Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 167 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Lucca emetteva decreto di archiviazione in relazione alle indagini svolte nei confronti di O.A. per il reato di omicidio colposo (incidente stradale) in danno di A.M..

Ricorre per cassazione E.A.E. – parte offesa in quanto coniuge della vittima – deducendo la nullità dell’avviso della richiesta di archiviazione del P.M. e denunciando violazione di legge per avere il GIP del Tribunale di Lucca pronunciato il provvedimento di archiviazione "de plano" nonostante l’opposizione depositata nell’interesse della stesa parte offesa il 28 dicembre 2009 (presso la cancelleria del Tribunale di Siena), dopo l’avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.M.;

evidenzia la ricorrente che l’atto di opposizione era poi pervenuto presso la Cancelleria del GIP del Tribunale di Lucca il 4 gennaio 2010, e cioè nel medesimo giorno in cui era pervenuta al GIP anche la richiesta di archiviazione del PM. Hai poi presentato memoria il difensore della ricorrente con ulteriori argomentazioni a sostegno del proposto gravame.

Va dato atto che il ricorso – che per la sua natura avrebbe dovuto essere deciso con procedura non partecipata ex art. 611 c.p.p. – è stato discusso e deciso con l’osservanza delle forme di cui all’art. 127 c.p.p.; trattasi di mera irregolarità, assolutamente irrilevante, posto che la procedura camerale partecipata garantisce, all’evidenza, un contraddicono non solo cartolare.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Va innanzi tutto premesso che, per come si rileva dagli atti, effettivamente l’atto di opposizione giunse presso la Cancelleria del GIP del Tribunale di Lucca il 4 gennaio 2010, allorquando pervenne anche la richiesta di archiviazione, e, quindi, prima che il GIP pronunciasse il decreto di archiviazione: di tal che il GIP avrebbe dovuto tenerne conto, così come affermato, e più volte ribadito, nella giurisprudenza di questa Corte (in termini, "ex plurimis", Sez. 2, n. 35169 del 03/07/2008 Cc. – dep. 11/09/2008 – Rv. 241117). Non rileva quindi quanto dedotto dalla ricorrente circa la prospettata nullità dell’avviso alla parte offesa della richiesta di archiviazione del P.M., essendo stato comunque raggiunto lo scopo cui l’avviso era finalizzato (e cioè, la proposizione dell’opposizione).

Ciò posto, va sottolineato che, come dedotto dalla ricorrente e come risulta dagli atti trasmessi a questo Ufficio, il G.I.P. del Tribunale di Lucca ha provveduto "de plano", senza procedere nel contraddittorio delle parti nelle forme dell’art. 127 c.p.p., e senza neanche pronunciarsi in ordine alla (eventuale) inammissibilità dell’opposizione. Orbene, secondo il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, "qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione" (in termini, "ex plurimis", Cass. 4 1 aprile 2004, B., RV. 228928; conf. Cass. 6 5 febbraio 2003, Colella, RV. 224286).

L’impugnato provvedimento deve essere pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato, senza rinvio, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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