Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-11-2010) 04-01-2011, n. 81 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 2 luglio 2010 il Tribunale di Perugia, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame avanzata da B.D. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 18 giugno 2010 dal gip del locale Tribunale in ordine al delitto di omicidio.

Avverso tale provvedimento B. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, denunciando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al quadro di gravita indiziaria, nonchè violazione ed erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p. relativamente alla configurabilità delle esigenze cautelari.

Con successiva dichiarazione autografa, depositata il 12 novembre 2010 presso il Tribunale di Perugia e trasmessa via fax a questa Corte dal predetto Tribunale, B. dichiarava di rinunziare al ricorso, attesa l’intervenuta revoca della misura cautelare personale, disposta dal gip del Tribunale di Perugia il 23 settembre 2010.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In mancanza di elementi indicativi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), non si ritiene di disporre la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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