Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-01-2011, n. 1250 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pavia, depositato in data 20.6.2005, T.R., premesso di aver lavorato alle dipendenze del Caseificio Gelmini Carlo s.r.l. dal 16 luglio 1998 al 18 maggio 2002 venendo quindi nuovamente assunto dal 1 aprile 2003 come "casaro stagionale" inquadrato nel 5^ livello del CCNL di settore, e premesso di avere contratto a causa dell’attività lavorativa una discopatia degenerativa di grado severo per la quale aveva presentato all’Inail in data 28.1.2005 denuncia di malattia professionale, esponeva che con lettera raccomandata del 25.2.2005 la società datoriale gli aveva intimato il licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 47 del predetto contratto collettivo. Ritenendo l’illegittimità del licenziamento; chiedeva che il giudice adito volesse emettere la consequenziale declaratoria, condannando la società datoriale alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle mensilità dovutegli dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegra.

Con sentenza in data 12.1.2006 il Tribunale adito rigettava la domanda. In particolare il giudice di primo grado rilevava, in presenza di un licenziamento intimato per una pluralità di ragioni, la mancata impugnazione in sede giudiziale dello stesso sotto il profilo della incapacità fisica al lavoro.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente lamentandone la erroneità e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 9.2 – 12.3.2007, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che, siccome ritenuto dal primo giudice, il ricorrente aveva impugnato il licenziamento intimatogli esclusivamente sotto il profilo del superamento del periodo di comporto, senza prendere posizione sulla insussistenza del giustificato motivo obiettivo consistente nella impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione per inidoneità fisica.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione T. R. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2110 c.c. ed alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3 (art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto, sulla base di una non corretta interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio, che esso ricorrente non avesse impugnato giudizialmente il licenziamento sotto il profilo della sopravvenuta incapacità fisica al lavoro.

Col secondo motivo lamenta errore in procedendo – omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4).

In particolare rileva che l’erronea affermazione da parte della Corte territoriale circa l’omessa impugnativa di licenziamento per preteso giustificato motivo oggettivo configurava un vizio in procedendo con conseguente estensione del sindacato di legittimità anche al fatto e quindi con possibilità di esame diretto da parte della Corte Suprema degli atti processuali.

Col terzo motivo di ricorso lamenta insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato la mancata impugnativa del capo relativo all’esistenza di una lombosciatalgia da cui era affetto l’interessato, ed erroneamente, oltre che in maniera assolutamente apodittica, aveva affermato che il c.d. obbligo di repechage non sarebbe stato violato dall’assunzione di altro lavoratore avente la stessa qualifica.

I suddetti motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, non sono fondati.

Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare, siccome più volte ribadito da questa Corte, che nel rito del lavoro l’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (Cass. sez. 3^, 15.4.2010 n. 9052; Cass. sez. lav., 24.7.2008 n. 20373; Cass. sez. lav., 17.3.2005 n. 5879), dal che consegue che il relativo giudizio comporta l’esame delle argomentazioni esposte dal giudice nella sentenza impugnata a suffragio delle proprie determinazioni.

E deve altresì rilevarsi che, per costante orientamento giurisprudenziale, nell’esercizio di tale potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè del provvedimento in concreto richiesto (Cass. sez. 2^, 10.2.2010 n. 3012; Cass. sez. lav., 9.9.2008 n. 22893; Cass. sez. lav., 17.9.2007 n. 19331; Cass. sez. lav., 14.3.2006 n. 5491), e può ritenere quindi una domanda implicitamente proposta a condizione che la stessa possa ritenersi comunque tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nell’istanza introduttiva del giudizio (Cass. sez. 3^, 15.4.2010 n. 9052; Cass. sez. 3^, 26.10.2009 n. 22595; Cass. sez. 2^, 27.1.2009 n. 1929; Cass. sez. lav., 9.4.2004 n. 6972; Cass. sez. lav., 14.1.2004 n. 387; Cass. sez. lav., 21.1.2002 n. 572).

Ulteriore corollario di tale principio è che, allorchè sia denunciata con ricorso per cassazione siffatta erronea interpretazione, spetta al giudice di legittimità, versandosi in ipotesi di error in procedendo per omessa pronuncia su un capo della domanda che si afferma regolarmente proposto, il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni della parti (Cass. sez. 3^, 14.3.2006 n. 5442).

Posto ciò osserva il Collegio che nel caso di specie non può dubitarsi che la Corte territoriale abbia compiutamente e coerentemente proceduto alla interpretazione ed alla individuazione del contenuto del ricorso introduttivo, rilevando, con motivazione che si appalesa corretta sotto il profilo della logicità e congruità e si sottrae quindi alle censure ed ai rilievi mossi con il proposto ricorso, che "il lavoratore non aveva preso posizione a proposito della motivazione del licenziamento adottato dalla società sotto il profilo della insussistenza del giustificato motivo oggettivo (impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione per impossibilità fisica), limitando la contestazione alla motivazione riguardante il solo superamento del comporto", e pervenendo alla conclusione che "non era quindi consentito al giudice di primo grado e non sembra possibile anche nella presente sede operare una sorta di conversione della originaria impugnazione del licenziamento, limitata al primo motivo, per estenderla alla seconda motivazione, fondata sulle ricadute che lo stato di malattia aveva avuto nel caso in esame sulle stesse possibilità delle prestazioni lavorative".

Ha sostenuto per contro il ricorrente che nel contenuto del ricorso introduttivo del giudizio doveva ritenersi implicitamente compresa anche l’impugnativa del licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo per inidoneità alle prestazioni allo stesso assegnate, richiamando i numerosi arresti giurisprudenziali alla stregua dei quali una istanza, se pur non espressamente e formalmente proposta, può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel thema decidendum quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere e non ne estenda l’abito soggettivo di riferimento.

Orbene, la Corte di merito ha rilevato, con motivazione – per come detto – coerente e logica, l’erroneità dell’assunto difensivo e l’inconferenza dei suddetti richiami giurisprudenziali, evidenziando la diversità tra il profilo del superamento del periodo di comporto e quello della inidoneità fisica del lavoratore, laddove il primo attiene al protrarsi nel tempo di uno stato di malattia pur sempre a carattere transitorio (e, comunque, rileva questa Corte, non necessariamente a carattere irreversibile), mentre il secondo attiene alla esistenza di una condizione permanente a carattere irreversibile concernente la incapacità del lavoratore a svolgere le prestazioni tipiche delle sue mansioni. Ed è pervenuta, consequenzialmente, alla conclusione che tra le due causali non esiste necessariamente un rapporto di dipendenza, per cui l’impugnazione dell’una non può estendersi automaticamente anche all’altra attraverso una sorta di conversione della originaria impugnazione del licenziamento.

Il ricorso si appalesa pertanto infondato, e tale conclusione va riferita anche al terzo motivo che presuppone comunque l’effettiva impugnazione de licenziamento sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, ove si osservi che l’impugnativa del licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione non si trova in rapporto di necessaria connessione con la materia del contendere (e, segnatamente, con la rilevata illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto), di talchè non può ritenersi tacitamente avanzata e virtualmente contenuta nel thema decidendum;

ne consegue che la sentenza della Corte di merito si sottrae, anche sotto il profilo suddetto, alle censure sollevate con la proposta impugnazione.

Il ricorso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 49,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *