T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 03-01-2011, n. 2 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 2 settembre 2010, depositato il successivo 13 settembre, il dott. N.R. chiede a questo Tribunale di dichiarare l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato da varie Autorità (Presidente p.t. del Tribunale di Roma, Presidente p.t. della I Sezione del medesimo Tribunale, Consiglio superiore della Magistratura), sulla sua istanza di accesso agli atti del 23 giugno 2010, nonché di dichiarare non satisfattoria la nota 29 luglio 2010 n. 7643, con la quale il Presidente del Tribunale di Roma ha ritenuto di rispondere all’istanza predetta.

Con l’istanza citata il ricorrente, premette:

– di avere convenuto innanzi al Tribunale di Roma, con atto di citazione del 16 giugno 2008, i giornalisti G.A.S. e P.F., il direttore del Corriere della Sera, dott. P.M., lo stesso quotidiano e la società RCS s.p.a., per sentirli condannare al risarcimento dei danni a lui cagionati per mezzo di due articoli, definiti diffamatori, pubblicati sul predetto quotidiano;

– che la causa era stata assegnata alla I Sezione del Tribunale, giudice unico dott.ssa M.I. e che era stata da quest’ultima rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22 settembre 2010;

– che, prima di detta udienza, con provvedimento del Presidente di Sezione, il giudice istruttore dott.ssa I. è stato sostituito dal dott. N.P., ai sensi dell’art. 174 c.p.c., "per tutte le cause ordinarie del ruolo";

tanto premesso, richiedeva l’accesso ad una pluralità di atti (debitamente riportati alle pagg. 78 del ricorso), "previsti e disciplinati minutamente per la distribuzione dei magistrati nelle sezioni e per le assegnazioni delle cause, dall’art. 7bis dell’ordinamento giudiziario".

Dato atto di avere ricevuto riscontro pieno dal CSM, per la parte di propria competenza, il ricorrente ritiene che il riscontro offerto dal Presidente del Tribunale di Roma possa qualificarsi "come mancata risposta", mentre è da qualificare illegittimo il silenzio serbato dal Presidente della I Sezione del Tribunale.

Pertanto, dopo ampia disamina della necessità dei documenti per i quali si è proposta istanza di accesso, il ricorrente richiede – previa declaratoria della illegittimità del silenziorifiuto serbato dal Presidente della I Sezione del Tribunale di Roma e dal Presidente del medesimo Tribunale (previa declaratoria di non satisfattorietà della risposta di cui alla nota 29 luglio 2010 n. 7643) – che questo Tribunale voglia disporre l’accesso, ai fini della visione ed estrazione di copia, dei seguenti documenti:

a) "provvedimenti indicati nella trattazione di questo ricorso" e in particolare:

b) "domande di trasferimento, rispettivamente, nella decima e nella prima sezione civile dei magistrati dott.ssa M.I. e N.P.";

c) "ruolo delle udienze della dott.ssa I. nella I Sezione dal 4 febbraio 2010 al 10 marzo 2010 e anche successivamente (nel caso che ella sia rimasta nella prima sezione)";

d) ruolo eventuale della stessa dott.ssa I. "nella decima sezione civile dal 10 marzo 2010 ad oggi" (da intendersi alla data di sottoscrizione del ricorso: 30 agosto 2010);

e) provvedimenti firmati dalla dott.sa I. nelle due sezioni in questione dal 9 febbraio 2010 ad oggi (da intendersi alla data di sottoscrizione del ricorso: 30 agosto 2010).

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia, il Presidente del Tribunale di Roma, il Presidente della I Sezione civile del medesimo Tribunale e il Consiglio superiore della Magistratura, che hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto nei confronti del CSM, stante la sua carenza di legittimazione passiva, per avere pienamente soddisfatto l’istanza del ricorrente, nonchè l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso gli altri resistenti, stante il difetto di interesse. Hanno comunque concluso richiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria in data 26 novembre 2010, e, all’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

2. Il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato per infondatezza, nei sensi di seguito esposti.

Occorre, innanzi tutto, precisare che il ricorso a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 25 l. n. 241/1990 (applicabile all’epoca della notifica del ricorso), è rivolto contro il diniego, espresso o tacito, di accesso, ovvero avverso il differimento dell’accesso medesimo (art. 25, co. 4). Il successivo comma 5 prevede che "contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale amministrativo Regionale".

Allo stesso modo, il vigente art. 116 Cpa prevede che "contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio…," (comma 1).

Il sistema delineato dal legislatore, sia nella legge n. 241/1990, sia nel Cpa, prevede dunque l’intervento del giudice amministrativo a tutela del diritto di accesso, una volta che sull’istanza di accesso ai documenti, presentata all’amministrazione depositaria dal titolare del diritto, sia intervenuto, in modo espresso o tacito, il diniego dell’amministrazione; e ciò secondo il tipico schema del giudizio impugnatorio. In tal modo si esclude, al tempo stesso, che il ricorrente, assumendo la sussistenza di un suo diritto di accesso – non esercitato nei confronti dell’amministrazione – possa proporre direttamente al giudice istanze volte ad ottenere documenti non previamente chiesti all’amministrazione, chiedendo di ordinarne a quest’ultima l’ostensione.

Da quanto esposto, consegue che la verifica della illegittimità (nella prospettazione del ricorrente) del diniego, espresso o tacito,, dell’amministrazione, deve essere effettuata con preciso e limitato riferimento ai documenti che hanno formato oggetto di istanza di accesso all’amministrazione medesima. Tali documenti, in quanto oggetto dell’esercizio del diritto di accesso e di diniego (eventualmente) illegittimo dell’amministrazione, delimitano il thema decidendum di cui al ricorso proposto.

3. Così precisato il thema decidendum del presente ricorso, nella istanza di accesso inoltrata dall’attuale ricorrente e datata 23 giugno 2010 (doc. 2 prod. ricorrente), i documenti richiesti sono indicati in n. 7 punti e sono questi (e solo questi) i documenti in relazione ai quali il Tribunale deve verificare l’illegittimità del silenziorifiuto serbato dalle autorità amministrative evocate in giudizio, sempre che il ricorso avverso il diniego di accesso faccia a loro (o all’istanza nel suo complesso) specifico riferimento.

Di modo che non possono costituire oggetto di verifica in ordine alla sussistenza del diritto di accesso ai medesimi,:

– né eventuali documenti, oggetto dell’istanza di accesso originaria, ma non più indicati in ricorso (dovendosi ritenere, per tale verso, che l’istante o sia stato soddisfatto o abbia prestato acquiescenza alla decisione amministrativa);

– né eventuali documenti pur espressamente indicati nelle conclusioni del ricorso introduttivo, quando gli stessi non risultino ricompresi tra quelli oggetto dell’istanza di accesso.

Orbene, in ordine ai documenti di cui all’istanza d’accesso, occorre per maggiore chiarezza osservare che il ricorrente ha dichiarato come il CSM abbia risposto "pienamente" all’istanza (pag. 8 ric.), o anche che "la risposta del CSM è ritenuta soddisfacente" (pag. 13 ric.).

Ne consegue che, poiché dei 7 punti dell’istanza di accesso, i primi 3 e la "eventuale deliberazione del CSM di variazione tabellare" (sub punto 4), riguardano atti del medesimo CSM (a parte il decreto del Ministro della giustizia, sub punto 1), occorre ritenere che per i documenti indicati a tali punti, l’istanza di accesso sia stata soddisfatta (né il Ministero della giustizia è evocato tra le amministrazioni inadempienti).

Pertanto, per un verso il ricorso avverso il diniego non può essere riferito a questi documenti (che, infatti, e significativamente, non sono nuovamente indicati nelle conclusioni del ricorso), per altro verso il CSM non può ritenersi evocato in giudizio (il ricorrente parla, nella propria memoria dep. il 26 novembre 2010, di notifica "fatta solo ad cognoscendum") e, quindi, occorre ritenere infondata la proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva.

4. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento alla richiesta di ostensione di provvedimenti (di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo) ed indicati sub letttere a) ed e) dell’esposizione in fatto, in quanto gli stessi (rispettivamente, "provvedimenti indicati nella trattazione di questo ricorso"- ove diversi da quelli oggetto dell’istanza – e "provvedimenti firmati dalla dott.sa I. nelle due sezioni in questione dal 9 febbraio 2010 ad oggi") non sono contemplati nella istanza di accesso.

Il ricorso deve essere altresì dichiarato inammissibile, in relazione ai documenti sub lett. b) dell’esposizione in fatto (domande di trasferimento dei magistrati I. e P.), posto che non appare sussistente un interesse alla loro conoscenza da parte dell’interessato, il quale, nella veste di parte di un giudizio, non ha alcun interesse qualificato alla conoscenza di atti con i quali, a suo tempo, il magistrato giudicante ha richiesto di essere trasferito presso l’organo giudicante la controversia.

Il ricorso deve essere rigettato, con riferimento all’accesso ai documenti indicati sub lettere c) e d) dell’esposizione in fatto (ruoli di udienza della dott. I.), posto che si tratta di atti ai quali occorre riconoscere la natura di atti giudiziari, poichè strettamente propedeutici all’esercizio della funzione giurisdizionale e, come tali, estranei alla disciplina dell’accesso, che riguarda documenti amministrativi (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2008 n. 1363 e 22 giugno 2004 n. 4471).

Infine, quanto agli ulteriori documenti, indicati nella istanza di accesso (punti 47, ad eccezione della delibera CSM indicata sub punto 4), potendosi gli stessi ritenere compresi nella generale dizione di "provvedimenti indicati nella trattazione del ricorso", sub lett. a) dell’esposizione in fatto), il Tribunale ritiene che – in aderenza con quanto già pronunciato – il ricorso:

– deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse in relazione alle "tabelle adottate in via di urgenza" e al "provvedimento di trasferimento" del dott. P. (punto 4 istanza); nonché in relazione ai provvedimenti di destinazione ad altra sezione della dott. I. (punti 5) e 6);

– deve essere rigettato in relazione all’accesso al "provvedimento di revoca dell’assegnazione degli affari (il ruolo) alla dott. I. (punto 5 istanza) e al provvedimento "contenente l’assegnazione del nuovo ruolo alla medesima" (punto 7 istanza), stante la natura giudiziaria di tali atti.

Per tutte le ragioni esposte, e nei sensi sopra descritti, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da R.N. (n. 7836/2010 r.g.), in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo rigetta, nei sensi indicati in motivazione.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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