Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1409 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla Toro Ass.ni contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto la domanda del G. il quale, con riferimento ad un infortunio verificatosi nel corso di una partita di calcio, chiedeva che fosse dichiarata l’operatività di una polizza infortuni e che fosse riconosciuto il suo diritto all’indennizzo assicurativo a carico della Toro;

il ricorso per cassazione della Toro è svolto in tre motivi; non si difende il G. nel giudizio di cassazione.

Motivi della decisione

il ricorso ripropone (sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione) le medesime questioni già poste nei giudizi di merito: a) l’infortunato avrebbe originariamente promosso un’azione risarcitoria, solo successivamente e tardivamente trasformata in domanda d’accertamento del diritto all’indennizzo; b) l’infortunato avrebbe dolosamente omesso di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore (art. 1910 c.c., commi 1 e 2);

la prima è una questione interpretativa (che non è stata neppure posta sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici) alla quale la sentenza impugnata ha fornito una risposta logicamente e congruamente motivata;

la seconda (l’accertamento del dolo dell’assicurato) è una questione di fatto alla quale la sentenza ha fornito una risposta adeguata ai principi giurisprudenziali in materia, posto che il dolo richiesto dalla norma in discussione, al quale corrisponde l’esonero dell’assicuratore di pagare l’indennizzo, presuppone la volontà dell’assicurato di realizzare un lucro con la percezione, mediante una pluralità di assicurazioni, di un’indennità complessiva superiore all’entità effettiva del danno subito (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 5102/06); volontà esclusa, nella fattispecie concreta, dalla citazione, da parte del G. di ambedue le società assicuratrici;

il terzo motivo concerne il capo della sentenza che ha respinto il motivo d’appello concernente le spese del giudizio di primo grado e vi si sostiene che quelle spese avrebbero dovuto essere almeno compensate, in considerazione del fatto che risultava riconosciuto l’errore del G. nel formulare la propria domanda introduttiva; tale motivo è inammissibile, in quanto s’infrange contro il potere discrezionale del giudice del merito di procedere alla compensazione delle spese del giudizio;

il ricorso deve essere, pertanto, respinto, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in considerazione della mancata difesa dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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