Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2011, n. 1719 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado davanti al Tribunale di Isernia, la attuale parte intimata, R.S., dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione come docente di ruolo aveva proposto domanda, nei confronti del suddetto Ministero, nonchè nei confronti del Ministero delle Finanze, di accertamento del proprio diritto alla percezione del compenso relativo alle due ore eccedenti le diciotto ore settimanali obbligatorie, svolte negli anni scolastici dal 1999 al 2004, computando nel trattamento economico anche l’indennità integrativa, con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, oltre agli accessori di legge.

Nel contraddittorio con i due Ministeri, che si opponevano alla domanda, il Tribunale la rigettava Su impugnazione del lavoratore soccombente la Corte d’appello di Campobasso riformava la statuizione di primo grado, condannando il Ministero dell’Istruzione e quello dell’Economia per quanto di rispettiva competenza, al pagamento della quota di indennità integrativa speciale per le ore di servizio eccedenti la diciottesima settimanale, con condannava altresì al corretto ricalcolo della tredicesima mensilità. La Corte adita si fondava sul disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, laddove stabilisce che "ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell’assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12". Soggiungeva la Corte territoriale che analoga disposizione era prevista per i docenti supplenti dal D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, art. 6, laddove si prevedeva che ogni ora eccedente le 18 settimanali venisse compensata con 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale. Anche il D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, in relazione alle ore eccedenti per gli anni 1988/1990, aveva richiamato il citato D.P.R. n. 209 del 1987. Indi con l’art. 70 del CCNL 1995-1998 del Comparto Scuola si era stabilito che "Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43 comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo di istituto, si applica il calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato". Ciò premesso e considerato che, indubbiamente, sulla base dei D.P.R. citati, le ore eccedenti dovessero essere compensate in misura comprensiva dell’indennità integrativa speciale, la Corte territoriale disattendeva la tesi dei Ministeri per cui questo sistema sarebbe venuto meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 70 del CCNL citato, osservando che questo richiamava il D.P.R. del 1974, il quale faceva riferimento al trattamento economico in godimento, escludendo solo l’aggiunta di famiglia e l’assegno di cui alla L. n. 477 del 1973, art. 1. Soggiungeva la Corte adita che la espressione "stipendio tabellare" di cui alla seconda parte dell’art. 70, era da considerarsi usata in modo improprio, perchè essa invece rimandava alla retribuzione in concreto percepita dai docenti interessati.

Avverso detta sentenza il Ministero dell’Istruzione CSA di Isernia propone ricorso con un motivo.

Resiste la parte privata con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il Ministero ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 70 del CCNL Comparto Scuola del 4.8.95 e difetto di motivazione, perchè, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, il citato art. 70 del CCNL sarebbe chiaro nell’escludere l’indennità integrativa speciale dal compenso per le ore eccedenti, mentre il richiamo al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, avrebbe la mera funzione di individuare un criterio di calcolo, i cui elementi vengono però stabiliti dalla stessa norma collettiva che fa riferimento allo stipendio tabellare. Irrilevante sarebbe la giurisprudenza amministrativa che riteneva inclusa l’indennità integrativa a, speciale, in quanto concernente periodi anteriori all’entrata in vigore del citato art. 70 del CCNL, il quale fa appunto riferimento allo stipendio tabellare, da tenersi distinto dalla indennità integrativa speciale, come risultante dall’art. 63 del medesimo CCNL sulla struttura della retribuzione, la quale comprende, come trattamento fondamentale, lo stipendio tabellare e, separatamente, l’indennità integrativa speciale. Inoltre, solo con il CCNL del 2003, e quindi solo dal primo gennaio 2003, è stato stabilito che la indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva e viene conglobata nella voce stipendio tabellare.

1. Il ricorso merita accoglimento, come già statuito dalla sentenza di questa Corte n. 23930 del 2010, con cui si è affermato "Conviene prendere le mosse, ai fini dell’interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all’art. 70 del CCNL in esame.

Tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che: "Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4.

Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato".

E’ utile altresì sottolineare che in base all’art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del trattamento fondamentale – costituito dallo stipendio tabellare (comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione) e dall’indennità integrativa speciale – e del trattamento accessorio – il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all’art. 70.

Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell’art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che: "fermo restando l’obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell’orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12".

In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell’art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza.

Tanto è confermato dall’ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola dove è disposto che: "Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato".

Infatti il riferimento allo "stipendio tabellare" – che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola – e non al "trattamento economico in godimento" di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4, esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18^ ora.

Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione – nella individuazione delle "voci" componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale e non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della indennità integrativa speciale". 2. Va ulteriormente osservato che tale disciplina non suscita dubbi di illegittimità costituzionale.

Invero, in relazione alla misura del compenso spettante per lavoro straordinario, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 470 del 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, e successive proroghe, sollevata in riferimento all’art. 36 Cost., nella parte in cui – prevedendo un meccanismo di "blocco" delle retribuzioni – produce il risultato ovvero consente che il lavoro straordinario prestato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato venga retribuito in misura inferiore al lavoro ordinario o comunque non garantisce "un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell’orario normale". In detta sentenza la Corte ha affermato che "La proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite – secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale – non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di questa. Ne consegue – secondo quanto già affermato nella sentenza n. 164 del 1994 – che "il silenzio dell’art. 36 Cost., sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale". 3. Nè vi sono dubbi sulla compatibilità del citato art. 70 del CCNL con l’art. 4 della parte 2^ della Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva in virtù della L. 9 febbraio 1999, n. 30 (Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996), entrata in vigore il 1 settembre 1999 (a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica avvenuto il 6 luglio 1999); tale norma (la cui rubrica reca "Diritto ad un’equa retribuzione") dispone, per quel che qui rileva, che "per garantire l’effettivo esercizio del diritto ad un’equa retribuzione, le Parti s’impegnano:

1. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad una retribuzione sufficiente tale da garantire ad essi e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso; 2. a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari …" (comma 1), ed inoltre che "l’esercizio di questi diritti deve essere garantito sia da convenzioni collettive liberamente concluse sia da meccanismi legali di determinazione dei salari, sia in ogni altro modo conforme alle condizioni nazionali" (comma 2).

In primo luogo, com’è noto, le disposizioni della Carta non hanno efficacia diretta nell’ordinamento interno degli Stati contraenti, ma si concretano in impegni giuridici di carattere internazionale nei rapporti fra gli Stati medesimi, ai quali, perciò, è demandata l’attuazione dei principi e dei diritti in essa contemplati, con ampia discrezionalità quanto ai modi, ai tempi e ai mezzi.

Inoltre questa Corte ha già affermato che rileva in ogni caso la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n. 2245; n. 6264/2010), mentre, nella specie, è in questione la remunerazione spettante per le ore eccedenti le diciotto settimanali.

Va pertanto sancito che l’art. 70, comma 1 del CCNL Comparto scuola del 4 agosto 1995 va interpretato nel senso che il compenso spettante per le ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo va determinato con riferimento al solo stipendio tabellare di cui all’art. 63 dello stesso contratto e quindi con esclusione dell’indennità integrativa speciale.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, la domanda originaria dell’insegnante in epigrafe va rigettata.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tenuto conto che la controversia involge una questione esclusivamente d’interpretazione di contratto collettivo in ordine alla quale i giudici del merito si sono diversamente pronunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda originaria della insegnante in epigrafe. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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