Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2011, n. 1724 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, ritualmente depositato, A.M. esponeva di avere lavorato alle dipendenze del Centro Clinico Colle Cesarano S.p.A. con contratti a termine dal 3.08.1998 al 10.09.1998 e dal 1.06.1999 al 31.08.1999 e con lavoro interinale tra la medesima società e la MANPOWER S.p.A. Chiedeva quindi, ritenuta l’illegittimità dell’apposizione del termine per mancata indicazione del personale sostituito – assente per ferie -, che il Tribunale accertasse la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna delle società convenute al pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute.

All’esito il Tribunale di Tivoli rigettava le domande con sentenza n. 82 del 5.07.2002.

A seguito di appello proposto dall’ A. la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 8725 del 2005 ha dichiarato improcedibile l’appello nei confronti della Manpower S.p.a. e ha rigettato l’appello proposto nei confronti del Centro Clinico Colle Cesarano S.p.A. La Corte ha osservato che nei confronti della Manpower l’improcedibilità doveva ravvisarsi per il fatto che l’appellante non aveva ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione, rendendo così impossibile la prosecuzione del giudizio. La Corte ha ritenuto infondata l’impugnazione nei confronti del Centro Clinico Cesarano, in quanto non sussisteva l’obbligo della specificazione dei nominativi dei lavoratori sostituiti con le assunzioni a termine fondate sull’ipotesi della "assenza per ferie" individuata ex art. 18 lett. A) CCNL. L’ A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza di appello con quattro motivi.

Resiste il Centro Clinico Colle Cesarano con controricorso, contenente ricorso incidentale, contestato dall’ A. con proprio controricorso.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni relative alla stessa sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione della L. n. 196 del 1997, artt. 3 – 10 circa la sussistenza del litisconsorzio necessario nei confronti della Manpower, in presenza di obbligazione solidale dei due convenuti.

Il motivo è infondato.

Sul punto la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario nei confronti della Manpower e non eseguito il relativo ordine di rinnovazione della notificazione nel termine assegnato, tanto più che lo stesso A. in sede di appello aveva concluso nei confronti di tale società, già evocata in giudizio in primo grado.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale viene lamentata violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 della L. n. 56 del 1987, art. 23 nonchè difetto di motivazione. L’ A., da un lato, ritiene corretta l’applicazione della L. n. 56 del 1987 da parte del giudice di appello, il quale non ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado circa una presunta risoluzione consensuale del rapporto per effetto dell’inerzia del ricorrente successiva alla scadenza dell’ultimo contratto a termine e all’estromissione dall’azienda; dall’altro lato, ritiene errata l’interpretazione di tale L. n. 56 del 1987, che si pone sullo stesso piano della L. n. 230 del 1962, dal che la necessità di indicare i lavoratori sostituiti assenti per ferie per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. Aggiunge che l’onere della prova sull’indicazione del nominativo dei lavoratori sostituiti incombeva sul datore di lavoro.

Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 1362 e 1371 cod. civ. e delle disposizioni collettive, ritenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare – alla stregua della norma collettiva di riferimento (art. 18)- se il datore di lavoro avesse fornito la prova dell’esistenza, oltre che dell’indicazione dei lavoratori sostituiti, anche delle indispensabili necessità di servizio ed assistenziali per la funzionalità di tutte le strutture.

Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

E’ condivisibile l’assunto del giudice di appello circa l’irrilevanza dell’inerzia d elle parti ai fini della risoluzione del contratto per mutuo consenso, in quanto secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale l’inerzia di per sè pur protratta nel tempo non potrebbe essere interpretata e qualificata come tacita rinuncia od abbandono del diritto da parte del lavoratore a chiedere l’annullamento dei contratti a termine (cfr. Cass. n. 15900 del 2005).

Ciò precisato, va osservato che nella fattispecie il giudice di appello non ha ravvisato la violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 che demanda alla contrattazione collettiva di stabilire il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. Lo stesso giudice ha poi osservato che l’art. 18 del CCNL Case di Cura private personale non medico prevede talune ipotesi aggiuntive di assunzioni a termine rispetto a quelle della L. n. 230 del 1962 e precisamente alla lettera A) quella "per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all’art. 1 del contratto durante il periodo di ferie per una percentuale non superiore al 30 % dell’organico in forza". La conclusione del giudice di appello è nel senso che la contrattazione collettiva non preveda l’indicazione dei nominativi dei lavoratori sostituiti con le assunzioni a termine, fondate sull’ipotesi della "assenza per ferie" individuata dall’art. 18, lett. A) dell’anzidetto CCNL. L’interpretazione della norma collettiva così adottata dal giudice di appello si presenta adeguatamente e logicamente motivata, mentre il ricorrente si limita a contrapporre una diversa interpretazione, che non tiene nella dovuta considerazione il fatto che nessuna disposizione di legge impone l’indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti per ferie (cfr. Cass. n. 3217 del 2004 che precisa come nel sistema delineato nella L. n. 56 del 1987 le ipotesi del contratto a termine trovino un limite nella legge medesima, che, invece, quanto alla tipologia e all’ambito di operatività, vengono completamente rimesse all’autonomia collettiva). La soluzione adottata dal giudice di appello è peraltro conforme all’Accordo quadro sul lavoro – in particolare clausola 8 n. 3 – allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 – 1999/70/CE- in materia di contratti a termine. Sul punto la Corte di Giustizia europea Sez. 4^ – con sentenza del 24-06-2010 n. 98 (Francesca Sorge c. Poste Italiane), nel pronunciarsi sulla questione della compatibilità della disciplina italiana con le disposizioni contenute nella richiamata direttiva, ha interpretato la clausola 8, numero 3, nel senso che essa non è di ostacolo ad una normativa nazionale, come quella italiana di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, che ha eliminato l’obbligo, per il datore di lavoro, di indicare nei contratti a tempo determinato – conclusi per sostituire lavoratori assenti – il nome di tali lavoratori e i motivi della sostituzione, e che si limita prevedere che siffatti contratti a tempo determinato debbano risultare da atto scritto e debbano specificare le ragioni del ricorso a tali contratti. Tali nuove condizioni, ad avviso della Corte di giustizia, devono essere però compensate dall’adozione di altre garanzie o misure di tutela del lavoratore nell’ambito del contratto a tempo determinato, la cui verifica spetta al giudice nazionale, quale soggetto che garantisce un’interpretazione della normativa nazionale conforme ai principi comunitari (sentenza 4 luglio 2006, n. C-212/04, Adelener, in Osservatorio in Rivista Corriere Giuridico, 2006, 10, 1456.).

Per quanto concerne più specificamente la condizione per cui la reformatio in peius della previgente disciplina deve riguardare il "livello generale di tutela" dei lavoratori a tempo determinato, essa implica che soltanto una reformatio in peius di ampiezza tale da influenzare complessivamente la normativa nazionale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato può rientrare nell’ambito applicativo della clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro (v. sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-380/07, Angelidaki e a. in Racc. 1-3071., p. 140, nonchè ordinanza 24 aprile 2009, n. C – 519/08, Koukou, p. 119).

Nè la pronuncia del giudice europeo può ritenersi che si sia posta in contrasto con la Corte Costituzionale italiana, che nella sentenza n. 214 del 2009, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità del D.Lgs.n. 368, art. 1, comma 1 ed art. 11, afferma che l’onere di specificazione previsto dallo stesso art. 1, comma 2, impone che, tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, risulti per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

La sentenza della Corte Costituzionale offre una opzione interpretativa precisando che per ragioni sostitutive si devono intendere i motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o più lavoratori, dal che la necessità di indicare anche il lavoratore o i lavoratori da sostituire; il tutto per realizzare la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Tuttavia tale precisazione, nella variegata e complessa casistica delle fattispecie aziendali, non è vincolante per tutti i casi, giacchè esistono alcune fattispecie complesse, in cui la stessa indicazione non è possibile e l’indicazione dei lavoratori deve passare attraverso la "specificazione dei motivi", mediante criteri che, prescindendo dall’individuazione delle persone, siano tali da non vanificare il criterio selettivo che richiede la richiamata norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 (in questo senso Cass. n. 1576 del 26 gennaio 2010). Intesa la sentenza della Corte Costituzionale nei riferiti termini e nell’ambito dell’esposto iter argomentativo, l’opzione interpretativa del giudice europeo circa la non necessità dell’indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti non sembra contrastare con quella del giudice delle leggi italiano, in quanto pone in evidenza il sistema delle tutele, che non deve modificare il livello complessivo delle stesse tale da compensare la mancanza dell’indicazione nominativa dei lavoratori sostituiti (cfr. Cass. cit. n. 1576 del 2010 che ritiene legittima l’apposizione del termine per "ragioni sostitutive", se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori – quali l’ambito territoriale, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto).

In definitiva la valutazione del giudice di appello circa l’insussistenza nel caso un questione dell’obbligo di specificare i nominativi dei lavoratori sostituiti può ritenersi corretta anche in relazione ai principi enunciati dal giudice europeo, risultando nella fattispecie in esame, pur nell’assenza di indicazione de lavoratore sostituito, presente un sistema complessivo di tutele per il lavoratore assunto con contratto a termine ed essendo state chiaramente esplicitate le concrete esigenze dell’assunzione "per ferie" per garantire le necessità di servizio ed assistenziali della struttura clinica.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale viene dedotta la violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Il tutto in relazione al mancato esercizio del potere officioso da parte del giudice per le acquisizioni documentali (libri paga e matricola). Il motivo non è fondato.

Il potere del giudice del lavoro di acquisizione di documenti ex artt. 421 e 437 c.p.c. attiene ai poteri discrezionali dello stesso giudice, ove ritenga tale produzione indispensabile o necessaria ai fine del decidere; pertanto l’esercizio di tali poteri si sottrae, proprio per il suo carattere discrezionale, al sindacato di legittimità (in tal senso si richiama il consolidato orientamento di questa Corte).

5. La difesa della parte ricorrente in sede di discussione ha eccepito questione di illegittimità della L. 4 novembre 2010, n. 183 in ordine alla sua immediata applicabilità – ex art. 32, comma 7 – ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, come quello in esame, in relazione all’art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza, all’art. 117 Cost., comma 3, e all’art. 6 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) per indebita ingerenza dello Stato volta ad ottenere una determinata soluzione della controversia in corso. L’eccezione è del tutto generica e comunque non rilevante nel presente giudizio, nel quale non si controverte in tema di determinazione dell’indennità di risarcimento per indennità conseguente a conversione del contratto a tempo determinato.

6. Da parte sua il Centro Clinico Colle Cesarano con il ricorso incidentale lamenta omessa ed insufficiente motivazione circa l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso sollevata dalla società anche in primo grado.

Tale ricorso può ritenersi assorbito per effetto e in conseguenza del rigetto del ricorso principale.

7. In conclusione il ricorso principale è destituito di fondamento e va rigettato, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale.

Ricorrono giustificate ragioni, in relazione alla complessità e delicatezza delle questioni giuridiche esaminate, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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