Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 04-01-2011, n. 51

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Verolanuova dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.B., cittadino nigeriano, tratto a giudizio per rispondere del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis accertato il (OMISSIS) ritenendo che la contestazione era "assorbita" dalla condanna, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2008, già pronunziata nei suoi confronti per il più grave reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter.

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia e chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunziando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che nessun bis in idem poteva predicarsi con riguardo a condotte consumatesi in archi temporali diversi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

E’ vero che la clausola di sussidiarietà contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis ("salvo che il fatto costituisca più grave reato") imporrebbe di escludere la fattispecie in esame nell’ipotesi in cui lo straniero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato in violazione di un ordine di espulsione o di allontanamento.

Tuttavia perchè detta clausola, che da forma normativa al principio di consunzione, possa ritenersi operativa, occorre che la condotta comune ad entrambe le fattispecie, costituita dal "trattenersi" dello straniero irregolare nel territorio dello Stato, sia la medesima e coincida anche sotto l’aspetto temporale. Nel caso in esame, invece, le condotte non erano sovrapponibili temporalmente: l’una dovendo ritenersi consumata sino alla data della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile nel 2008; l’altra potendo ritenersi commessa solo a far data dal giorno 8 agosto 2009 (coincidente con l’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009 che ha introdotto la norma incriminatrice in esame). Dunque il fatto in contestazione non poteva ritenersi lo stesso fatto per il quale era intervenuta condannata, nè considerarsi in esso assorbito.

2. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio, in nuovo giudizio, al Giudice di pace di Verolanuova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace Verolanuova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *