Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1422 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I fatti di causa possono essere così ricostruiti sulla base della sentenza impugnata.

Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Frosinone a istanza di Modenese s.r.l. per il pagamento della somma di L. 7.170.960, quale corrispettivo dell’esecuzione di lavori di carrozzeria e verniciatura svolti in favore dell’opponente.

Dedusse la nullità del ricorso e del decreto, per incertezza assoluta sulla identità della persona che aveva rilasciato la procura al difensore.

Nel merito eccepì l’infondatezza dell’avversa pretesa, in ragione del grave inadempimento della controparte che aveva eseguito i lavori con notevoli imperfezioni e aveva provocato danni dei quali, in via riconvenzionale, egli chiese il ristoro.

Con sentenza del 22 maggio 2002 il Tribunale, ritenuta l’invalidità della procura conferita dall’ingiungente a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, lo revocò, condannando l’opposto al pagamento delle spese.

Proposto gravame da Modenese s.r.l., la Corte d’appello di Roma, in data 4 ottobre 2005, l’ha respinto.

Così ha motivato il decidente il suo convincimento.

La procura alle liti conferita dalla s.r.l. Modenese, in persona del legale rappresentante, a margine del ricorso per decreto ingiuntivo era stata correttamente dichiarata nulla dal giudice di prime cure, in ragione della illeggibilità della sottoscrizione del legale rappresentante, del quale neppure erano state indicate le generalità nel corpo dell’atto. Nè l’incertezza sull’identità dell’organo gestorio poteva essere superata, in adesione agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (confr. Cass. civ. sez. un. n. 1167 del 1994), in base alla documentazione esistente al momento del conferimento della procura. E invero il decidente neppure aveva potuto visionare la produzione che consentiva di individuare il legale rappresentante della società, atteso che il fascicolo dell’opposta, ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni, non era stato restituito. Peraltro, in mancanza della denuncia di eventi involontari che lo avevano reso indisponibile, il giudice non era affatto tenuto a rimettere la causa sul ruolo nè a ordinarne alla cancelleria la ricerca o la ricostruzione.

L’esame di documenti già allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante era poi precluso dal disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3.

Infine, tenuto conto della infondatezza delle eccezioni sollevate dall’appellata, appariva opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Modenese s.r.l., articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s., proponendo ricorso incidentale, affidato a un solo motivo.

Motivi della decisione

1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti da Modenese s.r.l. e da Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s. avverso la stessa sentenza.

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 83, 112, 115, 116 e 345 cod. proc. civ., nonchè mancanza di motivazione su punti essenziali della controversia.

Deduce che i documenti depositati nel corso del giudizio di primo grado, la cui produzione risultava dal verbale di udienza – e precisamente: stralcio di statuto di Modenese s.r.l. nel quale venivano indicati i poteri di amministrazione e di rappresentanza degli amministratori; visura della Camera di Commercio di Frosinone relativa a Modenese s.r.l., dalla quale risultava che G. G. era coamministratore con firma libera e disgiunta della società; nuovo mandato sottoscritto dal medesimo G. – consentivano l’esatta individuazione della persona fisica che aveva conferito la procura, in qualità di legale rappresentante di Modenese. In tale contesto il mancato reperimento del fascicolo di parte al momento della decisione non poteva essere addebitato a una volontaria condotta dell’opposta, perchè era incontestabile la volontà della stessa di superare l’eccezione di nullità della procura (confr. Cass. civ. 22 dicembre 1995, n. 13058), e ciò tanto più che, nella fattispecie, il fascicolo di parte non era arrivato sul tavolo del decidente perchè, per un errore del personale di cancelleria, era finito nel faldone di un diverso procedimento.

1.2 Col secondo mezzo la società ricorrente lamenta violazione dell’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., degli artt. 126, 127, 128 e 130 cod. proc. civ., degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., mancanza e contraddittorietà della motivazione. La censura ha ad oggetto l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’incertezza sull’identità dell’organo gestorio poteva essere superata solo attraverso l’esame della documentazione esistente al momento del conferimento della procura.

Tale affermazione dimostrava in maniera inequivocabile che il giudice d’appello non aveva prestato alcuna attenzione ai documenti depositati nel corso del giudizio, e precisamente all’udienza del 14 luglio 2000, documenti assolutamente idonei a superare l’eccezione di nullità della procura.

1.3 Col terzo motivo l’impugnante deduce vizi motivazionali e lesione del diritto di difesa. La critica si appunta contro il rilievo del giudice di merito secondo cui era onere della parte che aveva prodotto la documentazione dedurre l’incolpevole, involontaria mancanza della stessa. Così argomentando il decidente non aveva considerato che Modenese non aveva potuto denunciare lo smarrimento del proprio fascicolo, posto che nulla ne aveva saputo fino al momento della pronuncia della sentenza.

1.4 Col quarto mezzo la società lamenta violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nonchè vizi motivazionali, con riferimento all’assunto secondo cui l’esame di documenti già allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante era precluso dal disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3.

Sostiene l’impugnante che la norma codicistica sarebbe stata male evocata dal giudice a quo, atteso che essa regola lai produzione nel giudizio di gravame di nuove prove, laddove quel che era stato chiesto al giudice d’appello era di procedere all’esame di atti e documenti già formalmente acquisiti nel primo grado del giudizio ed erroneamente non esaminati dal Tribunale.

2 Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s. eccepisce in limine la violazione dell’art. 372 cod. proc. civ., per avere la ricorrente inserito nell’atto di impugnazione copie fotostatiche dei documenti di cui in ricorso aveva lamentato l’omesso esame da parte del giudice di merito, così violando il disposto della norma innanzi richiamata, atteso che, all’evidenza, i documenti prodotti non riguardavano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.

2.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale denuncia poi violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, dell’art. 164 c.p.c., comma 3, e dell’art. 342 cod. proc. civ. La censura si appunta contro l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la dedotta incertezza sulla data di comparizione fissata nell’atto di gravame addotta dall’appellata a sostegno dell’eccepita inammissibilità dell’appello – doveva ritenersi sanata, ex art. 164 cod. proc. civ., dall’avvenuta, tempestiva costituzione di Elio Lombardozzi Impianti & C. s.a.s., con conseguente insussistenza di qualsivoglia violazione del diritto di difesa.

Così argomentando il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto applicabili nel giudizio di gravame gli effetti sananti che l’art. 164 cod. proc. civ. collega, in prime cure, alla costituzione del convenuto, senza considerare che l’atto di citazione in appello ha non solo lo scopo di costituire il contraddittorio, ma anche l’ulteriore effetto di impedire il maturare del termine di decadenza dall’impugnazione. L’errore in cui era incorso il giudice di merito consisteva nell’avere esteso la sanatoria dell’avvenuta costituzione del convenuto alla decadenza dalla impugnazione. Conseguentemente, dovendo l’appello di Modenese essere dichiarato improcedibile, neppure aveva ragion d’essere la compensazione delle spese del grado, disposta propria per l’asserita infondatezza delle eccezioni sollevate sul punto dall’appellata.

3 Ragioni di ordine logico impongono di partire dall’esame del ricorso incidentale, in considerazione del carattere preliminare dei rilievi nello stesso formulati.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo alla citazione sia di primo grado che di appello, che la mancanza in tale atto di tutti i requisiti indicati dall’art. 164 c.p.c., comma 1, e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in ius, non vale a sottrarla all’operatività dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dai commi 2 e 3 della medesima disposizione, di modo che, quando la causa, una volta iscritta a ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione, il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 164 c.p.c., comma 1, mentre, se il convenuto si sia costituito, deve applicare l’art. 164 c.p.c., comma 3, salva la possibilità di chiedere la concessione di un nuovo termine di comparizione, in caso di inosservanza di quello legislativamente previsto (confr. Cass. civ., 16 ottobre 2009, n. 22024).

L’affermazione si giova del rilievo che, in relazione alla nullità dell’atto di citazione, la disciplina dettata dal nuovo testo dell’art. 164 cod. proc. civ. è applicabile anche in appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 cod. proc. civ.; che tale disciplina opera una distinzione, quanto alle conseguenze della costituzione del convenuto, giacchè mentre i vizi afferenti alla vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc; che, conseguentemente, ove nell’atto di appello manchi l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, la costituzione del convenuto sana la nullità dell’atto di appello con effetto retroattivo, valendo ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ. 1 luglio 2008, n. 17951).

Ne deriva che la decisione impugnata è, sotto i profili esaminati, assolutamente ineccepibile.

4 Passando quindi all’esame del ricorso principale, sono fondate le critiche formulate nel quarto motivo.

Il giudice di merito, nel ritenere precluso dal disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 3, l’esame di documenti già allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante, è incorso in errore.

Deve invero ritenersi, in conformità a quanto già affermato da questa Corte Regolatrice, che il documento irritualmente prodotto in primo grado possa essere nuovamente prodotto in appello nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. cod. proc. civ., con la precisazione che, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, è incontestabilmente raggiunta, ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge. Ogni diversa soluzione, che non ritenesse in tal modo sanata l’inosservanza delle formalità previste per le produzioni documentali, sarebbe invero improntata a un vuoto ed esasperato formalismo (Cass. civ. 19 giugno 2009, n. 14338; Cass. civ. 22 gennaio 2002, n. 696).

Ne deriva che, in accoglimento del quarto motivo di ricorso, nel quale resta assorbito l’esame degli altri, nonchè dell’eccezione di violazione dell’art. 372 cod. proc. civ. sollevata in controricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

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