T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 04-01-2011, n. 4 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

la ricorrente ha impugnato: -il provvedimento prot. n. n. 92/22278 IS in data 15.11.2010 con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l’ammissione al 17° corso biennale (20112013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’arma dei carabinieri; – ove occorra ed in parte qua, il bando di concorso di cui al decreto dirigenziale n. 312 del 7.10.2010; – ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il decreto dirigenziale n. 347 del 9.11.2010 con il quale è stato delegato il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per i provvedimenti di esclusione dal concorso.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili evidenziando, in particolare: – di essere stata esclusa dal concorso per superamento del limite di età; – che il bando prevede, quale requisito di partecipazione alla selezione, il non aver superato il 26° anno di età al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande (art. 2, comma 1, lett. b); che il termine utile per presentare le domande di partecipazione alla selezione coincideva con la data dell’11.11.2010; – che la ricorrente è nata il 21.5.1984 e, quindi l’11.11.2010 non aveva superato il 26° anno di età.

Il Collegio – pur dando atto dell’orientamento giurisprudenziale contrario (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5907), al quale la Sezione ha, in precedenza, aderito (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I bis, 21 aprile 2010, n. 2931) – ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

Generalmente, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d’età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2009, n. 4478).

Tuttavia, questo indirizzo interpretativo va seguito nei casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) "compiuti".

La medesima regola ermeneutica non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente "compiuta". In tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.

Al fine di evitare equivoci, è preferibile fare riferimento ad un determinato numero di anni "compiuti". Questa precisa formula linguistica è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, l’articolo 2 del codice civile, secondo cui la "maggiore età" (e la conseguente capacità di agire) "è fissata al compimento del diciottesimo anno". Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata un’altra formula, quale, per ipotesi, la seguente: "la maggiore età è fissata dopo i 18 anni di età" (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 5 marzo 2009, n. 1284).

Nella fattispecie è la stessa disposizione evocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione che depone a favore della tesi di parte ricorrente in quanto l’art. 2, comma 1, lett. b.1), del bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione l’aver compiuto il diciottesimo anno di età, da una parte, e il non aver superato il ventiseiesimo, dall’altra. La prima parte della clausola del bando è chiara, mentre la seconda non lo è altrettanto e letta accanto alla prima induce a ritenere che l’Amministrazione abbia voluto distinguere e disciplinare diversamente le due ipotesi: 1) può partecipare chi ha compiuto il 18° genetliaco; 2) non può partecipare chi ha superato il 26° anno di età giungendo al genetliaco del 27°. E’ proprio la diversa formulazione utilizzata dall’Amministrazione nel dettare la lex specialis della procedura selettiva a consentire di sostenere tale tesi, inducendo a ritenere che la regola del semplice compimento degli anni possa essere seguita nel primo caso ma non anche nel secondo, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al superamento di un determinato numero di anni.

Nel caso di specie non rilevano, per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il ventiseiesimo compleanno l’interessato ha ancora un’età di 26 anni e la conserva fino al momento in cui "compie" 27 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 27 anni: superiore a quella di 26 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169).

Tale lettura del bando di concorso risulta, peraltro, in linea con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune: nessuno, infatti, dubita che una persona abbia 26 anni, fino al compimento del suo 27° compleanno.

In ogni caso, è evidente che la descritta formulazione del bando era idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 26 e i 27 anni compiuti. Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo di età prescritto (alla data dell’11.11.2010) nell’avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per l’effetto, rituale la partecipazione alla procedura della ricorrente che versava nelle condizioni indicate.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso;

– condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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