Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-01-2011, n. 1493

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel 2006, B.G. adiva la Corte di appello dell’Aquila chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 21.02-1.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’istante la somma di Euro 10.250,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè a pagare le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 e distratte in favore del procuratore antistatario.

Avverso questo decreto il B. ha proposto ricorso per Cassazione. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il B. deduce:

"Violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3. Contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 2056 del codice civile, otre che dell’art. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.;

contestuale violazione e mancata applicazione dell’art. 6, par. 1 e dell’art. 13 CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".

Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il motivo in tutte le sue articolazioni è inammissibile, in quanto mancante dei prescritti quesiti di diritto.

In ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato al

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il B. al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *