Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-11-2010) 04-01-2011, n. 71 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’1 luglio 2010 il Tribunale di Torino, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da S.C. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 13 maggio 2010 dal locale gip in relazione ai delitti di cui agli artt. 648- bis, 648-ter c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

S. è accusato di essersi prestato a fungere da prestanome e fiduciario dei M. – esponenti di spicco della ‘ndrangheta, radicatasi in territorio di (OMISSIS) – nella intestazione dei beni riconducibili a questi ultimi e provenienti da traffici a livello internazionale di stupefacenti, da sequestri di persona a scopo di estorsione e da altre attività illecite.

Ad avviso dei giudici gravi indizi di colpevolezza in ordine alla condotta posta in essere dall’indagato sono costituiti dai seguenti elementi: a) contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali ritualmente disposte, evidenzianti (cfr. in particolare conversazione ambientale dell’8 novembre 2007 e intercettazione telefonica del 21 luglio 2009) una notevole contiguità tra S. e diversi componenti della famiglia M., un ruolo fiduciario di assoluto rilievo nella intestazione e gestione delle ricchezze, sì da non renderle riconducibili al gruppo criminale e da sottrarle ad eventuali provvedimenti ablatori; b) contenuto della lettera datata 25 aprile 2004, riconducibile a M.R., all’epoca detenuto, evidenziante con chiarezza il ruolo svolto da S. nella gestione delle ricchezze; c) esito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione di S., che consentiva il rinvenimento della lettera indirizzata al geometra S., scritta a Lanciano nel 2004; d) contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia M.R. e V.R..

Le esigenze cautelari venivano ritenute presunte per legge ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, S., il quale, anche mediante una memoria difensiva, lamenta: a) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, carenza della motivazione, travisamento dei fatti e delle prove in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio e all’effettività e concretezza del contributo fornito; b) violazione dei canoni di valutazione probatoria nell’apprezzamento delle risultanze di indagine.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 bis c.p. da un complesso di elementi indizianti, ritenuti idonei a configurare il quadro di gravità indiziaria richiesto dall’art. 273 c.p.p.. In tale ottica è stato richiamato, innanzitutto, il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali ritualmente disposte, evidenzianti (cfr. in particolare conversazione ambientale dell’8 novembre 2007 e intercettazione telefonica del 21 luglio 2009) una notevole contiguità tra S. e diversi componenti della famiglia M. e un ruolo fiduciario di assoluto rilievo svolto dall’indagato nella intestazione fittizia e nella gestione delle ricchezze, sì da non rendere riconducibile la provenienza delle stesse dalle attività criminose curate dal sodalizio di stampo mafioso e da sottrarle ad eventuali provvedimenti ablatori.

Il provvedimento impugnato ha, inoltre, indicato una serie di ulteriori elementi, convergenti nella delineazione del quadro di gravità indiziaria in ordine ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7: a) il contenuto della lettera datata 25 aprile 2004, riconducibile a M.R., all’epoca detenuto, contenente obiettivi e chiari riferimenti al ruolo di prestanome e intestatario fiduciario delle ricchezze svolto da S.; b) esito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Sfrangio, che consentiva di rinvenire la lettera indirizzata al geometra S., scritta a Lanciano nel 2004; c) contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia M.R. e V.R., i quali concordemente riferivano in ordine all’attività delittuosa in precedenza descritta posta in essere da S..

Il Tribunale, con motivazione compiuta e logica e con puntuali richiami alle circostanze di fatto (in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ove sorrette, come nel caso di specie, da un puntuale iter argomentativo) ha evidenziato la conoscenza, da parte di S., della provenienza dei beni dalle attività delittuose (tra cui traffici di droga, sequestri di persona) gestiti dal sodalizio di stampo mafioso e il consapevole, volontario e rilevante contributo fornito nel compimento di specifiche operazioni di fittizia intestazione, sostituzione, trasferimento, ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro e dei beni, nonchè di impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie stessi.

Le disposizioni di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., pur configurando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio e di reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando dirette, in ogni caso, come è avvenuto nel caso di specie, ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa del denaro, dei beni e delle altre utilità.

Inoltre, il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p.p. è integrato anche dal compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro e dei beni, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere.

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione, rispettoso dei principi in precedenza enunciati, è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di S.C. in ordine a tutti i delitti a lui contestati.

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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