Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-12-2010) 04-01-2011, n. 19

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 7 gennaio 2010, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 16/12/2008, appellata da D.L.R., dichiarato colpevole di possesso ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico con la punta della lunghezza di circa 10 cm e condannato alla pena di mesi otto di arresto e Euro 150 di ammenda.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato deducendo l’inosservanza di norme processuali, con riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. per nullità della notifica del decreto che ha disposto il giudizio di primo grado, essendo, all’epoca, l’imputato detenuto, con conseguente nullità della relativa sentenza per omessa traduzione dell’imputato, detenuto per altra causa, alla prima udienza del giudizio di primo grado.

Eccepiva, inoltre, l’intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

In primo luogo, si deve osservare che nella presente fattispecie, decisa con sentenza del Tribunale in data 16.12.2008, si applicano – L. 5 dicembre 2005 n. 251, ex art. 10, comma 3, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393 del 23/11/2006 – le nuove regole sulla prescrizione e si deve far riferimento alla pena massima di sette anni e sei mesi.

Ciò posto e considerato che nel caso in esame la durata della prescrizione è stabilita, trattandosi di contravvenzione, in anni cinque, mesi sei dalla data del 20.9.2005, la prescrizione del reato è maturata in data 20.3.2005, successivamente alla sentenza di appello ed è rilevabile d’ufficio ex art. 129 c.p.p., in ragione della infondatezza non manifesta del ricorso per Cassazione (che viceversa precluderebbe la possibilità di rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., in particolare la prescrizione del reato – secondo la giurisprudenza uniforme di questa Corte, a partire da Cass. S.U. 21 dicembre 2000 n. 32; Cass. S.U. 22 marzo 2005 n. 1229 e sez. 4^, 22 aprile 2004 n. 18641).

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio essendo il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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