Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1253 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19.2.2004 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda proposta in data 9.7.2002 da P.A., dipendente della società Poste Italiane spa con mansioni di retrosportellista, volta ad ottenere l’accertamento della illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimatogli con decorrenza 1.1.2002, in esito alla procedura di mobilità collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24.

La sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Roma che, in accoglimento del gravame interposto dalla società Poste Italiane spa, ha respinto l’originaria domanda.

Con la citata sentenza la Corte d’Appello ha ritenuto infondata la tesi del lavoratore secondo cui l’asserita eccedenza di personale sarebbe stata contraddetta dalle numerose assunzioni effettuate dalla società nel periodo 2001-2002 proprio nei settori recapito e sportelleria, interessati al processo di ristrutturazione, osservando sullo specifico punto che, in ogni caso, il dato non assumeva nella specie un rilievo significativo posto che il ricorrente "non rientrava fra quei lavoratori addetti al settore recapito funzione di portalettere nè al servizio di sportelleria rispetto alle cui posizioni era stata evidenziata la contraddittorietà della condotta della società Poste".

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione P.A., affidandosi ad un unico motivo cui resiste con controricorso la società Poste.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, assumendo che con la sentenza impugnata la Corte d’Appello, nel rigettare la domanda del lavoratore, non avrebbe considerato che la società aveva effettuato numerose assunzioni nel periodo successivo al licenziamento anche presso il servizio al quale era addetto il ricorrente e non avrebbe, inoltre, preso in esame l’ulteriore argomentazione proposta dal lavoratore in ordine alla possibilità di una sua ricollocazione in altro settore di lavorazione.

2.- Il motivo è infondato. E’ sufficiente osservare, al riguardo, che il ricorrente non indica specificamente quali siano le fonti di prova dalle quali dovrebbe inferirsi il fondamento del proprio assunto, per quanto riguarda in particolare il dedotto ricorso della società Poste a numerose assunzioni di personale nel periodo coevo al licenziamento, e non ne riporta comunque il contenuto, limitandosi soltanto ad affermare che "a seguito della esibizione dei documenti da parte delle stesse Poste Italiane in sede di primo grado, emergevano dati inconfutabili che dimostravano massicce assunzioni a partire dal 2001 e che presupponevano una irreale crisi aziendale" (cfr. pag. 6 del ricorso per cassazione).

3.- E’ evidente che una siffatta formulazione non è idonea a porre in condizione il giudice di legittimità di valutare, senza dover consultare gli altri atti processuali, la rilevanza e la pertinenza delle ragioni di dissenso del ricorrente rispetto alla decisione impugnata.

Fermo restando il rilievo assorbente della considerazione che precede, deve osservarsi, peraltro, che la Corte d’Appello, motivando sullo specifico punto, ha osservato che, comunque, anche a voler dare rilevanza alla circostanza delle nuove assunzioni, il dato relativo ad assunzioni effettuate nei servizi recapito e sportelleria non assumeva, nella specie, un rilievo significativo, posto che il ricorrente, addetto a mansioni di c.d. retrosportelleria, non rientrava tra i lavoratori addetti ai settori nei quali erano state effettuate le nuove assunzioni (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La censura avrebbe, dunque, dovuto contestare l’adeguatezza della motivazione in punto di individuazione del settore al quale era adibito il ricorrente e di quello nel quale erano avvenute le assunzioni (e cioè del settore recapito e sportelleria), punti che invece non sono stati fatti oggetto di valide censure sotto il profilo dell’osservanza dell’obbligo della motivazione – essendosi il ricorrente limitato a dedurre genericamente ed in modo apodittico che quanto affermato dalla Corte d’Appello "non trova riscontro nella realtà" -, con conseguente inadeguatezza anche del quesito di diritto sub 1), con il quale si chiede di affermare che costituisce violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5 e 24, l’attuazione della procedura di mobilità "alla luce delle successive numerose assunzioni di personale esterno, sia stabile che precario, anche nell’area operativa, servizio di retrosportelleria, a cui era addetto il ricorrente".

Per completezza, va ricordato poi che, come ripetutamente affermato da questa Corte – cfr. Cass. 8269/2004, Cass. 11455/99, Cass. 8603/92 – condotte datoriali, quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, l’assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all’esterno dell’impresa di parte della produzione, successive al licenziamento collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso, una volta che la procedura di mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, ove non risulti la necessità di colmare vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione, e ove non si sia in presenza di un ampliamento dell’attività economica dell’impresa, non giustificata sulla base delle ragioni che hanno portato alla riduzione del personale, sicchè non sarebbe neppure sufficiente dedurre che vi è stata l’assunzione di nuovi lavoratori per escludere sic et simpliciter la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità. 4.- Anche la deduzione secondo cui il licenziamento del P. dovrebbe ritenersi disposto in violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 "anche alla luce del fatto che questi, visto il suo inquadramento, ben poteva essere ricollocato nelle mansioni per le quali era stato assunto, ovvero di perito elettromeccanico, o ad altra mansione equivalente", è infondata, posto che in materia di licenziamenti collettivi, a differenza che nel caso di licenziamento plurimo individuale, il datore di lavoro non ha l’onere di dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita (cfr. ex multis, Cass. 7620/98), ma piuttosto quello di specificare, con la comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, fra gli altri, i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla situazione di eccedenza del personale e ad evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità. Ed a tale riguardo è stato altresì precisato che il datore di lavoro non ha l’obbligo di indicare specificamente tutti i rimedi astrattamente possibili per far fronte allo stato di crisi, nè le ragioni dell’impossibilità di adottarli, giacchè questi – nella logica stessa ed alla luce delle finalità di intervento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali cui la comunicazione de qua è preordinata – non possono che avere come riferimento la situazione della singola azienda, di talchè è sufficiente esporre le ragioni per cui, nell’ambito dello specifico contesto aziendale, non siano praticabili le misure cui più frequentemente ed efficacemente si ricorre per evitare la dichiarazione di esubero del personale (Cass. 24646/2007, Cass. 4228/2000); dovendo rimarcarsi anche come la valutazione dell’adeguatezza di tali comunicazioni, valutazione che deve essere compiuta anche in relazione al fine che la comunicazione stessa persegue, che è quello di sollecitare e favorire la gestione contrattata della crisi, spetta al giudice di merito, la cui decisione, se sorretta da un motivazione corretta sul versante logico e giuridico, non è ricorribile davanti al giudice di legittimità. 5.- Il ricorso va quindi rigettato.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 37,00 oltre Euro 2.000,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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