell’azienda del C..

Con sentenza del 12 dicembre 1989 il Tribunale dichiarò l’estinzione del processo e l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio.

Su gravame principale del N. e incidentale di Centro Commerciale Porta Palio s.r.l., la Corte d’appello di Venezia, in data 16 marzo 1995, rigettò il primo e accolse il secondo. Osservò la Curia territoriale: a) che il giudizio era stato tardivamente riassunto, siccome correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, atteso che, in base all’originale dell’atto, l’ordinanza di rilascio risultava notificata al difensore dell’intimato in data 9 febbraio 1988; b) che la conseguente estinzione del giudizio di merito non determinava tuttavia l’inefficacia dell’ordinanza di rilascio.

Tale pronuncia fu cassata da questa Corte che, con sentenza del 5 marzo 1998, statuì che, in caso di discordanza tra originale e copia dell’ordinanza di rilascio, è necessario avere riguardo alla data di notifica portata dalla seconda. E in relazione a tale affermazione cassò la decisione impugnata.

La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, in data 8 aprile 2005, ha rigettato la domanda di accertamento proposta dal N..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione N. G., formulando due motivi.

Resiste con controricorso Centro Commerciale Porta Palio s.r.l..

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo l’impugnante lamenta carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della formazione di un nuovo contatto di locazione a partire dal 1 dicembre 1980. Deduce che la scadenza della locazione, originariamente stabilita al 30 novembre 1979, era stata pacificamente prorogata, trattandosi di contratto in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978, al 30 novembre dell’anno successivo. Di fatto tuttavia la locazione era proseguita, tant’è che C.R., che all’epoca ne era il conduttore, in data 17 febbraio 1983, aveva ceduto l’azienda, e con essa il contratto di locazione dell’immobile de quibus.

Conseguentemente, a partire dal 1 dicembre 1980 doveva ritenersi concluso, per facta concludentia, un nuovo contratto. Non a caso s.r.l. Icotra, diventata nelle more proprietaria dell’immobile, aveva inviato al N., subentrato a sua volta nel godimento del cespite, licenza per finita locazione. In tale contesto del tutto apodittica era l’affermazione della Corte d’appello secondo cui doveva ritenersi indimostrata la stipulazione, a partire dal 1 dicembre 1980, di un nuovo contratto di locazione, prima col C. e poi con il N..

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 28 e 29, nonchè mancanza di motivazione.

Sostiene che il giudizio espresso dalla Curia territoriale in ordine alla non applicabilità al contratto in contestazione delle formalità previste dalla L. n. 392 del 1978, art. 29, era errata, in quanto riferita al contratto scaduto il 30 novembre 1980, e non a quello tacitamente concluso a decorrere dal giorno successivo.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondate.

Il giudice di merito ha motivato il suo convincimento rilevando che nessuna dimostrazione era stata fornita dal N. nè in ordine alla stipulazione di un nuovo contratto di locazione, nè in ordine alla rinnovazione tacita del contratto per fatti concludenti, essendo piuttosto emerso dalla compiuta istruttoria, che la società Leatra, precedente proprietaria dell’immobile, aveva già manifestato la sua volontà di non rinnovare il contratto. Ha anche aggiunto che la deduzione della mancata osservanza della procedura di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 28 e 29, era priva di pregio, trattandosi di locazione non abitativa in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978, destinata conseguentemente a cessare tout court alle scadenze in questa indicate.

3 A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente, nel denunciare in chiave di vizio motivazionale l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, prospetta aspetti dei rapporti tra le parti nuovi rispetto alla ricostruzione operata dal giudice di merito, come la licenza per finita locazione asseritamente comunicata nel 1985 da Icotra s.r.l., licenza che necessariamente presupponeva l’avvenuta stipulazione di un nuovo contratto, in sostituzione del vecchio, scaduto il 30 novembre 1980.

Ne deriva che il motivo, nella misura in cui richiama elementi di fatto non trattati nella sentenza impugnata, incorre nella sanzione dell’inammissibilità (confr. Cass. civ., 1, 30 marzo 2007, n. 7981;

Cass. civ. 1, 27 novembre 1999, n. 13256). La parte aveva invero l’onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

Per altro verso le critiche, riproponendo la tesi della formazione di un nuovo contratto di locazione, a partire dal 1 dicembre 1980, sollecitano una rilettura dei fatti e delle prove preclusa in sede di legittimità. 4 La ritenuta infondatezza del primo motivo di ricorso impone di ritenere assorbito il secondo, posto che correttamente, una volta escluso che il contratto di locazione si era rinnovato, ne è stata altresì negata la sottoposizione alla disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 28 e 29.

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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