Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-01-2011, n. 1559 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 28 ottobre 1996 S.B. agiva in rivendica, innanzi al Tribunale di Treviso, nei confronti di C.M., per il rilascio di una soffitta ubicata al quinto piano di un edificio posto in (OMISSIS).

Nel costituirsi in giudizio il convenuto affermava che la soffitta, per la sua funzione di mera intercapedine, costituiva pertinenza dell’appartamento al quarto piano, di cui egli era proprietario, e che come tale le era stata alienata dal dante causa, S. A., cui l’immobile era pervenuto per disposizione testamentaria di Su.An., del seguente tenore: "Desidero che l’ultimo piano il 4^ della casa di (OMISSIS) sia assegnato al mio nipote A.S.", Precisava, quindi, che la restante parte del fabbricato era stata lasciata dal de cuius a S.B..

Con sentenza in data 28 aprile 2000 il Tribunale rigettava la domanda.

S.B. proponeva appello, accolto dalla Corte di Venezia con sentenza del 25 marzo 2004.

I giudici di secondo grado rilevavano che era stato accertato che la scala condominiale si prolungava oltre il quarto piano fino al livello del sottotetto, cui si accedeva attraverso un cancello in ferro munito di catenaccio, che immetteva in un corridoio delimitato da tramezze di laterizio intonacato al civile e nel quale si trovavano due porte in legno fornite di maniglia e serratura, per mezzo delle quali si accedeva a due vani, locati da tempo come soffitte a più inquilini.

Da tali accertamenti in fatto risultava chiaramente, osservava la Corte territoriale, che le soffitte non costituivano pertinenza dell’appartamento posto al quarto piano, per cui, non essendo state menzionate nella disposizione testamentaria in favore di S. A., dovevano considerarsi di proprietà dell’attore, al quale era stato lasciato per testamento l’intero edificio, con l’eccezione, appunto, del solo quarto piano.

Contro tale decisione C.M. ha proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi.

Resiste con controricorso S.B..

Entrambe le parti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. – Con i primo motivo di ricorso si denuncia testualmente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1117 c.c. e art. 832 c.c. laddove non si è tenuto conto della circostanza che il sottotetto in questione è contemplato nell’atto di compravendita del sig. C. del 2.12.1994 quale proprietà esclusiva dello stesso e quale pertinenza dell’appartamento acquistato da S.A. e quindi dal titolo costitutivo del diritto dell’odierno ricorrente". 1.1. – Il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato sul punto, rilevando che non essendo mai stato S. A. proprietario delle soffitte di cui si questiona, e non costituendo le stesse pertinenza dell’appartamento al quarto piano, la loro menzione nel titolo di acquisto dell’odierno ricorrente era inefficace, in base al principio nemo plus iuris quam ipse habet ad alium transferre potest.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si denuncia testualmente la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1442 c.c. sulla prescrizione dell’azione di annullamento anche parziale del contratto che il sig. S.B. avrebbe dovuto interporre nei 5 anni dalla compravendita S.A. – C.M. del 2.12.1994, in relazione alla vendita e acquisto del sottotetto, nei confronti del venditore nipote S.A. per l’annullamento parziale di detto contratto: infatti la sentenza impugnata di accertamento- costitutiva di un diritto, avrebbe di fatto annullato parzialmente la parte del contratto di compravendita C. del 2.12.1994 notaio D’Urso, privandolo del sottotetto, nonostante la decadenza e prescrizione quinquennale di cui all’art. 1442 c.c.. Quando invece è noto che l’atto di compravendita fa fede fino a querela di falso". 2.1. – Il motivo, di difficile comprensione nella sua parte finale, prima ancora che infondato (in quanto ipotizza l’onere di proporre un’azione di annullamento del contratto a carico del proprietario che si veda vendere da un terzo un bene di sua proprietà), è inammissibile in quanto propone una questione affatto nuova, che non risulta in alcun modo trattata nel giudizio d’appello.

Ed infatti, è costante l’indirizzo di questa Corte Suprema secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dall’art. 366 cod. proc. civ., n. 6 di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. n. 6937/10;

analogamente, Cass. n. 1707/09).

3. – Con il terzo motivo si denuncia testualmente la "violazione dell’art. 360, n. 3 in relazione al regime delle pertinenze di cui agli artt. 817, 818 e 819 c.c. poichè il sottotetto in questione insistente sopra l’appartamento del ricorrente al 4^ ed ultimo piano è intimamente connesso allo stesso e funge da intercapedine isolante dal caldo e dal freddo, in quanto per le caratteristiche anguste e strutturali grezze, con rompitratte al suolo e travi sul solaio ne impediscono l’utilizzabilità come vano autonomo". 3.1. – Il motivo è infondato, perchè propone, in realtà, una valutazione di fatto diversa da quella operata dal giudice di merito, senza censurare alcuna incongruità o illogicità motivazionale.

I giudici di merito hanno, con ampia motivazione immune da vizi logici o giuridici, spiegato perchè le soffitte in questione non costituivano pertinenze dell’appartamento al quarto piano nè strutturalmente, nè per la destinazione ad esse impresse dall’originario proprietario dell’intero edificio. Tale accertamento in fatto, pertanto, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. 4. – Con il quarto motivo il ricorrente, deduce l’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 circa un punto decisivo della controversia.

Dopo avere dedotto che i giudici di merito si sarebbero affidati alla C.T.U. la quale sarebbe contraddittoria, in quanto dopo avere premesso che le caratteristiche oggettive delle soffitte escludevano l’utilizzabilità delle stesse come vani autonomi, ha poi affermato il contrario, concludendo nel senso che la Corte territoriale avrebbe "erroneamente interpretato (…) che si accede al sottotetto attraverso un cancello di ferro munito di catenaccio (pag. 5 righe 17- 18) e che il sottotetto è stato affittato a più inquilini come soffitta (non è supportato da documentazione probatoria) e che l’altezza dei locali a cui fa riferimento il CTU è quella relativa o al sottoetto condominiale sulle parti più alte del tetto o in prossimità delle soglie di accesso ai sottotetti.

4.1. – Il motivo è infondato.

4.1.1. – E’ fermo orientamento di questa Corte che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. n. 5802/98 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass. n. 15264/07). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. nn. 2272/07 e 14084/07).

4.1.2. – Nello specifico, la motivazione svolta alla Corte veneziana non incorre in alcuna contraddizione. Il fatto che – come rilevato dal C.T.U. – non fosse possibile utilizzare le soffitte come locali autonomi sotto il profilo abitativo, non impedisce, secondo i giudici di merito, un diverso impiego delle stesse, il che è sufficiente ad escludere che queste strutturalmente costituiscano pertinenza dell’appartamento al quarto piano; la loro pregressa locazione autonoma, poi, hanno altresì osservato, esclude che la natura pertinenziale sia ricollegabile ad una destinazione impressa dall’originario unico proprietario dell’edificio.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

5.1. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per spese vive.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *