Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-01-2011, n. 44 Sequestro conservativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del 29.5.2010, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta convalidò il sequestro, operato dalla polizia giudiziaria, di beni indicati nel verbale 28.5.2010 del Nucleo speciale di polizia valutaria della G. di F., di pertinenza di P. C., indagato per i reati di associazione per delinquere e truffa.

Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Aosta, con ordinanza del 18.6.2010, la respinse, tranne che per alcuni oggetti, di cui ordinava la restituzione.

Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo violazione di legge in quanto il decreto di convalida del sequestro emesso dal P.M. sarebbe stato del tutto privo di motivazione in punto di finalità probatorie perseguite, sicchè il Tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare tale motivazione mancante, non potendosi sostituire al P.M..

Il ricorso è in parte fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l’obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa. In tal modo, il diritto di difesa è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 cod. proc. pen., comma 6 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 39382 in data 8.10.2008 dep. 21.10.2008 rv 241881. Ha precisato peraltro la Corte che il giudice del riesame ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro probatorio integrandone la motivazione con la specificazione delle esigenze probatorie che ne stanno a fondamento, sempre che il P.M. abbia provveduto ad indicarle seppure in maniera generica).

Nel caso in esame il P.M. aveva indicato nel decreto di convalida le esigenze probatorie, in maniera generica, precisando che si trattava di corpo di reato o di cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti per i quali si procede.

Peraltro il provvedimento di convalida richiama il verbale di sequestro, che lo integra. Il verbale di sequestro fa riferimento a numerose banconote con la scritta fax simile, il cui collegamento con l’ipotesi della truffa è da un lato evidente e dall’altro implicito.

Nel caso di specie una motivazione, benchè estremamente succinta, comunque vi era, sicchè era consentito al Tribunale integrarla, limitatamente alle banconote false.

Pertanto, in relazione alle banconote con la scritta fax – simile legittimamente il Tribunale del riesame ha integrato la motivazione, specificando che il decreto di convalida del sequestro aveva una motivazione scarna ma sufficiente dal momento che l’indicazione delle fattispecie criminose e la precisazione che i beni da sequestrare costituivano corpo di reato o cose pertinenti al reato, rendeva evidenti le finalità probatorie.

Per le residue cose in sequestro non può invece ritenersi che vi fosse una motivazione ancorchè embrionale, sicchè non era consentito al Tribunale del riesame integrarla.

Solo nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal p.m. neppure all’udienza di riesame, sia stato confermato dall’ordinanza emessa all’esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 5876 del 28.1.2004 dep. 13.2.2004 rv 226713).

Il provvedimento impugnato e quello di convalida emesso dal P.M. devono pertanto essere annullati senza rinvio, tranne che per le banconote con la scritta fax simile, in relazione alle quali il ricorso deve perciò essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto del P.M. del 29.5.2010 e l’ordinanza impugnata tranne che per le banconote con la scritta fax simile, in relazione alle quali rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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