Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-01-2011, n. 1404 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 27 aprile 1994 la Regione Abruzzo proponeva opposizione avverso il decreto col quale, a istanza della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, le era stato ingiunto il pagamento, quale fideiussore; della società cooperativa Zoolatte d’Abruzzo, della somma di L. 461.049.129, pari al saldo negativo del conto corrente intestato alla garantita.

Con sentenza del 15 gennaio 2002 il Tribunale rigettava l’opposizione.

Su gravame principale della regione, e incidentale della Cassa, la Corte d’appello, in data 26 novembre 2004, l’ha invece accolta.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, formulando due motivi.

Resiste con controricorso la Regione Abruzzo.

Motivi della decisione

1.1 Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1957, 115, 116, 166 cod. proc. civ., degli artt. 74 e 77 disp. att. cod. proc. civ. nonchè vizi motivazionali. Oggetto della critica è l’affermazione della Corte d’appello secondo cui mancava ogni documentazione dimostrativa del preteso pignoramento immobiliare eseguito dal creditore nei confronti del debitore principale, non risultando allegato il fascicolo di parte del giudizio di primo grado, pur menzionato al n. 3 dell’indice.

Il decidente, nel desumere da tanto che la Cassa non avesse intrapreso alcuna iniziativa e fosse pertanto incorsa in decadenza per mancata, diligente continuazione dell’istanza inizialmente proposta, avrebbe fatto malgoverno delle risultanze di causa, non avendo considerato che la produzione del fascicolo di parte del giudizio di primo grado emergeva incontestabilmente dall’attestazione in calce all’indice apposta, ex art. 74 disp. att. cod. proc. civ., dal cancelliere il 10 settembre 2002 e che il giudice di prime cure aveva dato atto dell’esistenza di copia del pignoramento immobiliare eseguito nei confronti del debitore principale. Aggiunge l’esponente che la decisione della Curia territoriale sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il mancato rinvenimento di un documento che risulti depositato, impone al giudice di ordinare le necessarie ricerche ad opera della cancelleria, ovvero di assegnare un termine per la ricostruzione del fascicolo (conf. Cass. civ. n. 12299 del 1999; Cass. civ. n. 7388 del 1999).

2 Le critiche sono infondate.

L’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. è stata dal decidente ritenuta fondata sulla base del rilievo che, se certamente la Cassa aveva, nel termine di sei mesi, chiesto e ottenuto dal Presidente del Tribunale di Chieti, nei confronti del debitore principale, il decreto ingiuntivo n. 164/92, non aveva tuttavia riassunto il giudizio dopo la pronuncia di incompetenza, pronuncia che aveva determinato la caducazione del provvedimento monitorio, mentre neppure risultava versato in atti il preteso pignoramento immobiliare eseguito nei confronti del garantito. In tale contesto, secondo la Corte d’appello, doveva ritenersi maturata la decadenza connessa alla mancata, diligente continuazione dell’istanza inizialmente proposta, considerato che spetta a colui che ne contesta il fondamento fornire la prova di avere tempestivamente compiuto la necessaria attività impeditiva.

3 A fronte di tale apparato motivazionale, le critiche del ricorrente, incentrate esclusivamente sullo smarrimento incolpevole del fascicolo di parte del giudizio di primo grado, ove era contenuta copia dell’eseguito pignoramento immobiliare, ignorano del tutto i rilievi svolti dal giudice di merito in punto di mancata riassunzione della causa, dopo la declaratoria di incompetenza, così incorrendo nel vizio di aspecificità, in quanto privi della necessaria correlazione con le argomentate ragioni della decisione.

Considerato, invero, che, nell’economia della motivazione, l’inerzia della parte nel continuare il giudizio davanti al giudice competente costituisce autonoma e principale ratio decidendi della ritenuta fondatezza dell’opposizione, la certezza in ordine all’effettivo inizio dell’azione esecutiva contro il debitore principale, che non avrebbe potuto in ogni caso essere ulteriormente coltivata dopo la caducazione del decreto ingiuntivo, non varrebbe a scalfire la tenuta della sentenza impugnata, ispirata al corretto principio che le istanze contro il debitore principale devono essere non solo intraprese, ma diligentemente perseguite.

Il motivo deve in definitiva essere rigettato.

Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, col quale si denuncia violazione degli artt. 1944, 2727 cod. civ., art. 1 preleggi nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla ritenuta operatività del beneficium excussionis.

La peculiarità della fattispecie consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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