Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1460 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Roma del 26.3.2003, era stato respinto il ricorso proposto da C.F., Ci.An., M.A. e P.G., inteso ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro, in regime di subordinazione, come riparatori e lucidatori, alle dipendenze di N. G. e N.M., presso il laboratorio di oreficeria di questi ultimi, e la condanna degli stessi al pagamento di differenze retributive dovute a seguito di licenziamento verbale.

Con sentenza della Corte di Appello di Roma, depositata il 12.11.2007, veniva confermata la decisione di primo grado, osservandosi che la non contestazione dei resistenti e dei chiamati in causa in ordine alle modalità della prestazione lavorativa non equivaleva ad ammissione delle deduzioni dei ricorrenti, in quanto la contestazione della domanda si fondava sulla negazione della titolarità passiva del rapporto. Assumeva il giudice del gravame che i testi nessun elemento utile avevano fornito sull’attività lavorativa dei ricorrenti e solo il teste S., pur dichiarando di essere stato collega dei ricorrenti, nulla aveva precisato sulle modalità di svolgimento del rapporto lavorativo, del quale aveva specificato unicamente il contenuto e non anche gli elementi utili a denotarne una subordinazione.

Propongono ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, il C. e gli altri e la causa, rimessa alla decisione in camera di consiglio, veniva poi rinviata alla pubblica udienza.

I lavoratori sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., e de principio della mancata contestazione.

Assumono che l’unico fatto contestato era la legittimazione passiva e tale circostanza imponeva alla Corte di Appello di prendere posizione specifica sul punto, tenendo conto che dalla istruttoria effettuata era emerso con chiarezza che le uniche persone che avevano avuto contatti con i ricorrenti erano stati N.G. e N.M.. Pongono, a conclusione delle argomentazioni svolte, quesito ex art. 366 bis c.p.c., domandando se la contestazione della legittimazione passiva rappresenti anche una contestazione del rapporto di subordinazione e, in caso negativo, se il giudice abbia errato nel non pronunciarsi sulla subordinazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la contraddittorietà della motivazione rispetto alla mancata pronunzia sulla legittimazione passiva, rilevando che la stessa debba ravvisarsi in capo a chi concretamente impartisca ordini e direttive (art. 360 c.p.c., n. 5).

Assumono che è errato non considerare la posizione di chi impartiva ordini e direttive e che la sentenza non aveva valutato le difese di tutte le parti, che erano pacifiche nel considerare i N. come i soggetti effettivamente presenti nel laboratorio.

Con il terzo motivo deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c.; la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ossia relativamente all’accertamento della subordinazione ed alla rinuncia ad ascoltare altri testimoni (art. 360 c.p.c., n. 5).

Dalle deposizione dei testi e dai relativi verbali allegati al ricorso per cassazione doveva evincersi, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale che, come affermato dal teste S., i ricorrenti lavoravano presso N.G. e M. per 5/6 ore alla settimana, e qualche volta il sabato, ricevevano lo stipendio all’interno di un ufficio del laboratorio e che gli stessi svolgevano le stesse mansioni del teste che era coordinato e diretto dai N.. Sulla base di tale deposizione e della mancata contestazione delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, doveva ritenersi provata la subordinazione, secondo gli odierni ricorrenti. Si assume che era stata chiesta la prosecuzione dell’istruttoria e si evidenzia un errore di trascrizione nella verbalizzazione circa la richiesta di prova.

Con il quarto motivo si contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nella valutazione, conseguente al mancato riconoscimento della subordinazione (art. 360 c.p.c., n. 3) e si pone relativo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Si afferma la rilevanza di indici della subordinazione diversi da quelli evidenziati dalla corte territoriale e la necessità di valutare, più che l’esistenza di un potere gerarchico, l’inserimento organico e le singole prestazioni anche giornaliere, nonchè la mancanza di alcuna capacità imprenditoriale, anche minima, dei lavoratori.

Si evidenzia, infine, il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, per non essersi la stessa fatta carico di spiegare perchè avesse acriticamente aderito alla opposta mera prospettazione datoriale di attività autonoma, e si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la contraddittorietà della motivazione in ordine a quanto affermato dal teste S..

Rileva la Corte che il primo motivo si fonda sulla dedotta erroneità dell’applicazione del principio di non contestazione, sostenendosi da parte dei ricorrenti che, essendo stata contestata unicamente la legittimazione passiva, tale circostanza imponeva al giudice di appello di prendere specifica posizione sul punto, tenendo conto del fatto che dalla istruttoria era emerso con chiarezza che uniche persone che avevano avuto contatti con i ricorrenti erano i N..

Osserva la Corte che nel processo del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talchè la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perchè lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione de convincimento del giudice.

Deve, tuttavia, ribadirsi, in conformità a consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, che intanto la mancata contestazione da parte de convenuto può avere le conseguenze specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attorea, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perchè rivolti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchè il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo (cfr, in tali termini, Cass. s. u. 17.6.2004 n. 11353).

Orbene, risulta nella specie che, a fronte di una esplicitazione delle modalità di svolgimento del rapporto esaustiva, le parti resistenti abbiano omesso di formulare contestazioni, ma deve ritenersi che la linea difensiva assunta dalle stesse, volta a contestare la titolarità passiva del rapporto asseritamente intercorso con i ricorrenti, fosse di per sè incompatibile con la ammissione di una subordinazione, che peraltro, come emerge dalla sentenza del giudice del gravame, non ha trovato compiuta conferma nelle risultanze dell’istruttoria orale espletata.

Quanto al secondo motivo di ricorso, posto che la questione attinente alla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale controverso non attiene alla legittimazione alla causa, ma al merito della lite e può costituire oggetto di sindacato in Cassazione solo entro i limiti dell’art. 360 c.p.c., n 5, appartiene al merito della causa l’individuazione del reale datore di lavoro. Ma sul punto non risulta prospettata una reale carenza motivazionale, a prescindere dall’enunciazione di principi di carattere generale in ordine alla necessità di identificare quale datore di lavoro l’utilizzatore in concreto delle prestazioni del lavoratore ed impartisce gli ordini e direttive e dalla affermazione che pacifica doveva ritenersi la presenza nel laboratorio del N. (in particolare di N. G.), laddove altra sarebbe dovuta essere la prospettazione del vizio denunziato.

Ed invero, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, (cfr, in tal senso, Cass., sez. lav., 23.12.2009 n. 27162).

Quanto all’ulteriore rilievo, contenuto nel terzo motivo di impugnazione, della contraddittorietà della motivazione in rapporto alla rinuncia ad ascoltare altri testi per l’accertamento della subordinazione, deve rilevarsi che la Corte territoriale ebbe a motivare espressamente in merito alla non necessarietà di un supplemento istruttorio e sulla circostanza che nell’atto di appello nessuna doglianza era stata formulata sulla decisione del Tribunale di non ammettere ulteriori testimoni. Peraltro, al riguardo, è stato affermato d questa Corte il principio alla cui stregua il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass. sez. lav.

17.5.2007 n. 11457). Non risulta che in tali termini sia stata denunziata la violazione dedotta, onde non vi sono spazi per procedere ad un riesame della questione.

Quanto alla censura riguardante la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., nella valutazione conseguente al mancato riconoscimento della subordinazione, deve osservarsi che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

La Corte territoriale ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni del teste S., dalle quali, però, era emerso, come evidenziato dalla corte territoriale, lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività di incassatori, laddove gli stessi, per il resto, svolgevano mansioni analoghe a quelle del teste, ma, in tal modo il teste non ha fornito elementi concreti idonei ad individuare la corretta qualificazione del rapporto, ma ha in realtà espresso una sua valutazione, onde le stesse dichiarazioni risultano effettivamente generiche e valutative, risultando precise esclusivamente per quel che riguarda il contenuto della prestazione, ma non le modalità della stessa, così come correttamente osservato dal giudice del gravame. Tale valutazione, che investe l’accertamento in fatto degli elementi del contestato rapporto di lavoro subordinato nel periodo de quo, risulta senz’altro rispettosa dei principi più volte affermati da questa Corte al riguardo (v. con riferimento al carattere essenziale del vincolo della subordinazionè fra le altre Cass. 23-7-2004 n. 13884, Cass. 13-2-2004 n. 2842, Cass. 25-10-2004 n. 20669, Cass. 20/3/2003 n. 9900) ed altresì coerente e priva di vizi logici. Del resto l’art. 360 c.p.c., n. 5, "non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (v, Cass. S.U. 11-6-1998 n. 5802), non incontrando, al riguardo, lo stesso giudice, "alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (v. fra le altre Cass. 7-8-2003 n. 11933).

Peraltro, circa gli "altri elementi" invocati dai ricorrenti, a ben vedere nel ricorso neppure sono indicate le specifiche risultanze testimoniali dalle quali, con riferimento al periodo di lavoro, sarebbero emersi l’asserito inserimento organico dei ricorrenti nella impresa dei N., la mancanza di un rischio imprenditoriale in capo agli stessi, ovvero circostanze idonee a superare quanto asserito dalla corte territoriale in ordine alla mancanza di dettagliate informazioni sul fatto che i ricorrenti fossero vincolati ad un preciso orario di lavoro. Il giudice del merito ha, invero, evidenziato che il teste citato aveva fatto riferimento soltanto ad un "monte ore" lavorato, ma nulla aveva in concreto dichiarato da cui potesse evincersi che i ricorrenti lavorassero seguendo precise direttive e sotto il controllo del N., ovvero di preposti della Preziosa srl..

Gli elementi che differenziano, alla stregua dei parametri normativi desumibili innanzitutto dagli artt. 2094 e 2099 c.c., il lavoro subordinato da quello autonomo sono l’assoggettamento de lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale; a quest’ultimo riguardo è rilevante l’esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e, rispettivamente, di un obbligo del lavoratore, derivanti dal contratto, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà. Invece, elementi quali l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, fermo restando che l’apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.2.2002 n. 1420). Ogni altro rilievo risulta superabile alla stregua delle considerazioni che precedono, dovendo peraltro osservarsi, in merito al rilievo sub 4) che non è stato riportato nella sua interezza il contenuto della deposizione del teste S., della quale si assume la erronea valutazione da parte del giudice del merito, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, al fine di consentire alla corte di vagliare Sa fondatezza di quanto riferito circa Se dichiarazioni asseritamente rese sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, in contrasto con quanto ritenuto dalla corte territoriale.

In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, laddove nulla deve statuirsi con riguardo alle spese del presente giudizio, essendo i resistenti rimasti intimati.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; nulla per spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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