Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1732 Contratto

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Svolgimento del processo

Con citazione del 28 giugno 1989 l’Hotel President di Berti Remo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara Pentatur Atinter s.r.l. e Ognivia s.r.l. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 48.871.600, quale residuo del corrispettivo della prenotazione, in occasione dell’adunata nazionale degli alpini del maggio 1989, di 230 camere con la condizione del vuoto per pieno.

Le convenute, costituitesi in giudizio, contestarono la domanda.

Sostennero che era stato l’attore a violare gli impegni contrattualmente assunti e, in relazione a tanto, ne chiesero la condanna, in via riconvenzionale, al risarcimento dei danni quantificati, quanto a Ognivia, in L. 100.000.000, e, quanto a Pentatur, in L. 40.000.000.

Il Tribunale di Pescara rigettò la domanda e, in accoglimento della riconvenzionale, condannò il B. a pagare a ciascuna delle convenute la somma di L. 10.000.000.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello, in data 27 aprile 2005, ha condannato Pentatur s.r.l. e Ognivia s.r.l., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 25.240, oltre interessi, mentre ha rigettato la domanda riconvenzionale.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, Pentatur Atinter s.r.l., formulando un solo motivo.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, l’Hotel President di Berti Remo.

Motivi della decisione

1. Nell’unico motivo di ricorso l’impugnante lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Oggetto delle critiche è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’attore aveva assolto all’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto avendo prodotto la documentazione dalla quale risultava l’obbligo di pagamento assunto dalle società convenute per effetto delle prenotazioni pattuite.

Il decidente non aveva considerato che, a fronte dell’eccezione da queste sollevata, volta a prospettare che era stato l’attore a non adempiere, unilateralmente modificando l’oggetto della sua obbligazione, era onere del B. dare la prova di avere esattamente eseguito la prestazione a suo carico. Il giudice di merito avrebbe inoltre fatto malgoverno della loro linea difensiva, ignorando la denunciata violazione del r.d.l. 2 4 ottobre 1935, n. 2049 e del r.d.l. 2469 del 1936, in ragione della pattuizione di prezzi superiori alle tariffe obbligatorie pubblicate dall’Ente Provinciale del Turismo.

Il materiale istruttorie infine, non era stato valutato correttamente, perchè la deposizione del P. non poteva ritenersi inammissibile perciò solo che lo stesso lavorava nella azienda del padre mentre del tutto immotivatamente la Corte d’appello aveva dato credito alle affermazioni di taluni testi e non di altri.

2 Le critiche sono infondate, ancorchè la motivazione della sentenza impugnata debba essere in un punto integrata e corretta, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., u.c..

Il giudice di merito ha motivato il suo convincimento rilevando che le società convenute, le quali avevano eccepito, quale fatto impeditivo, l’unilaterale mutamento delle condizioni contrattuali, da parte dell’attore, nonchè il suo inadempimento, per avere lo stesso rifiutato di alloggiare parte delle persone prenotate, non avevano dimostrato tali assunti.

Ora, è ben vero che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, e che eguale criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod. civ., dovendo a questo punto il creditore agente, invertiti i ruoli delle parti in lite, dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione (Cass. civ., 12 febbraio 2010, n. 3373). Ed è conseguentemente corretto che, rimasto indimostrato l’adempimento dell’attore contestato dal convenuto, ove il giudice di merito avesse dovuto decidere la causa applicando esclusivamente le regole in materia di onere della prova, avrebbe dovuto rigettare la domanda.

Osserva peraltro il collegio che, malgrado qualche ambiguità espressiva, la Corte territoriale, in realtà, non ha affatto addossato alle convenute il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, conseguentemente onerandole di dimostrare l’inadempimento dell’attore, ma ha piuttosto valutato positivamente la prova offerta dal titolare dell’Hotel President, in ordine alla corretta esecuzione della prestazione alla quale lo stesso era obbligato. E’ sufficiente al riguardo considerare che con specifico riferimento all’asserito, unilaterale mutamento delle condizioni contrattuali da parte dell’albergatore, addotto dalle controparti a sostegno della richiesta di rigetto della domanda attrice e di accoglimento della spiegata riconvenzionale, il decidente, scrutinate le deposizioni rese sul punto dai testi hinc et inde indicati, ha ritenuto affidabile quella del teste C. che l’aveva perentoriamente esclusa. Di modo che, ritenuto dimostrato da parte dell’attore l’adempimento della propria obbligazione, e indimostrato l’adempimento dell’obbligazione di pagamento alla quale erano tenuti i convenuti, ha correttamente accolto la domanda attrice.

In tale contesto le critiche formulate dal ricorrente sono, per certi aspetti, eccentriche, rispetto all’iter argomentativo seguito dal decidente, mentre per altri si risolvono in una sollecitazione alla rilettura del materiale istruttorio preclusa in sede di legittimità. 3 E’ infine inammissibile la doglianza relativa alla omessa pronuncia sulla pretesa violazione del R.D.L. 24 ottobre 1935, n. 2049 e del R.D.L. 2469 del 1936.

E invero, a prescindere dal fatto che il vizio andava denunciato a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 (confr. Cass. civ. 17 dicembre 2009, n. 26598), con essa il ricorrente prospetta una questione non trattata nella sentenza impugnata. Conseguentemente l’impugnante, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aveva l’onere, rimasto nella fattispecie del tutto inadempiuto, di trascrivere le parti salienti dell’atto di appello in cui la doglianza era esplicitata, in modo da mettere la Corte in grado di apprezzare de visu e immediatamente che la questione non era nuova, essendo già compresa nel thema decidendum del giudizio di merito (confr. Cass. civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1, 31 agosto 2007, n. 18440).

Il ricorso deve in definitiva essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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