Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-01-2011, n. 12 Contratti forme di contrattazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza n. 139/2010 Il Tar per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dalla D.C. s.r.l. avverso l’aggiudicazione della gara indetta dalla Provincia di Trieste per l’affidamento del servizio di consulenza per euro progettazione.

La Provincia di Trieste ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

D.C. s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte della seconda classificata dell’esito di una procedura di gara in economia indetta dalla provincia di Trieste.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il motivo con cui D.C. s.r.l. aveva contestato l’attribuzione alla controinteressata di 1 punto per il progetto sub C) di Spazio Verde srl nell’ambito dei "progetti di cooperazione interregionale seguiti e portati a termine".

Tale progetto è stato ritenuto non valutabile perché non ancora concluso e la sottrazione alla controinteressata di 1 punto nell’ambito dei punteggi riservati all’offerta tecnica è risultata sufficiente a determinare un diverso esito della gara, essendo la differenza tra prima e seconda classificata di soli 0,77 punti.

Il Tar ha anche disposto la reintegrazione in forma specifica con aggiudicazione della gara alla ricorrente per l’ipotesi di non ancora avvenuta stipula del contratto o il risarcimento per equivalente nel caso in cui il contratto fosse già stato firmato, applicando l’art. 35, comma 2, del D.lgs. n. 80/98.

La provincia di Trieste contesta l’accoglimento della domanda di annullamento, rilevando:

a) l’insussistenza della dedotta carenza di motivazione da parte della Commissione di gara in ordine al mancato accoglimento dei chiarimenti resi da D.C. s.r.l. su alcuni suoi progetti;

b) l’erroneità della sottrazione di un punto all’aggiudicataria.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto l’annullamento dell’aggiudicazione è stato disposto dal Tar per l’assorbente motivo dell’illegittima attribuzione all’aggiudicataria di un punto per un progetto non valutabile, e non quindi per la mancata attribuzione di punteggio alla ricorrente di primo grado.

Il secondo motivo di appello è, invece, privo di fondamento.

Il contestato progetto sub c) di Spazio Verde srl non poteva, infatti, essere valutato nell’ambito dei "progetti di cooperazione interregionale seguiti e portati a termine", in quanto, come anche dichiarato nella stessa offerta tecnica, si trattava di progetto non ancora concluso.

Le relative attività erano in corso di attuazione e non erano, quindi, state portate a termine, come invece imponeva il bando, che appunto faceva riferimento ai progetti seguiti e portati a termine; tale previsione è incompatibile con la tesi dell’appellante, secondo cui potevano essere valutate le attività che avevano superato la fase di progettazione, pur essendo ancora non completata l’attuazione.

A prescindere dalla ulteriore questione inerente il mancato finanziamento di quella proposta, si trattava di un progetto non valutabile, per il quale la Commissione ha erroneamente attribuito all’aggiudicataria un punto, risultato decisivo per l’esito della gara.

L’illegittima attribuzione di un punto non può, infine, essere "sanata" per il solo asserito fatto che ad altri progetti non conclusi, anche della ricorrente, sarebbe stato attribuito un punteggio, in quanto, come correttamente rilevato dal Tar, tale rilievo avrebbe dovuto semmai essere contenuto in una censura di ricorso incidentale, assente invece nel caso di specie.

Deve, quindi, essere confermata l’impugnata sentenza con riferimento all’annullamento dell’aggiudicazione, mentre le ulteriori statuizioni del Tar relative alla aggiudicazione della gara e al risarcimento del danno per equivalente non sono state contestate dall’appellante e non risultano, pertanto, devolute alla cognizione di questo giudice di appello.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore di D.C. S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre Iva e C.P..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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