Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1386 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.C. conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per ottenere la condanna alla restituzione della somma di L. 1.481.802, pari ai contributi consortili versati sia da lui che dal suo genitore dante causa e pretesi per le opere irrigue di cui avrebbero beneficiato i suoi fondi. Il Consorzio, fatto riferimento a due delibere con le quali erano state decise opere d’irrigazione e di sistemazione di un canale, chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale in esito ad una C.T.U., accoglieva la domanda condannando il Consorzio alla restituzione delle somme, oltre interessi dalla domanda.

Il Consorzio proponeva appello deducendo il travisamento delle due consulenze svolte in prime cure. La Corte d’Appello accoglieva l’appello.

Contro tale ultima sentenza, di cui in epigrafe, il contribuente propone ricorso per cassazione fondato su di un motivo unico;

l’intimato non ha controdedotto.

Motivi della decisione

Il contribuente denuncia con il ricorso in esame la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, e 59 e art. 860 c.c., nonchè l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per avere il giudice dell’appello ritenuto – in contrasto con le C.T.U. svolte in primo grado – che tutti i terreni in agro di (OMISSIS) erano serviti da un canale di raccolta principale, denominato canale (OMISSIS); che quello in agro di (OMISSIS) era servito dal canale c.d. (OMISSIS); inoltre per non aver considerato, con riferimento alla Delib. n. 63 del 1988, concernente il progetto per l’irrigazione dei terreni siti ne Comune di Taranto, che il relativo progetto non era mai stato approvato nè finanziato, come dimostrato dal fatto che non è mai stato redatto il ced. "perimetro di contribuenza"; infine per non aver considerato che l’esistenza di tubazioni volanti è giustificata dai pozzi e dall’impianto irriguo realizzati dalla regione Puglia.

Il motivo, come sopra proposto, è fondato esclusivamente per quanto attiene la censura relativa ai fondi individuati nell’impugnata sentenza come n. 6 e 7; viene rigettato invece con riferimento al resto.

In vero in ordine alla nascita dell’obbligo al versamento dei contributi consortili è stato già affermato (Cass., n, 8770 del 2009) che "L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postula, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio, cioè un incremento di valore, da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene".

Tale principio è frutto di un’evoluzione giurisprudenziale segnata dall’arresto delle Sezioni Unite (n. 8960 del 1996) che affermarono che il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo. Tanto comporta che non è quindi sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che trattasi di un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione, e derivante dalla bonifica e non dalla pura e semplice inclusione del bene nel relativo comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro (Cass. n. 877 del 1984). Ancora il beneficio non può essere generico, perchè non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta: sarebbe altrimenti perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è invece assicurata dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.

Non rileva quindi il beneficio complessivo che deriva dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell’igiene e della salubrità dell’aria; occorre un incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione).

Alla luce di quanto sopra deve ritenersi fondata la censura nella parte relativa ai terreni siti in agro di Taranto, individuati con i n. 6 e 7 nell’impugnata sentenza: relativamente agli stessi il giudice dell’appello assume che non fruiscono di alcuna opera di sistemazione idraulica e che la Delib. n. 63 del 1988, che avrebbe dovuto provvedere al riguardo non è stata finanziata. Su punto deve rilevarsi che è vero, come affermato nell’impugnata sentenza, che "anche l’opera realizzando, ove ne sia possibile destinatario il fondo ricompreso nel bacino di utenza, sottende la legittimità della tassazione". Tale principio tuttavia è corretto se applicato nella sua interezza, quindi anche con riferimento alla necessità che l’opera sia realizzarla e che ne sia possibile destinatario il fondo per il quale si controverte. Nella fattispecie in esame, invece, tanto risulta escluso dalla stessa affermazione contenuta in sentenza che riconosce, in virtù dell’accertamento di fatto svolto, che la delibera "fonte" dell’opera realizzando in effetti non è mai stata finanziata. Tanto esclude che il beneficio derivante ai fondi in questione sia diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, traducendosi così in una "qualità" del fondo.

L’ impugnata sentenza deve pertanto essere cassata con riferimento esclusivamente a tale punto e sullo stesso si pronuncerà, applicando i principi sopra esposti, il giudice del rinvio individuato come in dispositivo.

Con riferimento agli altri fondi il motivo in esame è inammissibile in quanto le contestazioni mosse si risolvono, da una parte, in una apodittica affermazione di contrasto tra le norme indicate e la sentenza impugnata, senza alcuna specifica indicazione delle affermazioni di diritto, contenute nella sentenza, che implicherebbero tale contrasto (Cass. n. 5076/2007), e dall’altra parte in un’altrettanto vaga doglianza sulla motivazione, censurata solo con il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare, con riferimento al denunciato errore di diritto, si rileva che il ricorrente si limita a contestare gli accertamenti di fatto (in particolare le risultanze, secondo l’interpretazione data dal giudice di merito, delle due C.T.U. svolte) senza specificare, tranne nell’intestazione del motivo, in che cosa consista la denunciata violazione di norme di diritto; in tal modo non rende possibile la funzione di questa Corte, cioè il controllo di legalità con riferimento alle norme indicate.

Con riferimento poi al lamentato vizio di motivazione si rileva che la censura non è diretta a far valere la carente motivazione su di un accertamento di fatto, ma a far valere l’erronea interpretazione data dal giudice di merito ai fatti stessi. E tanto si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte (Cass. 16459/2004; Cass. SS.UU. n. 5802/1998) secondo il quale il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta da giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 4891/2000; n 2446/2000).

Inoltre si rileva che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, pur fornendo una ricostruzione dei fatti totalmente difforme da quella di cui all’impugnata sentenza (in particolare negando l’esistenza di una rete irrigua consortile di cui beneficiano tutti i fondi, tranne quelli n. 6 e 7) non ha allegato al ricorso gli atti del procedimento di merito dai quali, a suo avviso, si originerebbe il denunciato vizio di motivazione.

In virtù di quanto detto, pertanto, la censura relativa a tutti i fondi ad eccezione di quelli individuati nell’impugnata sentenza con i n. 6 e 7, va rigettata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, in tali limiti cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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