Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2011, n. 1697 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Corte rilevato che:

il giudice d’appello di Firenze, riformando la sentenza di prime cure, ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato, a norma dell’art. 25, comma 2 del ccnl 11 gennaio 2001, con decorrenza 1 giugno 2001, fra il lavoratore in epigrafe da una parte, e Poste Italiane s.p.a. dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Poste Italiane s.p.a. affidato a tre motivi, precisati da memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato assistito da un’unica censura, illustrata da memoria; i ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza; la Corte territoriale, ha premesso che per la stipula del singolo contratto a termine sulla base della citata previsione collettiva, al fine di non ricadere nella nullità connessa al rispetto del principio di tassatività e tipicità delle ipotesi derogatorie, e per consentire un controllo non solo formale, ma anche sostanziale della legittimità del ricorso a tale tipologia di contratto doveva essere fornita dal datore di lavoro la relativa prova, ha affermato la nullità del termine ad esso apposto difettando siffatta prova;

la suddetta impostazione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente; le censure relative all’erronea interpretazione dell’art. 25 ccnl 2001 sono fondate; quanto al merito delle critiche in esame deve premettersi, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001;

questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 20 aprile 2004 n. 9245) decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame (contratto a termine stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997) ha affermato che, quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per 1 lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti; nel caso di specie la sentenza impugnata, ha dato un’interpretazione dell’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 secondo la quale il semplice richiamo alle esigenze non è sufficiente a legittimare le assunzioni a termine in quanto occorre dimostrare la sussistenza di dette esigenze;

siffatta interpretazione è affetta dai denunciati vizi di violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e di motivazione: in primo luogo, la formulazione letterale della disposizione contrattuale non contiene elementi idonei ad esprimere il riscontrato significato riduttivo, nè la sentenza del resto, ha compiuto alcun tentativo per individuarli;

appare peraltro decisivo il rilievo che, come si desume agevolmente dal complesso delle considerazioni svolte in motivazione, il presupposto interpretativo, pur non esplicitato, è che soltanto così intesa la clausola collettiva sarebbe conforme a legge (art. 1367 cod. civ.); la sentenza, quindi, si muove pur sempre nella prospettiva che il legislatore non avrebbe conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962;

l’interpretazione dell’accordo è stata, perciò, condizionata dal pregiudizio che le parti stipulanti non avrebbero potuto esprimersi considerando le specificità di un settore produttivo (quale deve considerarsi il servizio postale, nella situazione attuale di affidamento ad un unico soggetto) e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni, con giustificazione presunta del lavoro temporaneo; questo "pregiudizio", erroneo alla stregua del principio di diritto sopra enunciato spiega la mancanza di qualsiasi motivazione che giustifichi realmente l’interpretazione secondo cui l’accordo sindacale avrebbe autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze concrete richiamate per giustificare l’autorizzazione; al riguardo, elementi utili per l’interpretazione si sarebbero potuto ricavare dal successivo (di pochi giorni) accordo 18 gennaio 2001 col quale le 00.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l.

11.1.2001 per ricostruire in modo coerente l’intenzione delle parti quanto alla portata dell’autorizzazione stessa; ritenuto, per le ragioni fin qui esposte, che l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame sia quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi, non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva, viene a cadere l’unica ragione per cui l’apposizione del termine al contratto in esame è stata ritenuta illegittima;

con riferimento alla causale della "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre" questa Corte, del resto, ha ritenuto che non è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori (cfr., fra le altre, sulla ipotesi collettiva de qua Cass. 6-3-2008 n. 6052, nonchè, sulla analoga ipotesi precedentemente prevista dall’art. 8 del ccnl 1994, fra le altre, Cass. 6-12-2005 n. 26678, Cass. 2-3-2007 n. 4933);

che nella specie l’assunzione a termine è avvenuta ai sensi dell’art. 25 ccnl del 2001,e l’esplicito richiamo ad entrambe le causali ivi previste, come ritenuto da questa Corte, non è, a confutazione del ricorso incidentale, contraddittorio (sulla possibilità del concorso di più ragioni legittimanti indicate dalle parti cfr. da ultimo Cass. 17-6-2008 n. 16396); conclusivamente, quindi, i primi due motivi del ricorso principale vanno accolti restando assorbito l’esame del terzo motivo relativo alle conseguenze economiche della declaratoria di nullità del termine, il ricorso incidentale va rigettato e la sentenza impugnata va, in relazione ai motivi accolti, cassata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto sussistono i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, per decidere la causa nel merito e per l’effetto per rigettare la domanda del ricorrente in primo grado; la natura delle questioni trattate e il diverso orientamento espresso dai giudici di merito giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda di B.S. e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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