Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1618 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Roma pronunciò lo scioglimento del matrimonio contratto da A.R. P. con D.S.A., rigettando la domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile da quest’ultima proposta.

2. – La sentenza fu impugnata dalla D.S. dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza del 9 maggio 2006, in parziale accoglimento dell’appello, ha posto a carico dell’ A. l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 150,00.

Premesso che era incontestato che nel corso della convivenza il sostentamento dei coniugi era stato assicurato esclusivamente dall’uomo, mentre la donna si era dedicata esclusivamente alla famiglia, la Corte ha ritenuto altresì pacifico che la D.S., pur non svolgendo attività lavorativa, non avrebbe avuto difficoltà a procurarsi un’occupazione, non essendo stato provato che l’assistenza prestata agli anziani genitori con cui conviveva incombesse esclusivamente su di lei. Nondimeno, ha affermato che i potenziali redditi della donna non sarebbero risultati sufficienti ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, avuto riguardo alla disparità della sua posizione economica rispetto a quella dell’uomo, che lavorava come tecnico radiologo presso un ospedale. Ciò posto, e tenuto anche conto della breve durata della convivenza, protrattasi per poco più di tre anni, e dello scarso apporto conseguentemente fornito dalla D.S. alla formazione del patrimonio familiare, nonchè della funzione assistenziale dell’assegno e della necessità di evitare la formazione di una rendita parassitaria, ha determinato nell’importo indicato il contributo dovuto dall’ A..

3. – Avverso la predetta sentenza l’ A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. La D.S. resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, aventi ad oggetto l’impugnazione del medesimo provvedimento.

2. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112. 113 e 167 cod. proc. civ., nonchè della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 1 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso, decisivo per il giudizio.

Sostiene infatti che il riferimento della sentenza impugnata alla funzione assistenziale dell’assegno, e la conseguente esclusione dell’ammissibilità di una rendita parassitaria, unitamente alla brevissima durata del matrimonio ed alla mancanza di qualsiasi prova a sostegno della domanda, avrebbero dovuto comportare il rigetto della stessa, avendo la Corte d’Appello escluso la sussistenza di ragioni oggettive a giustificazione dell’indisponibilità di mezzi di sostentamento da parte della D.S., e non risultando sufficiente, ai fini del riconoscimento dell’assegno, la considerazione dei soli redditi di esso ricorrente, i quali, peraltro, non erano sostanzialmente mutati rispetto all’epoca della separazione.

2.1. – Il motivo è inammissibile, conglobando in un unico contesto censure di violazione di legge e vizio di motivazione, senza che quest’ultimo costituisca oggetto di una distinta sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi o delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata con la sentenza impugnata, e che le prime siano puntualizzate mediante la formulazione del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile al giudizio in esame, riguardante l’impugnazione di una sentenza pubblicata in data successiva al 2 marzo 2006.

Il quesito di diritto si pone infatti come punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’esercizio della funzione nomofilattica della Suprema Corte, rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, e di enucleare al tempo stesso, con una più ampia valenza, il principio di diritto applicabile alla fattispecie (cfr. Cass., Sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535). Esso, dovendo costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte, in modo da porre la Corte in condizione di individuare con immediatezza la questione da risolvere e di rispondere ad essa con l’enunciazione di una regula juris suscettibile di applicazione in casi ulteriori, non può rappresentare il risultato di un’operazione d’individuazione delle implicazioni del motivo d’impugnazione affidata alla medesima Corte, ma deve emergere da un’apposita parte del ricorso, non necessariamente collocata al termine dell’esposizione di ciascun motivo, ma comunque idonea ad evidenziare con chiarezza la questione di diritto sottoposta all’esame del Giudice di legittimità (cfr.

Cass., Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420; 16 novembre 2007, n. 23732;

Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

La necessità di una separata individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è a sua volta connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso art. 266 bis, la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un. 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. Sez. 1, 18 gennaio 2008, n. 976), impone tuttavia, nella formulazione della censura, un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. 3^, 18 luglio 2007, n. 16002).

3. – La mancanza di una distinta sintesi conclusiva rende inammissibile anche l’unico motivo del ricorso incidentale, con cui si deduce l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento ai rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla D.S. ed alla mancata valutazione delle prove dalla stessa offerte.

Sostiene infatti la controricorrente che dalla sentenza impugnata non si evince l’iter logico che ha condotto la Corte d’Appello a quantificare l’assegno nell’importo indicato, non essendo state disposte indagini di polizia tributaria al fine di accertare il reddito effettivo del coniuge ed il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e non essendo stata valutata la documentazione prodotta ed essendo stati immotivatamente ritenuti superflui l’interrogatorio formale e la prova testimoniale da lei dedotti al fine di dimostrare le predette circostanze e l’addebitabililà della separazione al coniuge, nonchè l’impossibilità da parte di essa controricorrente di fornire un contributo alla formazione del patrimonio familiare e di procurarsi i mezzi necessari per il proprio sostentamento.

3.1. – Il motivo non è tuttavia accompagnato da una concisa indicazione riassuntiva dei fatti controversi oggetto delle prove in ordine alla cui valutazione o mancata ammissione la Corte d’Appello avrebbe omesso di motivare o fornito una motivazione inadeguata, nonchè delle ragioni per cui la controricorrente ritiene che detta motivazione sia insufficiente a giustificare la decisione adottata, con la conseguenza che, non emergendo con immediatezza i profili dell’asserito vizio motivazionale, la formulazione della censura non può ritenersi conforme allo schema di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. 4. – Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili, e le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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