Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1255 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 6.7 – 29.8.2006, accogliendo l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza di prime cure, rigettò la domanda svolta da N.E. e diretta al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità; a sostegno del decisum la Corte territoriale richiamò, condividendoli, gli accertamenti e le conclusioni del CTU nominato in grado di appello.

Avverso l’anzidetta sentenza N.E. ha proposto ricorso per cassazione fondato due motivi.

L’Inps ha depositato procura, partecipando alla discussione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha tralasciato di considerare che essa ricorrente, a causa delle malattie da cui è affetta, è stata ed è sottoposta a una terapia specifica che determina una notevole riduzione dell’attenzione e dei riflessi, il che influisce negativamente sulla sua attività lavorativa di infermiera; inoltre gli sforzi fisici a cui è sottoposta hanno avuto una grave ripercussione sulla malattia lombosacrale e una notevole incidenza negativa ha avuto anche la patologia neurologica.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, non essendo stati riconosciuti i pur sussistenti presupposti di legge.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr., D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e quindi anche al presente ricorso, non trovando invece applicazione, ratione temporis, la novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 47, che, fra l’altro, ha abrogato il predetto art. 366 bis c.p.c..

In base all’art. 366 bis c.p.c., nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo sì deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

Nei caso che ne occupa il primo motivo di ricorso, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è privo del ridetto momento di sintesi, mentre il secondo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è privo del quesito di diritto.

Ne discende l’inammissibilità di ambedue i motivi e, con ciò stesso, del ricorso.

3. Non è luogo a pronunciare sulle spese, attesa l’applicabilità, ratione temporis, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alla novella di cui a D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *