Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 1353 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo del 18.08.1988, notificato il 22.08.1988, il Presidente del Tribunale di Lecce intimava a M.P. G. di pagare all’ingiungente Banca Tamborino Sangiovanni S.p.A., la somma di L. 111.768.304, oltre agli interessi al tasso del 18%, decorrenti dal 1.10.1987.

Con sentenza del 13.05.2003, il Tribunale di Lecce, decidendo sull’opposizione proposta dal M. il 5.10.1988, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente a pagare all’opposta la minore somma di Euro 5.413,73, oltre agli interessi al saggio legale, con decorrenza dal 30.09.1987.

Con sentenza del 1.02 – 31.03.2005, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla Banca Tamborino Sangiovanni S.p.A., disponeva che gli interessi legali sulla somma di Euro 5.413,73, già riconosciuti dal primo giudice come dovuti dal M. alla Credito Emiliano S.p.A (già Banca Tamborino Sangiovanni S.p.A.), fossero computati a decorrere dal 22.08.1988, al maggiore saggio convenzionale del 18%.

La Corte territoriale premesso che il credito azionato in via monitoria si fondava sul contratto per notar Ciardo, stipulato il 22.091975, in base al quale la Banca Tamborino Sangiovanni aveva concesso al M. "un fido di L. 12.000.000 da utilizzarsi mediante apertura di credito in conto corrente, valido sino al 22.09.1980, al tasso bancario praticato dalla banca nei vari periodi", osservava e riteneva per quanto ancora rileva:

che dovevano essere confermate sia la nullità della clausola contrattuale con cui il tasso degli interessi era stato correlato al tasso bancario praticato dalla banca nei vari periodi, sia l’esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia la quantificazione del credito nella somma di Euro 5.413,73, stabilita dal primo giudice – che, invece, era fondato il motivo di gravame inerente alla applicazione del tasso legale anche per gli interessi moratori, i quali dovevano essere corrisposti dal M., al convenuto tasso del 18%, con decorrenza dal 22.08.1988, data di notificazione del decreto ingiuntivo opposto – che doveva essere applicato il predetto tasso convenzionale degli interessi moratori, anche se eventualmente eccedente il cd. tasso soglia, attesa l’interpretazione autentica resa dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, della L. n. 108 del 1996, in tema di interessi usurari.

Avverso questa sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 16.05.2006 ed affidato ad un unico motivo.

La Credito Emiliano S.p.A., ha resistito con controricorso notificato il 22.06.2006 e depositato memoria.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il M. denunzia:

1. "Falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1282 e 1284 c.c., nonchè D.L. n. 394 del 2000, in relazione all’art. 44 c.p., e art. 1815 c.c., L. n. 108 del 1996, e art. 1220 c.c.). Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (interessi a carico del M.)".

Si duole della sua condanna al pagamento degli interessi moratori al saggio del 18%, sostenendo che non è dato sapere se mora vi sia stata, in ipotesi affermativa che non vi è stata prova di tale ipotetica mora nè che essa corrisponda al debito da rimborso del mutuo piuttosto che ad altre causali desumibili dalla variegata movimentazione del conto corrente, rappresentata da un complesso coacervo di partite a debito e a credito, che comunque per la richiesta di risarcimento in questione, peraltro prescritta, la banca avrebbe dovuto promuovere altro giudizio, che l’infondatezza del motivo e della pretesa emergeva dalla CTU e dal contegno tenuto dalla banca mentre d’altro canto alcun rilievo poteva essere attribuito alla mancata offerta da parte sua di una sia pure informale purgazione della mora.

Il motivo non ha pregio, risolvendosi la relativa illustrazione in inammissibili generiche o nuove o non pertinenti critiche rispetto al decisum sfavorevole al ricorrente, ineccepibilmente ricondotto dai giudici di merito alla ulteriore pattuizione sulla misura degli interessi moratori, la cui esistenza è rimasta incontestata, ed al disposto dell’art. 1224 c.c., commi 1 e 2, in tema di danni da ritardo nel pagamento di obbligazioni pecuniarie, quale quella di Euro 5.413,73, di cui il M. si è accertato essere rimasto debitore.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del soccombente M. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il M. a rimborsare alla Credito Emiliano S.p.A., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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