Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1417

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 460/2006, depositata il 22 luglio 2006, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Pordenone, che ha condannato la s.p.a. Riviera 80 e la s.p.a. Gerometta pagare ad B.A., architetto, e a T.G., ingegnere, la somma di Euro 264.718,92, a titolo di competenze professionali per l’attività da essi prestata alla Riviera 80 in relazione ai lavori di costruzione di un immobile:

debito che la Gerometta aveva assunto in proprio, convenendo con i creditori peculiari modalità di adempimento.

La Gerometta propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono gli intimati con separati controricorsi.

Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione hanno depositato memoria di costituzione con procura autenticata da notaio M.R. e T.I., quali eredi di T. G., deceduto il (OMISSIS).

Motivi della decisione

1.- I due motivi di ricorso – che denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione – sono inammissibili per l’omessa formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata, quindi applicabile al caso di specie (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2).

Manca del tutto la formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle censure di violazione di legge, e manca un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si ritiene omessa, insufficiente o contraddittoria, e le ragioni per cui essa è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come prescritto dall’art. 366 bis, ult. parte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Idem, 1 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

Tale requisito non si può ritenere rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass. civ., Sez. 3^, ord. 16 luglio 2007 n. 16002, n. 4309/2008 e n. 4311/2008).

2.- Va soggiunto che il ricorso dovrebbe essere ritenuto inammissibile anche a prescindere dalle ragioni di cui sopra, poichè – pur invocando violazioni di legge e difetto di motivazione – richiede a questa Corte l’intero riesame del merito della controversia.

3.- Considerato che alla data della notificazione del ricorso non si erano ancora affermati precisi orientamenti giurisprudenziali circa le modalità di formulazione dei quesiti, soprattutto con riferimento alle censure di vizio di motivazione, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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