T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 04-01-2011, n. 3 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti espongono:

di abitare nel Comune di Gera Lario, in un contesto peculiare per le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, essendo localizzati nella zona di confluenza della Val Chiavenna e del bacino del lago di Como, denominata Trivio di Fuentes;

che la zona è sottoposta a tutela particolare, ai sensi degli artt. 136 e 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e per la presenza di un vincolo istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 15 dicembre 1981;

che oltre la loro abitazione si estende verso nord una vasta zona inedificata, classificata dal PRG come ZA area destinata all’agricoltura;

di aver verificato la presenza di scavi con una movimentazione di terra molto rilevante;

di aver appreso in data 28 ottobre 2008 che era stato rilasciato un titolo edilizio per la realizzazione di un terrapieno sull’area di superficie pari a mq 23.000, mediante il quale il piano di campagna viene portato ad una quota fruibile dal piano strada sovrastante;

di aver appreso dalla relazione allegata al progetto che si tratta della prima fase di un ampio progetto, mirato ad un intervento di carattere ricettivo;

che l’area è stata inclusa nella perimetrazione del centro abitato con delibera del Consiglio Comunale, di cui non si conoscono gli estremi.

Avverso gli atti elencati in epigrafe parte ricorrente articola le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 del DPR 380/2001, degli artt. 36,59 e 62 bis della L.R. 12/90, degli artt. 1026 C.C.; eccesso di potere per contrasto con la normativa locale del PGT, errata valutazione dei presupposti di fatto e carenza di istruttoria: l’intervento che verrà realizzato è in contrasto con le norme urbanistiche vigenti, nonché con un preesistente diritto di servitù;

2) violazione e falsa applicazione dell’art 18 L. 865/1971 e dell’art 57 della L.R. 12/2005; eccesso di potere per sviamento e contrasto con la disciplina del PAI, contrasto rispetto alla conclusione della relazione geologica; errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;

3) violazione e falsa interpretazione dell’art 9 Cost. e dell’art 146 del Codice dei Beni Culturali; dell’art 2 comma 1 D. L. vo 38/98 e dell’art 6 L.R. 24/2004; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; palese contrasto con il provvedimento istitutivo del vincolo paesaggistico e con l’esercizio delle funzioni subdelegate; carenza di istruttoria; illegittimità derivata dal titolo edilizio.

Si costituivano in giudizio il Comune e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevandone la tardività.

Con ordinanza cautelare n. 166/2009 la domanda cautelare veniva respinta.

Alla pubblica udienza del 3 novembre la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1) I ricorrenti impugnano i provvedimenti con cui il Comune di Gera Lario ha assentito un intervento edilizio per la realizzazione di un’area di servizio, in fregio alla Statale 38.

Il permesso di costruire dell’8 settembre 2008 attiene al I° lotto funzionale e ha quale oggetto l’esecuzione di riporto di materiale di riempimento, realizzazione di muri di contenimento e formazione dell’accesso carraio.

2) Sebbene siano stati prodotti una serie di elementi che potrebbero indurre a ritenere che almeno uno dei due ricorrenti (il Sig. G.M., componente della commissione edilizia) sia venuto a conoscenza fin dal settembre 2008 del permesso di costruire, tuttavia il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività, stante l’infondatezza del ricorso.

2.1 Nel primo motivo viene lamentata la violazione della disciplina edilizia e urbanistica, in quanto l’intervento assentito risulterebbe incompatibile con la destinazione agricola di zona, nella quale si ammette solo la realizzazione di opere destinate alla conduzione del fondo.

L’opera violerebbe anche l’art. 50.3 delle NTA del Piano della Regole, che stabilisce l’altezza massima di 2 mt per i muri di sostegno. Asserisce altresì parte ricorrente che non sembra pertinente il richiamo nella relazione illustrativa all’art 29 IV comma della NTA del Piano della Regole, che prevede la collocazione dei distributori di carburante nelle fasce di rispetto stradale: infatti il progetto include, oltre al distributore, anche ulteriori strutture e si estenderebbe oltre la fascia di rispetto.

E’ lamentata anche la violazione di una preesistente servitù di passo carrabile, di cui sono titolari i ricorrenti.

Partendo da quest’ultima affermazione, va da subito rilavato come parte ricorrente non abbia fornito alcuna prova in merito all’esistenza della servitù e quindi la censura sia da respingere.

Ma anche gli ulteriori profili di illegittimità rilevati sono infondati.

Come ha preliminarmente posto in luce la difesa comunale, l’area de qua si colloca a margine della SS 36/38, interessata da un progetto di ampliamento in attuazione all’Accordo di programma del 18 dicembre 2006.

Proprio a seguito del progetto di sistemazione stradale, l’Amministrazione ha ritenuto di includere le aree di proprietà della G. srl nel centro urbano, quale area di completamento, in quanto il progetto di ampliamento stradale localizza sull’area della società controinteressata uno svincolo stradale, cui consegue la trasformazione del fondo in un reliquato a fascia di rispetto stradale, "che occupa una porzione molto consistente dell’area di centro urbano di nuova perimetrazione".

Essendo quindi stato documentalmente dimostrato che i fondi interessati dall’intervento sono stati inseriti all’interno della perimetrazione del centro abitato, in forza di delibera della G.C. del 8.6.1995, e del centro edificato, in forza di delibere del C.C. n. 13/2007 e 2/2008, la disciplina applicabile è quella contenuta nell’art 29 delle NTA del Piano delle Regole.

Detta disposizione consente la realizzazione, tra le varie ipotesi, di attrezzature connesse al servizio dell’infrastruttura, quali distributori di benzina con annessi servizi (solo per la fascia di rispetto delle strade) e impianti tecnologici in genere di utilità.

Non si ravvisa pertanto alcuna violazione della disciplina urbanistica, dal momento che l’impianto de quo, incluso nel centro abitato ed edificato, non solo rientra tra quelli compatibili, ma, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, viene interamente collocato in zona di rispetto stradale (sul punto si veda il doc. 7 e 8 della controinteressata).

Essendo quindi l’impianto compatibile con la destinazione di zona, e quindi legittimamente assentito in base all’art 29 delle NTA, non ha alcuna pertinenza il richiamo al D. L.vo 32/98 e alla L.R. 24/2004, che si limitano a prevedere la facoltà del Comune di inserire gli impianti di carburante nell’ambito del territorio comunale, senza variante al PRG.

Altresì fuorviante anche il richiamo alla delibera della G.R. n. IV/48714 del 29.2.2000, la cui disciplina è superata dall’art 29 delle NTA del Piano delle Regole.

Infondata anche la lamentata violazione dell’art 50.3 delle NTA del Piano della Regole, che stabilisce l’altezza massima di 2 mt per i muri di sostegno, dal momento che l’autorizzazione paesaggistica ha espressamente imposto il rispetto di detto limite per i muri di sostegno e pertanto l’opera realizzando dovrà rispettare tale misura.

2.2 Nel secondo motivo viene contestata l’inclusione dell’area nell’ambito del centro abitato, in quanto si tratterebbe di un’area con connotazione specifiche dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico, che impedirebbero la sua riconduzione nel perimetro abitato.

Il Comune avrebbe tra l’altro rilasciato il titolo, nonostante nella relazione geologica allegata al progetto fossero stati sollevati aspetti di problematicità dell’intervento.

La censura non ha pregio.

Al di là della tardività della impugnazione della delibera di perimetrazione, il cui termine decorre, per coloro che non sono direttamente considerati dall’atto, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, detta delibera contiene le ragioni in base alle quali l’area è stata inclusa nel centro abitato.

Come già sopra dedotto, il principio guida è di includere anche i reliquati e le aree di completamento nel perimetro del centro abitato.

Specificatamente poi nella delibera n. 13/2007 si legge che "l’area del Trivio del Fuentes negli ultimi anni è stata oggetto di sostanziali modifiche urbanistiche con la realizzazione di numerosi insediamenti…… Parimenti l’area ubicata nel territorio comunale di Gera Lario, delimitata e compresa tra il fiume Adda, la SS 36 e l’inizio dell’abitato della frazione S. Agata può considerarsi alla luce delle suddette trasformazioni, come appartenente a tutti gli effetti al distretto produttivo in una sorte di continuità che appare interrompersi verso nord con il limite naturale del fiume Adda".

Si deve quindi ritenere che la scelta di perimetrazione sia ampiamente giustificata e rispondente non ad un interesse economico, come affermato da parte ricorrente, ma alla modifica del territorio.

Quanto alla relazione geologica, la stessa non esclude l’intervento, ma, correttamente, segnala gli aspetti problematici, che sono stati oggetti di puntuale approfondimento, attraverso relazione aggiuntive (doc. nn. 12 e 13 della controinteressata).

2.3 Il terzo motivo attiene all’aspetto di tutela paesaggistica: l’area sarebbe interessata da due vincoli, quello ex lege Galasso e il vincolo specifico apposto con decreto regionale. Nell’autorizzazione paesaggistica si farebbe un generico riferimento all’esistenza del vincolo, ma non sarebbe stata valutata la compatibilità dell’intervento con le esigenze di preservazione dei valori tutelati. Inoltre, sostiene parte ricorrente che, in base alla disciplina di settore, gli impianti per la distribuzione di carburante non potrebbero essere collocati in zone sottoposte a particolari vincoli paesaggistici o ambientali.

Anche questo motivo non è fondato.

L’Amministrazione ha infatti valutato compiutamente gli aspetti paesaggistici.

Infatti nella difesa comunale è stato precisato che l’area confina con la riserva naturale " Pian di Spagna lago di Mezzola", pur rimanendone estranea. Nonostante ciò, la società ha ritenuto opportuno richiedere un parere all’ente di gestione della riserva stessa.

L’Ente preposto ha espresso con atto del 5.8.2008, valutazione di incidenza positiva, pur con alcune condizioni (doc. n.14 della società controinteressata), che sono state recepite nell’autorizzazione paesaggistica.

Per la presenza invece del vincolo ambientale, il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione paesaggistica, che ha espresso un parere di compatibilità, dopo una serie di incontri con i progettisti, ponendo poi delle prescrizioni specifiche a tutela del verde e dell’ambiente circostante.

L’autorizzazione paesaggistica non può quindi ritenersi illegittima né sotto il profilo del difetto di istruttoria né dell’eccesso di potere.

Anche in questo caso irrilevante il richiamo alla normativa settoriale degli impianti di carburante, che porrebbe un divieto di collocare gli impianti di carburante in zone vincolate: infatti l’area di servizio è prevista solo in zona di rispetto stradale, estranea alla zona inclusa nella riserva e nel vincolo.

3) Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente in solido a liquidare le spese di giudizio quantificate in Euro 3000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, da ripartire in parti uguali a favore del Comune e della società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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