Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 1359 Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 1359

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il sig. G.G. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli chiedeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, la liquidazione in Euro 15.125,00 dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale derivatogli dall’eccessiva durata di un processo promosso dinanzi al TAR della Campania in data 29 aprile 1992, definito con sentenza 17 gennaio 2001. La Corte d’appello, con decreto depositato il 17 aprile 2007, rilevato che non era stata presentata istanza di prelievo, così dimostrandosi scarsa sollecitudine alla definizione del giudizio, quantificata in cinque anni e nove mesi l’eccessiva durata del giudizio, determinava l’indennizzo complessivamente in Euro 4.800,00. Compensava fra le parti due terzi delle spese di causa, considerato il solo parziale accoglimento della domanda.

Avverso tale decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2008, formulando otto motivi.

Quest’ultima ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 6 della CEDU, della L. n. 89 del 2001, e della regola secondo la quale la normativa della CEDU prevale su quella nazionale. Si deduce che il decreto impugnato si porrebbe in contrasto con dette norme e detto principio nella liquidazione dell’indennizzo e delle spese.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001 e dei principi stabiliti dalla CEDU, sempre in relazione alla insufficiente quantificazione dell’indennizzo.

Con il terzo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla quantificazione dell’indennizzo.

1.2. I motivi attengono tutti alla quantificazione dell’indennizzo e vanno decisi congiuntamente. Il primo va dichiarato inammissibile per l’inadeguatezza del quesito formulato. Il secondo e il terzo vanno rigettati perchè infondati, avendo la Corte d’appello liquidato un indennizzo in linea con i parametri stabiliti dalla CEDU. Ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dai criteri di liquidazione elaborati da quella Corte per i casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione. Relativamente al caso di specie va considerato che, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54; conv. nella L. n. 133 del 2008, – a norma del quale "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2" – questa Corte aveva statuito che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, andasse riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa potesse subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, la cui mancata o ritardata presentazione può incidere unicamente sulla determinazione dell’entità dell’equa riparazione spettante, con riferimento all’art. 2056 c.c., richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, (Cass. sez. un. 23 dicembre 2005, n. 28507; Cass. 12 ottobre 2005, n. 19801; 12 ottobre 2005, n. 19804; 22 gennaio 2008, n. 1365). Ciò in quanto l’istanza di prelievo, prevista dal R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2, (e richiamata dalla L. n. 1034 del 1971, art. 19) con lo scopo di fare dichiarare il ricorso urgente onde ottenerne la trattazione anticipata rispetto agli altri pendenti sul ruolo, non costituisce adempimento necessario, ai fini dello svolgimento del processo amministrativo e la CEDU ha più volte rilevato, nella sua giurisprudenza, che in base all’art. 6, par. 1, della Convenzione, nel calcolo del periodo di ragionevole durata del processo non possa avere influenza l’omissione o il ritardo nella presentazione dell’istanza di prelievo, in quanto quell’omissione o quel ritardo non sospendono nè differiscono il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda proposta. Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto sostanziale avallo dalla CEDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi c. Italia), la quale, in due recentissime decisioni (Volta et autres c. Italia, del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. P Italia, del 6 aprile 2010)(ha anche ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi e alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quello di mille Euro annui normalmente liquidato, con valutazioni del danno non patrimoniale che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a valutazioni riduttive rispetto a quelle in precedenza ritenute congrue.

Quanto al caso di specie va considerato che il D.L. n. 112 del 2008, pur disponendo per il futuro (Cass. 28 novembre 28428; 10 ottobre 2008 n. 24901), evidenzia e da rilievo legislativo alla circostanza che nei giudizi amministrativi l’istanza di prelievo, nella prassi, ha da lunghissimo tempo assunto una funzione di segnalazione al giudice del permanente interesse della parte alla definizione del giudizio, molte volte venuto meno per circostanze sopravvenute alla sua proposizione, quali atti di autotutela o sanatorie. Con la conseguenza che la sua mancata presentazione ha finito con il costituire indice, quanto meno, dì scarso interesse alla causa. Il decreto impugnato, nel liquidare un indennizzo di circa 800,00 Euro per ogni anno di ritardo, ha motivato la liquidazione di tale importo considerando che trattavasi di giudizio dinanzi al TAR Campania; che non era stata presentata istanza di prelievo; che ciò, pur non facendo venir meno il diritto all’indennizzo, era espressione di scarso interesse alla sollecita decisione del giudizio, che comportava una riduzione dell’ordinario indennizzo. Nell’ambito di tali principi, pertanto, la liquidazione effettuata nel decreto impugnato non appare in contrasto con la normativa di riferimento, nè inadeguatamente motivata, con il conseguente rigetto dei motivi in esame.

2.1. Con il quarto motivo si lamenta la mancata concessione del "bonus" di 2000,00 Euro, che si asserisce dovuto "ratione materiae".

Con il quinto motivo sì denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata pronuncia su detto "bonus". Con il sesto motivo si denunciano ancora violazione dell’art. 112 c.p.c., e omessa pronuncia in relazione al su detto "bonus".

I motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili, in quanto (Cass. 6 settembre 2010, n. 19064; 28 gennaio 2010, n. 1893; 28 ottobre 2009, n. 22869), nel caso in cui il giudice di merito abbia negato il riconoscimento del cosiddetto "bonus", la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla circostanza che il "bonus" spetta "ratione materiae", era stato richiesto e la decisione negativa non sia stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che non sono indicate nei motivi e quesiti formulati al riguardo.

3.1. Con il settimo motivo si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 in relazione alla compensazione delle spese.

Con l’ottavo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione alla disposta compensazione delle spese.

Anche tali motivi sono infondati, essendo state le spese compensate solo in parte, in relazione all’accoglimento solo parziale della domanda, che costituisce valido motivo dì compensazione parziale, la cui misura è incensurabile in questa sede.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. A tale soccombenza consegue la condanna alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro novecento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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