Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1620 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del (OMISSIS), la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il (OMISSIS), con cui il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da P.N. con D. P.C., assegnando a quest’ultima l’uso della casa coniugale, affidando alla stessa i figli minori S. e N., disciplinando l’esercizio del diritto di visita da parte del padre e imponendo a quest’ultimo l’obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un assegno mensile di Euro 400,00 e la partecipazione in misura pari alla metà alle spese straordinarie necessarie nell’interesse dei minori.

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal P., osservando che, sebbene il ricorso introduttivo fosse stato notificato a Brescia, la competenza era stata correttamente determinata con riferimento alla residenza anagrafica del convenuto, fissata in Taranto, dove l’appellante aveva anche il proprio domicilio fiscale, e rilevando che una lettera prodotta in giudizio, con cui il P. aveva comunicato alla D.P. di essersi trasferito a (OMISSIS), era successiva alla notificazione del ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito all’appellata in ordine all’avvenuto trasferimento dell’appellante da (OMISSIS), ritenendo inconferente la relativa formula, che non conteneva alcun riferimento al mutamento della residenza o del domicilio.

3. – Avverso la predetta sentenza il P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La D.P. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, si rileva che la difesa del ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso, eseguita a mezzo del servizio postale, non avendo allegato al ricorso l’avviso di ricevimento della relativa raccomandata e non avendolo prodotto neppure entro il termine ultimo dell’udienza di discussione, nella quale si è astenuto dal comparire.

Orbene è noto che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancala produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627;

Cass., Sez. 2, 4 giugno 2010, n. 13639; Cass., sez. 1^, 10 febbraio 2005. n. 2722).

2. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *