Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-12-2010) 04-01-2011, n. 48 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Sarzana dichiarava K.M., cittadino senegalese, responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10-bis accertato il (OMISSIS) e lo condannava alla pena di 5.000 Euro di ammenda, "nonchè all’espulsione dal territorio nazionale".

Riferisce che il fatto era stato accertato, allorchè l’imputato era stato sorpreso nel territorio di (OMISSIS) senza documenti identificativi nè permesso di soggiorno; nei confronti dell’imputato non risultava inoltre emesso alcun ordine di espulsione.

2. Ricorre l’imputato, personalmente, e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:

2.1. violazione di legge in quanto il giudice di pace aveva condannato l’imputato alla pena dell’ammenda disponendo inoltre l’espulsione, che costituendo sanzione sostitutiva, era incompatibile con la prima;

2.2. violazione di legge perchè il Giudice di pace non aveva reso edotto l’imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa;

2.3. vizio di motivazione, con particolare riferimento al momento consumativo del reato: non risultava infatti dimostrato nè che l’imputato avesse fatto ingresso nel territorio dello Stato dopo l’entrata in vigore della norma incriminatrice, nè che ivi si fosse trattenuto per oltre sei giorni senza chiedere il permesso di soggiorno; i molti dubbi in ordine alla legittimità costituzionale dalla previsione avrebbero quindi imposto di investire della questione il Giudice delle leggi.

Motivi della decisione

1. Il secondo motivo è da esaminare per primo stante la sua pregiudizialità perchè attiene a denunzia di error in procedendo, ed è infondato.

Nel giudizio, promosso ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20- bis, l’imputato era difatti rimasto contumace; nessun termine a difesa poteva pertanto chiedere a norma dell’art. 32, comma 5 dello stesso Decreto e nessun avviso poteva in tal senso ricevere. Nessun avviso doveva quindi essere dato al difensore nominato in udienza in sostituzione del precedente ai sensi dell’art. 108 cod. proc pen..

2. Anche il terzo motivo, relativo all’affermata assenza di prove della permanenza irregolare nello Stato, non può che ritenersi quantomeno infondato. Stante l’obiettiva presenza dell’imputato nel territorio italiano e l’assenza di qualsiasi documentazione comprovante la regolarità vuoi del suo ingresso vuoi del suo soggiorno, plausibilmente il Giudice di pace ha ritenuto integrata la fattispecie contestata sulla base delle circostanze di fatto riferite dai verbalizzanti e in assenza di qualsivoglia contrastante allegazione difensiva. Le osservazioni (di mero fatto) svolte in sede di ricorso sono per altro anche genetiche e meramente ipotetiche.

3. Fondato è invece il primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio.

Per l’ipotesi di reato prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10- bis la espulsione costituisce sanzione sostitutiva. Non può quindi essere inflitta in aggiunta all’ammenda.

In punto del trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata, e l’annullamento non può che essere disposto con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Sarzana.

Osta invero all’accoglimento della richiesta di annullamento senza rinvio, il rilievo che non è chiara quale fosse l’intenzione del giudice di pace, nè risultano le ragioni della duplice sanzione, sicchè questa Corte in alcun modo arrogarsi il potere di individuare il trattamento sanzionatorio più adeguato.

D’altronde la espulsione non soltanto è condizionata alla inesistenza delle situazioni ostative di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, ma, in base al disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 1, costituisce pur sempre sanzione applicabile sulla base di criteri ancorati alla discrezionalità, per quanto squisitamente tecnica, del giudice di merito (in tal senso sembra essersi già espressa la Corte costituzionale con la sent. n. 250 del 2010, par. 10 del Considerato in diritto).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Sarzana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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