Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1390 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio dep. il 02/02/2005 che aveva, rigettato l’appello della società Extreme s.r.l., confermato la sentenza della CTR di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso della medesima avverso l’avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1995.

La CTR aveva ritenuto giustificata la riduzione dei ricavi per L. 229.150.000 per accertata minore quantità di rimanenza dell’anno 1994 rispetto alle giacenze iniziali per l’anno 1995 e, per quanto concerneva i rilievi effettuati alla ditta Masci aveva ritenuto legittima la ripresa a tassazione di L. 643.440.000 per ricavi non dichiarati, e, non avendo la CTP provveduto alla "quantificazione precisa", provvedeva ad eliminare tali due voci.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso la violazione di legge e il vizio motivazionale.

La contribuente non ha resistito. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Con l’articolato motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., oltre vizio motivazionale in tutte le forme , assumendo che la sentenza era contraddittoria allorquando, pur affermando che intendeva confermare la sentenza di primo grado, aveva escluso i ricavi per L. 643.444.000, ritenendo che la CTP avesse accolto tale rilievo del contribuente che, in realtà, era stato rigettato; rileva poi che la motivazione comunque era insufficiente o apparente.

Benchè la ricorrente sussuma le censure sotto un solo motivo, in realtà ne sono formalmente individuabili due, l’uno fondato sulla violazione di legge, l’altro sul vizio motivazionale.

Il motivo però basato su violazione di legge è infondato non dolendosi la ricorrente di alcuna fattispecie regolata dai predetti artt. 112, 115 e 116 del c.p.c..

Passando all’esame del motivo fondato su vizio motivazionale, a ben leggere la sentenza impugnata, può affermarsi che la stessa, pur in un certo atecnicismo, non entra in contraddizione nei termini dedotti dalla ricorrente e cioè che, in presenza di accoglimento della tesi dell’ufficio da parte della CTP, la CTR, pur confermando tale sentenza, avrebbe poi eliminato i corrispettivi accertati per L. 643.444.000, attesocchè la stessa afferma di confermare "sostanzialmente" e "di dovere dedurre dall’imponibile accertato a carico della società Extreme s.r.l. gli importi di L. 643.440.000…".

Orbene confermare "sostanzialmente" non vuoi dire confermare in toto la sentenza impugnata onde non è ravvisatile la contraddittorietà dedotta.

Ciò, altresì, esclude che possa ritenersi sotteso al superiore motivo la deduzione (inammissibile in questa sede) di un vizio revocatorio, nei termini elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 844/2009, 12283/2004) quale "erronea percezione dei fatti di causa sostanziantesi nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell’esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito" proprio perchè, essendo il decisum del primo giudice rielaborato (il termine "sostanzialmente" non può avere altro significato), lo stesso non potrebbe relegarsi ad un "fatto" incontestato possibile oggetto di"erronea percezione" da parte del giudice d’appello.

Pertanto la CTR non ha percepito erroneamente il dato storico della soccombenza, ma lo ha elaborato.

A questo punto però la sentenza presenta insuperabile carenza motivazionale, laddove la superiore affermazione "sostanziamente" diventa apodittica, non spiegando l’iter logico e il risultato cui la CTR tendeva, eliminando i superiori corrispettivi in relazione al pronunciato del primo giudice e del contenuto effettivo della affermata conferma "sostanziale".

In conclusione, tale vizio motivazionale impone la cassazione della sentenza con necessità di rinvio affinchè il giudice del rinvio possa riesaminare la vicenda processuale e motivare adeguatamente, provvedendo, altresì, sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla CTR del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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