Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-01-2011, n. 5 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 807/98 il Tar per le Marche ha accolto il ricorso proposto dal signor Giorgio De Luca avverso la concessione edilizia, rilasciata il 3.6.1998 dal sindaco del comune di Civitanova Marche alla ditta P.C. per la realizzazione di un edificio sito in via Giocosa nel predetto comune.

La P.C. s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Civitanova Marche si è costituito in giudizio..

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica della legittimità di una concessione edilizia rilasciata alla impresa odierna appellante e contestata dal proprietario di un immobile confinante,

Il giudice di primo grado ha disposto una verificazione e, all’esito dell’espletamento del mezzo istruttorio, ha ritenuto che per il lotto in questione poteva essere assentita una superficie utile di mq. 603,6 e una cubatura massima di mc. 1810,8, mentre sulla base della contestata concessione edilizia erano stati assentiti mq. 609,06 e mc. 1812,48.

Il Tar ha anche aggiunto che l’edificio sarebbe stato costruito in modo difforme dalla concessione e che non è dimostrato che la successiva concessione in sanatoria abbia sanato l’intero edificio o l’eccedenza complessiva di superficie e cubatura.

L’appellante contesta tali statuizioni, deducendo che la mancata impugnazione della sanatoria precluderebbe la contestazione di tali eccedenze, che si tratterebbe di differenze talmente lievi da essere imputabili ai criteri di calcolo, comunque erronei sotto vari profili e, in via subordinata, che si tratterebbe di una illegittimità parziale e non dell’intera concessione.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il Tar ha fondato la sua decisione di annullamento della concessione sugli esiti della disposta verificazione, nell’ambito della quale il soggetto verificatore aveva proposto alcuni criteri alternativi di computo senza quindi giungere a conclusioni certe sullo stato dei luoghi.

Si osserva che il Tar avrebbe dovuto individuare il criterio corretto, mentre si è, invece, limitato a rilevare come comunque vi sarebbe una eccedenza di superficie e di cubatura.

La sopra menzionata eccedenza è talmente esigua, che ben può essere il mero frutto di inesattezze nel calcolo e il ricorrente di primo grado, neanche con l’ausilio della verificazione, ha assolto il proprio onere probatorio in ordine alla eccedenza in questione.

Non risulta necessario accertare in sede di appello tale profilo, in quanto un ulteriore elemento conduce ad accogliere le tesi dell’appellante.

Nella determinazione della eccedenza è stato dato un peso rilevante al piano seminterrato; tuttavia, tale piano è stato oggetto di un (non impugnato) provvedimento di concessione in sanatoria, avente ad oggetto modifiche sostanziali, come riconosciuto dallo stesso verificatore.

In assenza di impugnazione, anche con motivi aggiunti, di tale concessione in sanatoria, viene meno la possibilità di contestare le eccedenze, non potendosi effettuare un computo parziale che non tenga conto della sanatoria e comunque non essendo più possibile rimettere in discussione quanto assentito sulla base di un atto non impugnato.

Va aggiunto che la presenza di asserite difformità tra quanto realizzato e progetto assentito in alcun modo può costituire, come invece ritenuto dal Tar, motivo di illegittimità della concessione, attendendo tale aspetto ai profili attuativi dell’impugnato provvedimento, che con evidenza non possono incidere ex post sulla legittimità dello stesso.

Deve, quindi, ritenersi che – sia in base ad una assenza di prova che per ragioni processuali – la concessione edilizia non doveva essere annullata dal Tar e non risulta così necessario esaminare le ulteriori censure di appello, che vanno assorbite.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

In ragione della peculiarità in fatto della controversia, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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