Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1407 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Che:

la soc. Fil Lady subì danni alla merce stivata nei suoi magazzini a seguito di evento atmosferico verificatosi nell’ottobre 1992.

Denunziato il sinistro alla Lloyd Adriatico spa, venne costituito, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa, un collegio peritale che procedette all’accertamento ed alla liquidazione del danno;

nel febbraio 1998 la Fil Lady citò in giudizio la Compagnia ed i tre periti perchè la prima fosse condannata al pagamento dell’indennizzo assicurativo ed i tre periti, anche in solido con la compagnia, a risarcirla di tutti i danni subiti;

sosteneva che il danno le era derivato dai lunghi tempi d’espletamento della perizia, che avevano portato in avaria altra merce originariamente rimasta integra;

il Tribunale dichiarò prescritto il diritto all’indennizzo assicurativo e respinse nel merito la domanda risarcitoria, sia nei confronti della Compagnia, sia nei confronti dei periti;

la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello della Fil Lady con la sentenza che questa società impugna per cassazione a mezzo di un solo motivo; si difende con controricorso la Lloyd Ass.ni.

Motivi della decisione

Che:

sostiene la ricorrente che l’inesistenza o la nullità della perizia (per la mancata apposizione della firma di uno dei periti) avrebbe determinato la sospensione del termine prescrizionale;

la sentenza, nell’affrontare la questione (pag. 9), la dichiara inammissibile per non essere stata prospettata nè nell’atto introduttivo, nè nelle conclusioni ed aggiunge che "ad ogni buon conto il vizio dedotto … non è tale da determinare l’inesistenza dell’atto … ma semmai avrebbe dovuto essere oggetto d’impugnazione secondo le forma prescritte dalla legge (o per i tradizionali vizi della volontà o ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 5…..)";

la decisione, dunque, si basa su due diverse ragioni, una di ordine processuale (la tardiva prospettazione della questione) ed una di ordine sostanziale (la necessità di una apposita impugnazione dell’atto peritale per il dedotti vizi);

la ricorrente concentra la censura intorno alla prima ragione, senza sollevare alcuna lagnanza rispetto alla seconda, il che rende inammissibile il motivo per difetto d’interesse alla relativa delibazione, in quanto il presupposto della tesi sostenuta (la sospensione del decorso prescrizionale) fonda proprio sulla sostenuta invalidità dell’atto peritale;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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