Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1380 Iscrizione a ruolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. A.S. ha impugnato una cartella esattoriale, notificata il 19 luglio 2006, relativa alla iscrizione a ruolo provvisoria di una pretesa tributaria derivante dalla notifica di un avviso di accertamento, notificato il 22 febbraio 2006 e regolarmente impugnato, in pendenza del ricorso avverso l’atto di accertamento presupposto, così come prevede D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15.

Con il ricorso introduttivo, il contribuente ha denunciato carenze della cartella impugnata, riferite alla identificazione dell’atto presupposto e vizi di motivazione riferiti alla fase dell’accertamento.

La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo:

– della ininfluenza dell’errato riferimento, da parte della CTP, al D.P.R. n. 602 del 1997, art. 15, come norma che consente l’iscrizione a ruolo provvisoria, in pendenza del giudizio sull’accertamento, invece che al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, trattandosi di un evidente errore materiale;

– della congruità della motivazione della cartella impugnata, nella quale è indicato l’atto di accertamento presupposto, la data della sua notifica e la norma che consente l’iscrizione provvisoria (appunto il citato art. 15).

Ricorre a questa Corte l’avv. A., contro l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Pragma S.P.A., per ottenere la cassazione di quest’ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, sulla base di sette motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. In linea di principio, va osservato che la tecnica di redazione del ricorso, utilizzata dall’odierno ricorrente, consistente nell’intercalare atti del giudizio di merito con osservazioni di collegamento, non giova alla chiarezza della esposizione (Cass. 16628/2009) e tanto meno assolve al compito di individuare per sintesi i problemi di diritto sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi. Se vengono riversati sul tavolo del giudice di legittimità gli atti del giudizio di merito, seppure incorporati nell’atto formale di ricorso, viene a determinarsi una commistione di questioni di fatto e questioni di diritto che non giova alla chiara e specifica individuazione delle censure rivolte alla sentenza e/o al rispetto delle regole di procedura. Infatti, la mera riproduzione degli atti del giudizio di merito se può mettere al riparo da pronunce di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza dei motivi, non mette al riparo dal pericolo di genericità delle censure che non siano specificamente e singolarmente collegate alla questione che si intende prospettare al giudice di legittimità. Autosufficienza e sintesi sono gli estremi all’interno dei quali va prospettato il quesito di diritto o la sintesi di una ricostruzione in fatto, sviluppatasi nei due gradi del giudizio di merito, che deve essere necessariamente prospettata per riassunto. Solo in questo modo la parte che ricorre può ottenere e prospettare il "distillato" delle questioni sulle quali legittimamente può chiamare a pronunciarsi il giudice di legittimità. In altri termini, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’art. 366 c.p.c., impone di redigere il ricorso dinanzi al giudice di legittimità sintetizzando (rectius: esponendo sommariamente) i fatti della causa. La sommarietà dell’esposizione, richiesta dalla norma, implica un lavoro di sintesi e di selezione di profili di fatto e di diritto della vicenda sub indice in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso, i quali altrimenti si risolvono in censure astratte e prive di supporto storico" (Cass. 15180/2010) Conseguentemente, la Corte ha ritenuto "inammissibile il ricorso in cui vengano soltanto riproposti i fatti di causa senza l’eliminazione del "troppo e del vano", dando luogo ad un ricorso "farcito", o ad un ricorso sandwich, con il quale nell’intento di evitare di incorrere in vizi di carenza di autosufficienza, viene scaricata sulla Corte la intera documentazione di merito (con la sola aggiunta di pagine-etichetta)", nel tentativo di gravare la Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare ed utilizzare ciò che possa servire (idem). Nella specie, la parte ricorrente si è fatta carico di una defatigante, quanto superflua, opera di riproduzione degli atti processuali che non salva l’impugnazione dalla carenza di concretezza dei quesiti prospettati alla Corte, che di per sè devono essere autosufficienti: "In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed auto sufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (Cass. 20409/2008).

La parte ricorrente ha l’onere di riproporre, estrapolandole dal mare magnum ed indistinto della materia del giudizio di merito, le questioni già proposte che ritiene che non siano state risolte in maniera conforme al diritto. Per fare ciò, deve rappresentare in maniera compiuta ma sintetica le premesse di fatto e di diritto della questio iuris, sulla quale chiede il controllo del giudice di legittimità. Ne deriva che le lacune dei motivi e dei quesiti conclusivi non possono essere colmate con un lavoro di ortopedia giuridica che non appartiene a questa Corte.

3. Passando all’esame dei singoli motivi, innanzitutto, vanno dichiarati inammissibili il terzo ed il settimo motivo, con i quali vengono denunciati sia violazioni di legge (artt. 112 e 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29; art. 234 TUE e art. 111 Cost.) che vizi di motivazione, perchè privi del quesito di diritto e/o del quesito sintesi (Cass. 2652/2008), richiesti appunto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

4. Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., la parte ricorrente si duole della mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e della cartella impugnata, che sarebbero prive di congrua motivazione, in fatto ed in diritto. Il motivo e infondato. Correttamente, la CTR ha ritenuto che la cartella impugnata fosse sufficientemente motivata, in quanto indicava espressamente che si trattava di "iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. (OMISSIS) notificato in data 28.12.2005" e che gli importi richiesti "sono dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Commissione Tributaria provinciale". Non si vede quale altro elemento avrebbe dovuto essere indicato per la identificazione della causa petendi.

Ogni altro elemento, relativo alla pretesa fiscale, andava ricercato nell’avviso di accertamento presupposto e già autonomamente impugnato.

Con lo stesso motivo si ripropone la questione della errata indicazione del D.P.R. n. 602 del 1997, art. 15, invece del D.P.R. n. 607 del 1973, art. 15, come norma che consente la iscrizione provvisoria. Si tratta di un evidente errore materiale, tanto più evidente se si considera che non esiste un D.P.R. n. 602 del 1997. 5. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 e art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000) e art. 112 c.p.c., la parte ricorrente prospetta alla Corte tre quesiti di diritto, tutti inammissibili.

Con il primo quesito si chiede di sapere se il fatto che la verifica fiscale, dalla quale è scaturito l’avviso di accertamento presupposto, si è protratta per oltre sessanta giorni, violando il disposto dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, non abbia comportato la nullità a catena degli atti che hanno preceduto la cartella esattoriale e, quindi, la nullità della cartella stessa.

I vizi relativi alla verifica ed ali"accertamento, però, non possono essere prospettati in questa sede, atteso il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in forza del quale gli atti di imposizione possono essere impugnati soltanto per vizi propri. salvo il caso – che non ricorre nella specie – che sia stata omessa la notifica dell’atto presupposto.

Con il secondo quesito, si chiede di sapere se la notifica dell’avviso di accertamento, effettuata senza allegazione dei relativi atti istruttori non comporti la nullità di tutti gli atti successivi, compresa la cartella esattoriale. Anche il secondo quesito prospetta un vizio che incide, eventualmente, direttamente sulla legittimità dell’atto presupposto e, quindi, non può essere proposto come vizio dell’atto oggetto dell’odierno contenzioso.

Con i terzo quesito, si chiede di sapere se sia legittima la iscrizione a ruolo avvenuta senza la preventiva notifica dei verbali di constatazione e degli atti su cui si regge l’accertamento. Anche questo quesito attiene alla legittimità dell’accertamento e non riguarda direttamente l’atto impugnato. Ogni questione relativa all’accertamento andava prospettata nel relativo giudizio, posto che la iscrizione provvisoria prescinde dalla fondatezza della pretesa fiscale ed ha appunto carattere provvisorio, proprio in attesa della decisione di merito. In questa sede, la materia del contendere è necessariamente limitata alla sussistenza dei presupposti che legittimano l’iscrizione provvisoria ai sensi del già citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15. 6. Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 15 e 25, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e art. 12, comma 7, vengono prospettati a questa Corte due quesiti, entrambi inammissibili.

Con il primo quesito, si chiede di sapere se sia legittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente notifica della cartella di pagamento provvisorio priva della indicazione della percentuale dei tributi richiesti e del riferimento normativo. La questione relativa alla mancata indicazione della norma di riferimento è stata già esaminata, quella relativa alla mancata indicazione della percentuale dei tributi richiesti attiene invece al contenuto della cartella e, quindi al merito della stessa. Peraltro, la questione non risulta che sia stata specificamente proposta nel giudizio di merito, nel qual caso la censura avrebbe dovuto essere prospettata come omessa pronuncia. In ogni caso, quesito e motivo non rispondono al requisito dell’autosufficienza.

Con il secondo quesito, formulato in maniera astratta, si chiede di sapere se sia legittima l’iscrizione a ruolo e la notifica della conseguente cartella di pagamento priva della indicazione della norma di riferimento. Si tratta, ancora una volta, di censura che attiene al contenuto della cartella, quindi inammissibile in questa sede. A parte la considerazione che si tratta di eccezione infondata, posto che è pacifico che la cartella faceva riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, anche se con un evidente errore materiale (D.P.R. n. 602 del 1997 invece che D.P.R. n. 602 del 1973), come già evidenziato.

7. Con il quinto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, artt. 295 e 112 c.p.c., vengono prospettati alla Corte ben quattro quesiti, tutti però inammissibili per carenza di autosufficienza. Le censure mirano ad evidenziare che erroneamente i giudici di merito non hanno considerato, o hanno disatteso, le istanze intese ad ottenere la sospensione dell’odierno giudizio in attesa dell’esito del giudizio sulla legittimità dell’accertamento, nè hanno disposto la riunione dei due procedimenti.

A parte la inammissibilità per carenza di autosufficienza (alla quale, ovviamente, non può porre rimedio il giudice di legittimità ex officio, al quale non può richiedersi di andare alla ricerca di quanto occorra nei numerosi atti riprodotti nel ricorso), la diversità dell’oggetto dei due giudizi ne consente la trattazione separata. Infatti, l’iscrizione a ruolo parziale e provvisoria, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, presuppone la pendenza del giudizio sulla legittimità della pretesa fiscale, altrimenti non si tratterebbe di iscrizione provvisoria, nè parziale. Si tratta di due procedure fisiologicamente nate per dare luogo a processi paralleli, ma con oggetto diverso. Il ricorso avverso riscrizione a ruolo non ha ad oggetto la legittimità della pretesa fiscale, ma soltanto la legittimità della pretesa provvisoria, in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale.

Quindi, anche il quinto motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

8. Anche il sesto motivo è inammissibile. La parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 234 del trattato UE, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 e art. 112 c.p.c., ponendo il quesito astratto se il giudice di secondo grado deve esaminare e decidere la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e/o della sentenza di primo grado per violazione dei principi, di matrice comunitaria, di equivalenza ed effettività, allorchè il contribuente abbia richiesto la sospensione dell’esecuzione sia con il ricorso introduttivo che in appello. Il motivo appare privo di autosufficienza e generico. In particolare, la parte ricorrente non chiarisce in quale atto sulla base di quali presupposti avrebbe formulato le istanze di sospensione.

9. Conseguentemente, il ricorso nel suo insieme va rigettato. Nulla per le spese, in assenza di attività della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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