Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-01-2011, n. 1370 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia ha per oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento per la maggiore imposta IRPEG e ILOR, dovuta dalla società VI.PA.RI., per l’anno 1995, a seguito di accertamento divenuto inoppugnabile. La società contribuente eccepiva la mancata notifica dell’avviso di accertamento e la conseguente decadenza della amministrazione finanziaria D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43. In particolare la società contribuente faceva rilevare la mancata compilazione della relata di notifica.

La C.T.P. di Frosinone accoglieva il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 14, in relazione alla L. n. 890 del 1992, artt. 2 e 3, e in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 (nel testo vigente ratione temporis) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se all’avviso di accertamento sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica dell’avviso ma una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se incorra nel vizio di ultra petizione la sentenza della C.T.R. che esamini per la prima volta la questione, mai dedotta dal contribuente nel ricorso introduttivo, della tempestività della iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento quando il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo esclusivamente la nullità della medesima in ragione dell’asserita mancata, nulla e/o inesistente notificazione dell’avviso di accertamento presupposto.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se in caso di accertamento resosi definitivo il 21 novembre 2001 sia tempestiva ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c) e art. 25, nel testo vigente ratione temporis, la cartella di pagamento con la quale si chiede la corresponsione della maggiore imposta accertata, notificata il successivo 3 ottobre 2002 il cui carico sia stato iscritto a ruolo il 21 maggio 2002.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato. La Corte ritiene infatti superato il conflitto di giurisprudenza verificatosi in materia fra la decisione n. 9493 del 22 aprile 2009 e la decisione 9377 del 2009. Quest’ultima decisione è infatti rimasta isolata dopo che le successive pronunce n. 21762/2009 e n. 4746/2010 hanno adottato la scelta interpretativa della prima sentenza citata secondo cui, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi della L. n. 890 del 1982, comporta non l’inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione, atteso che la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico. Ne consegue che, secondo la giurisprudenza citata, pienamente condivisa da questo Collegio, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un semplice vizio, che non può essere fatto valere dal destinatario, non essendo tale adempimento previsto nel suo interesse.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso devono ritenersi in parte assorbiti dall’accoglimento del primo in quanto la ritenuta validità dell’avviso di accertamento rende tempestiva la proposizione dell’azione dell’amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda invece l’azione di riscossione la proposizione in appello della eccezione di tardività è a sua volta tardiva perchè doveva essere proposta con il ricorso introduttivo dove invece l’impugnazione della cartella è avvenuta solo per nullità derivata derivante dalla pretesa nullità della notifica dell’avviso di accertamento. In ogni caso va rilevato che la pretesa esecutiva è stata iscritta a ruolo e notificata tempestivamente. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto del ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi del giudizio di merito mentre vanno poste a carico dell’intimata le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e condanna la intimata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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