Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2011, n. 1457 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto la domanda proposta da M.C., dipendente Inps, di inclusione nella pensione integrativa del salario di professionalità e dell’indennità di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un unico complesso motivo, il M. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 70 del 1975, art. 14, degli artt. 5, 27 e 38 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’Inps, è infondato, essendosi da ultimo deciso a composizione di un contrasto di giurisprudenza dalle SU di questa Corte n. 7154 del 25/03/2010 che "In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributi ve siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto. "Il ricorso va pertanto rigettato. Il contrasto giurisprudenziale esistente in precedenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *