Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 04-01-2011, n. 56

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Roma dichiarava T.O., cittadino senegalese, responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis, accertato il 1.10.2009 e lo condannava alla pena di 3.333,00 Euro di ammenda.

Affermava a ragione che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno prodotta dalla difesa e indirizzata alla questura di Roma non sembrava riferirsi al rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia.

2. Proponeva appello per l’imputato, il difensore di fiducia, T.R., chiedendo l’assoluzione della sentenza impugnata.

3. Con ordinanza 21.4.2010 il Tribunale, rilevata la inappellabilità della pronunzia, ha qualificato l’impugnazione ricorso e l’ha trasmessa per la decisione a questa Corte.

4. Ha quindi prodotto memoria il difensore d’ufficio nominato all’imputato per la fase di legittimità, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che correttamente l’impugnazione è stata qualificata ricorso, dal momento che la sentenza di condanna del Giudice di pace alla sola pena dell’ammenda non è suscettibile d’appello ad opera dell’imputato.

2. Il ricorso deve tuttavia essere dichiarato inammissibile perchè proposto da avvocato non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (non cassazionista).

Nè la conversione del mezzo di impugnazione può consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (S.U., sent. n. 31297 del 28/04/2004 Terkuci).

La "memoria" presentata in questa sede dal difensore cassazionista nominato d’ufficio non può quindi valere a sanare il difetto, perchè risulta depositata oltre i termini per la proposizione del ricorso.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non ravvisandosi evidenti profili di colpa imputabili alla parte che dovrebbe sopportarne le conseguenze, attese anche le sue condizioni personali, appare adeguato non disporre la condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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