Cass. civ. Sez. III, Sent., 25-01-2011, n. 1730 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 19 aprile – 28 giugno 2006 la Corte d’appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale del 15 luglio – 7 ottobre 2002, che aveva condannato V.M., M. G., F.M. e la RCS Periodici spa (rispettivamente Presidente di Medcenter Container Terminal s.p.a., giornalista, direttore responsabile ed editore della rivista "Capital") al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di B. C., dopo aver dichiarato il carattere diffamatorio dell’articolo dal titolo "La rivincita del sud – est, il nuovo Mezzogiorno" apparso sul n. 1 del gennaio 1998 sulla stessa rivista.

In tale articolo si faceva riferimento, tra l’altro, anche ad insinuazioni ed illazioni, a seguito della pubblicazione di una intervista rilasciata dal Presidente di Medcenter Container Terminal, società che gestiva il porto di (OMISSIS), in ordine all’interessamento particolare, dimostrato dal Ministro B. nella attivazione del porto container di (OMISSIS) ed all’impiego di pubbliche risorse impiegate per la attuazione di tale progetto, sottolineando la non estraneità dello stesso B. ai gruppi economici interessati al progetto.

Il Tribunale aveva condannato tutti i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della somma complessiva di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), ritenendo il carattere intrinsecamente diffamatorio delle dichiarazioni rese dal V.. Lo stesso giudice escludeva, poi, la sussistenza della scriminante del diritto di critica e la legittimità della pubblicazione della intervista, in quanto stimolata dallo stesso giornalista e non rivestendo l’intervistato V. cariche pubbliche o di interesse pubblico, rilevando anche la incontinenza espositiva dell’articolo.

Avverso la decisione della Corte territoriale, che aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale, hanno proposto ricorso per cassazione RCS Periodici s.p.a., F.M. e M. G..

V.M. ha proposto ricorso incidentale. B.C. resiste con distinti controricorsi al ricorso principale ed a quello incidentale.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Deve disporsi, innanzi tutto, la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 21 Cost., degli artt. 51, 595 e 596 bis c.p., degli artt. 2043, 2055 e 2059 c.c., in ragione del disconoscimento pregiudiziale della esimente dell’esercizio del diritto di cronaca, in relazione alla posizione (intervista) della RCS periodici s.p.a. e del giornalista e direttore responsabile di Capital.

Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, sottolineano i ricorrenti principali, nel caso in cui un giornale si limiti a riportare fedelmente – senza commenti o spunti di adesione al testo stesso – il pensiero di terzi, pur oggettivamente diffamatorio – il giornale esercita legittimamente il diritto di cronaca. Con la ulteriore conseguenza che, in tale ipotesi, deve escludersi una responsabilità per danni dell’editore e del giornalista come conseguenza del contenuto diffamatorio dell’articolo: ciò sempre che, naturalmente, l’intervento del terzo sia da considerare di pubblico interesse.

In ogni caso, ai fini della configurabilità dell’esimente del diritto di cronaca, non occorre che l’intervistato sia un "leader" o comunque una persona che goda di grande notorietà, essendo sufficiente che le dichiarazioni possano assumere un indubbio interesse sociale ad essere divulgate. E non poteva negarsi l’interesse pubblico del tema, anche in considerazione del fatto che il Prof. V. è uno dei massimi esperti nel settore degli scali marittimi internazionali.

I giudici di appello non avevano tenuto conto di tale indirizzo giurisprudenziale, esaminando il caso sottoposto al loro esame solo sotto il profilo della verità delle dichiarazioni rese dall’intervistato.

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale aveva finito per assimilare completamente la figura e la posizione del giornalista a quella dell’intervistato.

Il motivo si conclude con il seguente quesito "se costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione, su un organo di stampa, di una intervista, che attenga a materia di pubblico interesse e sia stata resa da un personaggio noto o pubblico, quando le dichiarazioni pubblicate corrispondano effettivamente alle parole dette dall’intervistato, nonostante queste possano essere lesive dei diritti della personalità di soggetti cui le dichiarazioni si riferiscono".

Con il secondo motivo i ricorrenti principale deducono la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa un fatto successivo e decisivo per il giudizio, rilevando che la decisione impugnata aveva del tutto omesso di esaminare la controversia sotto il profilo delle circostanze di causa relative alla sussistenza dell’esimente della intervista pubblicata, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In particolare, i giudici di appello non avevano esaminato un fatto centrale, rappresentato dalla dimensione pubblica della denuncia fatta dal prof. V. circa la disparità di trattamento tra il porto di (OMISSIS) e quello di (OMISSIS), sul ruolo pubblico rivestito dal Prof. V. nella gestione di quest’ultimo porto e sui numerosi incarichi dello stesso (docente universitario, presidente delle Ferrovie Nord, consulente autorevole di amministrazioni pubbliche e società private).

I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente al ricorso incidentale proposto dal V..

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e degli artt. 2043 e 2059 c.c. in relazione al mancato riconoscimento della esimente dell’esercizio del diritto di critica politica, nell’intervista resa dal prof. V..

Il diritto di critica nei confronti di un uomo pubblico (nella specie: un Ministro della Repubblica) gode di margini più ampi rispetto a quelli della critica rivolta verso i soggetti privati.

In pratica, l’uomo pubblico può essere criticato più duramente del soggetto privato, proprio perchè egli ricopre un ruolo importante nella economia nazionale.

La Corte territoriale non aveva tenuto conto di tale fondamentale principio, più volte affermato anche da questa stessa Corte.

Le espressioni utilizzate, con la accusa rivolta al Ministro di essersi impegnato "per l’attuazione del progetto (OMISSIS)" a causa di "interessi di B. o di gruppi a lui vicini", non avevano alcuna valenza offensiva ed anzi costituivano esercizio del diritto di critica politica, esercitata da un noto economista (allora presidente della società che aveva in concessione il porto di (OMISSIS)).

La critica politica – rileva il ricorrente incidentale – non deve necessariamente essere obiettiva, come invece è richiesto per il diritto di cronaca.

Il diritto di critica politica è vincolato a parametri meno rigidi ed il suo esercizio è legittimo anche in presenza di toni più aspri ed incisivi, rispetto a quelli utilizzati nei rapporti privati, non solo quando siano pronunciate da un rappresentante politico, ma ogniqualvolta i commenti siano rivolti ad un soggetto che ricopra una carica politica o istituzionale.

Con riferimento al caso di specie, era da rilevare che i fatti affermati dal prof. V. erano veri, come risultava dalla documentazione prodotta, che aveva dato conto dell’ingente finanziamento pubblico erogato alla concessionario del porto di (OMISSIS).

Riferendo della conoscenza – da parte del Ministro – del gruppo di armatori genovesi, il V. non aveva inteso adombrare che il B. avesse illecitamente favorito i suoi amici. Egli aveva invece espresso un giudizio amaro su quegli avvenimenti, che, a suo parere -avevano provocato una grave distorsione del mercato.

In pratica, il V. aveva esercitato nei confronti dell’on. B., all’epoca titolare del dicastero della navigazione e dei trasporti, una critica esclusivamente politica. Il prof. V. aveva reso testimonianza della propria esperienza di imprenditore che aveva contribuito allo sviluppo dell’area di (OMISSIS) ed aveva individuato nel Ministro B. l’espressione di quella classe politica che aveva di fatto impedito – con gli aiuti di stato – che la imprenditoria meridionale potesse crescere in maniera efficiente e competitiva.

Il quesito di diritto sottoposto all’esame di questa Corte è del seguente, testuale tenore:

"Dica la suprema Corte se costituisca esercizio legittimo del diritto di critica politica esprimere, nel corso di una intervista pubblicata su un organo di stampa, valutazioni fortemente critiche e giudizi aspri su fatti veri, relativi a materia di pubblico interesse, posti in essere da un uomo politico che ricopra un incarico ministeriale e se, nel valutare la portata offensiva di una frase e l’eventuale scriminante, a norma dell’art. 51 c.p., il giudice non debba tener conto anche della situazione complessiva e della occasione che ha determinato la reazione critica dell’intervistato".

Osserva il Collegio:

i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, da esaminare come si è detto congiuntamente, sono inammissibili ancor prima che privi di fondamento.

Nell’azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e l’esclusione dell’esimente del diritto di cronaca o di critica, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto riservati al giudice di merito ed incensurabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua ed esente da vizi logico – giuridici (Cass. 8 agosto 2007 n. 17395).

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato il contenuto diffamatorio di intervista ed articolo, condannando il prof. V., il giornalista, il direttore responsabile e la società RCS periodici al risarcimento dei danni.

I giudici di appello, confermando la decisione resa dal primo giudice, hanno preliminarmente osservato che le affermazioni contenute nell’articolo,prese singolarmente e nel loro complesse avevano una indubbia natura diffamatoria, esprimendo il sospetto di illeciti favoritismi a favore dello sviluppo del porto di (OMISSIS), attuati dal Ministro B., con destinazione di danaro pubblico finalizzato a tale progetto, per motivi diversi dall’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.

Ai fini della scriminante, la verità dei fatti non riguardava dunque – sottolinea la Corte milanese l’esistenza di rapporti di amicizia del Ministro con soggetti interessati allo sviluppo del porto di (OMISSIS), ma "l’eventuale dedotto abuso delle funzioni di Ministro per favorire amici nello sviluppo del porto di (OMISSIS), affermazione rimasta priva di alcun riscontro probatorio".

Ad avviso dei ricorrenti principali, dovrebbe invece essere riaffermato anche in questo caso il principio secondo il quale il giornalista che si limiti a riportare i contenuti di una intervista non può mai essere ritenuto responsabile di diffamazione.

Questa censura non coglie nel segno, poichè i giudici di appello – oltre ad affermare un obbligo del giornalista di controllare in ogni caso i contenuti di una intervista, particolarmente quando le dichiarazioni riportate siano gravemente pregiudizievoli della reputazione di un uomo politico – hanno sottolineato che nel caso di specie il giornalista non si era limitato riportare integralmente, e senza alcuna verifica della veridicità delle notizie fornite – il contenuto della intervista, ma vi aveva aggiunto, di suo, un commento ad integrazione della intervista, senza rispettare una posizione di terzietà, con eventuali indicazioni di opinioni difformi o contrarie, utili per dare una informazione completa.

La Corte territoriale ha osservato sul punto che la sussistenza dei requisiti dell’interesse sociale e della continenza – indiscutibilmente presenti nell’articolo in questione – non erano idonei a sanare la mancanza del requisito della "verità" dei fatti affermati, in quanto il diritto di cronaca giornalistica e di critica politica trovano, pur sempre, un limite invalicabile nella verità obiettiva dei fatti riferiti (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20137).

L’intervista, hanno ancora sottolineato i giudici di appello, non può costituire un veicolo attraverso il quale possono essere impunemente diffuse notizie denigratorie nei confronti di terzi, tanto più se ricoprono cariche pubbliche.

Nel caso in cui le affermazioni dell’intervistato non siano veritiere, il giornalista che le abbia riportate nel corso dell’articolo non può essere ritenuto esente da responsabilità, qualora non le abbia sottoposte ad una – sia pure sommaria – valutazione di attendibilità, con la ordinaria diligenza che è richiesta ad un giornalista serio e coscienzioso (Cass. 16 maggio 2007 n. 11259).

In linea generale, ha precisato la Corte territoriale, occorre poi distinguere tra l’intervista che riporti fatti e notizie vere, in relazione alle quali va valutata l’esimente del diritto di cronaca, da quella falsa in relazione alla quale non opera tale esimente. Ed ancora, occorre valutare diversamente la posizione del giornalista – istigatore da quella del giornalista-osservatore neutrale (ipotesi, quest’ultima, verificatasi con riferimento all’articolo in esame).

Nel caso di specie, tra l’altro, al contenuto della intervista si aggiungeva il commento del giornalista, il quale aveva trascurato di informare correttamente il lettore sulla veridicità di tali notizie, così fornendo una informazione parziale, incompleta e non veritiera.

Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici, la Corte milanese ha concluso ribadendo la "responsabilità del giornalista che ha pubblicato l’intervista con le dichiarazioni del V., ritenute diffamatorie e quindi lesive della reputazione del B., rivelatesi prive di fondamento nella loro valenza complessiva diffamatoria, senza operare le necessarie, possibili ed opportune verifiche di quanto riportato nell’articolo, anche a commento ed integrazione dell’intervista".

Tra l’altro, hanno sottolineato i giudici di appello, risultava evidente l’interesse del V. a difendere il porto di (OMISSIS) e la sua presumibile acrimonia nei confronti dell’eventuale sviluppo futuro del porto di (OMISSIS), quale concorrente del primo.

Tutte queste circostanze costituivano un concreto elemento di sospetto sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dal V. e non autorizzavano, conseguentemente, il giornalista a pubblicare tutto quanto riferitogli senza neppure porsi il problema della verità delle dichiarazioni.

In concreto, doveva imputarsi al giornalista di non avere accertato la verità delle dichiarazioni riportate, in relazione alle quali egli aveva l’obbligo di effettuare una sommaria valutazione di attendibilità, in base alle possibili ricerche e fonti alternative di conoscenza che erano esistenti e conoscibili con la ordinaria diligenza, che è richiesta ad un giornalista serio e coscienzioso.

Non risultava neppure rispettata dall’autore dell’articolo una posizione di terzietà, con eventuali indicazioni di opinioni difformi o contrarie per una informazione completa.

In tal modo i giudici di appello hanno dimostrato di conoscere e di applicare i principi più volte affermati nella giurisprudenza di questa Corte, anche in sede penale: "L’esercizio del diritto di critica postula, per avere efficacia scriminante, oltre il rispetto del limite della continenza, che venga stigmatizzato un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali, o ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume invece valenza esimente la verità putativa, cioè solo supposta del fatto diffamatorio, senza previa acquisizione, attraverso le opportune verifiche e controlli, della certezza della effettiva sussistenza dei fatti denunciati" (Cass. Sez. 5, pen. 11 agosto – 26 ottobre 1998).

Quanto al diritto di critica, richiamato dal ricorrente incidentale, ed alla scriminante di cui all’art. 51 c.p., occorre anche in questa sede ribadire che lo stesso può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. (Cass. 16 maggio 2008 n. 12420, 6 agosto 2007 n. 17172, 20 ottobre 2006 n. 22527) .

Anche in questa prospettiva, la Corte territoriale ha osservato che il diritto di critica politica trova – al pari di quello di cronaca giornalistica – un limite invalicabile nella verità obiettiva dei fatti riferiti ed ha rilevato, con accertamento incensurabile in questa sede, perchè congruamente motivato che, nel caso di specie, tale limite era stato ampiamente superato.

Non può invece essere invocata, quale esimente, la verità solamente soggettiva della intervista, che non trovi giustificazione in un valido motivo che possa escludere la negligenza o l’errore inescusabile nel non vagliare la fonte informativa.

Nessuna prova, ha accertato la Corte territoriale, il giornalista aveva fornito in ordine al doveroso controllo della notizia oggetto della intervista, poi rivelatasi falsa.

Nè era stata fornita dimostrazione della impossibilità di effettuare i controlli in ordine alla verità dei fatti attribuiti al B..

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Con la condanna dei ricorrenti principali (in solido tra di loro) e del ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali, indicate in misura eguale per ciascuna delle parti nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna i ricorrenti principali in solido a pagare a B. C. la somma di Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) di cui Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Condanna il ricorrente incidentale V.M. al pagamento delle stesse somme e per gli stessi titoli in favore del B..

Compensa integralmente le spese del giudizio tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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