T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-01-2011, n. 12 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 12 febbraio 2007 e depositato il 5 marzo successivo il dott. D.P. ha impugnato il bando di concorso a n. 8 posti di dirigente amministrativo indetto dalla AUSL RM/F, lamentando sostanzialmente che l’emissione del bando è stata illegittimamente anticipata, impedendogli di partecipare per mancanza del requisito dell’anzianità richiesta.

Deduce quindi i seguenti profili di gravame:

violazione dell’art. 1 c. 98 della legge n. 311/2004 e dell’art. 1 c. 198 della legge n. 266/2005; violazione della delibera della G.R. Lazio n. 918 del 21.12.2006: le leggi finanziarie hanno stabilito il blocco delle assunzioni; la delibera regionale conferma detto blocco, consentendo deroghe da deliberare di volta in volta, deroga qui non intervenuta;

eccesso di potere per contrasto con i principi di efficienza e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost.: il bando è stato emesso senza aver avuto l’autorizzazione regionale e senza aver prima esperito la mobilità; il Collegio sindacale ha sollevato rilievi al bando, e l’Amministrazione avrebbe risposto che l’autorizzazione regionale era stata rilasciata, cosa non vera.

Costituitasi l’AUSL ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione attiva; nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto le leggi finanziarie di blocco delle assunzioni non riguardano direttamente le Aziende sanitarie; la deroga sarebbe comunque possibile in quanto anche i dirigenti amministrativi concorrono alla formazione del LEA; l’AUSL si è attenuta alle prescrizioni della Regione quanto alla mobilità; la Regione ha chiesto la pubblicazione del bando in G.U. con nota del 18.10.2006.

Con ordinanza collegiale dell’1112 aprile 2007 è stata respinta l’istanza cautelare.

Con memoria il ricorrente ha evidenziato la propria legittimazione attiva per la clausola che lo esclude e per il tempo di indizione del bando; ribadisce quindi i due motivi di gravame; evidenzia come la Corte Costituzionale non abbia vietato il blocco anche per le AUSL; rappresenta di aver subito vessazioni dopo la presentazione del ricorso.

L’Amministrazione ha replicato evidenziando come il bando è cosa diversa dall’assunzione in servizio; il concorso si è concluso con delibera 21.9.2007 n. 1092 senza procedere alle assunzioni per l’intervenuta delibera di G.R. n. 918 del 21.12.2006 che riguardava il 2007 (e non il 2006); le assunzioni sono poi intervenute previa autorizzazione regionale con nota del 1 aprile 2008 (documenti depositati in atti il 24.5.2010 dallo stesso ricorrente).

Con ordinanza collegiale n. 1596 del 4 dicembre 2009 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.

Con memorie le parti costituite hanno ribadito tesi e ragioni.

Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2010 la causa è stata spedita in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il bando di concorso ad otto posti di dirigente amministrativo indetto dalla AUSL RM/F, lamentando il ricorrente l’illegittima anticipazione del bando stesso che non gli ha permesso di partecipare alla procedura concorsuale per mancanza del requisito dell’anzianità.

Preliminarmente il Collegio disattende l’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità del ricorso per mancanza di legittimazione attiva, in quanto il ricorrente ha oggettivamente subito una lesione dall’indizione del bando stesso, in relazione alla clausola che lo escludeva dalla partecipazione connessa ai tempi di emanazione del bando stesso.

Peraltro il ricorso è in primo luogo improcedibile.

Risulta infatti agli atti che la Regione Lazio ha autorizzato con nota del 1° aprile 2008 l’assunzione dei dirigenti risultati vincitori della procedura concorsuale in esame.

Tale atto, emesso da una Autorità diversa da quella che ha emanato il provvedimento impugnato, non può certo subire eventuali effetti caducatori connessi alla presunta illegittimità del bando, proprio perché atto esterno a detta procedura ed appunto emesso da Autorità diversa e di controllo.

Detto atto doveva quindi essere impugnato per evitare gli effetti lesivi che il ricorrente lamenta.

Ferma quindi tale soluzione, il Collegio evidenzia sinteticamente come il ricorso appaia anche destituito di fondamento nel merito.

Infatti l’art. 1 c.98 della legge finanziaria 30.12.2004 n. 311 contiene una disciplina ad hoc per il Servizio Sanitario Nazionale che non impone, data l’autonomia regionale, direttamente il blocco delle assunzioni, ma rimette ad un accordo con il Governo modalità e limiti nella riduzione delle assunzioni, con precise finalità di risparmio della spesa (DPCM 15 febbraio 2006: bando deliberato il 6.10.2006). L’art. 1 c.189 della legge n. 266/05 reitera sostanzialmente l’obbligo del risparmio di spesa per le amministrazioni regionali e gli enti locali.

Successivamente è intervenuta la Regione con delibera n. 866 del 18.12.2006 che ha stabilito il blocco per il 2007 ma ha consentito delle specifiche deroghe per il periodo successivo.

Quindi, proprio in relazione a tale possibilità di deroga, ha autorizzato nel 2008 le assunzioni del concorso in questione; circostanza che, tra l’altro fa cadere anche il secondo profilo di gravame, che lamentava appunto la mancanza dell’intervento autorizzatorio della regione (autorizzazione all’assunzione che implica necessariamente un giudizio di legittimità del bando).

Il tutto comunque a prescindere dalla circostanza che l’emanazione di un bando di concorso è cosa diversa dall’assunzione in servizio, e le censure tutte sono rivolte nei confronti di eventuali assunzioni e non del bando vero e proprio, i tempi di emanazione del quale sono rimessi alla discrezionalità dell’Amministrazione, ove ovviamente non contrastino con precise disposizioni di legge.

Per le suddette ragioni il ricorso in epigrafe non può essere accolto.

Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto improcedibile ed infondato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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