Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-01-2011, n. 1609

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 6 ottobre 2008 il Giudice di Pace di Roma rigettava il ricorso proposto da G.F., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 4 giugno 2008. A fondamento della decisione il Giudice di Pace osservava che lo straniero era stato rintracciato in Italia dopo che egli non aveva ottemperato ad una precedente espulsione e che il provvedimento oggetto dell’opposizione era stato tradotto in lingua inglese per l’impossibilità di trovare un interprete di lingua madre.

Avverso tale decreto G.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Alla pubblica udienza il collegio ha trattenuto il ricorso in decisione e nella Camera di consiglio ha deliberato di redigere la motivazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente censura il decreto impugnato, per avere il Giudice di pace ritenuta l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, sulla base di una motivazione stereotipa meramente ripetitiva della formula legislativa. Al riguardo deduce che il provvedimento di espulsione avrebbe dovuto essere tradotto in lingua a lui comprensibile e, nella specie, in lingua (OMISSIS), l’unica da lui conosciuta o, quantomeno, indicare i criteri di scelta della lingua veicolare in concreto utilizzata (quella inglese) nel rispetto della preferenza indicata nell’interessato, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 349 del 1999, art. 3, comma 3.

Il motivo è privo di fondamento. In tema di impugnazione dell’espulsione amministrativa dello straniero, del T.U. sull’immigrazione (approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7) non impone all’Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga "in una lingua conosciuta" e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta "in lingua francese, inglese o spagnola", ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque (Cass. 2008/13833). In particolare l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, per l’effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. 2004/13032; 2005/25026; cfr. anche Cass. 2004/4312; 2008/13833). Nel caso di specie, dal provvedimento del Giudice di pace impugnato risulta che il decreto di espulsione è stato tradotto in lingua inglese per l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre del cittadino straniero, mentre ogni questione in ordine al criterio di scelta della lingua inglese come lingua veicolare ed al rispetto della preferenza indicata dall’interessato resta in concreto superata dalla mancata indicazione di alcuna preferenza da parte dello straniero, che ha ammesso di conoscere soltanto la lingua (OMISSIS). Di conseguenza, alla luce dei principi in precedenza enunciati, il decreto impugnato resiste alla censura svolta dal ricorrente nell’unico motivo di ricorso.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione non avendo l’ufficio intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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