Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 142 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 28.4.2010 resa all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava M.R. colpevole del reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e lo condannava, previa applicazione della diminuente di rito, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa.

Propone ricorso per Cassazione la Procura Generale di Milano deducendo la violazione di legge per errata applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, atteso che con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Milano ha determinato la pena in violazione del limite minimo previsto dalla norma incriminatrice.

Dopo avere escluso la possibilità di concedere le attenuanti generiche, il Tribunale ha applicato la diminuente di un terzo ex art. 442 c.p.p., sulla pena base di anni cinque di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, inferiore al limite minimo di anni 6 di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa, previsto dal citato D.P.R., art. 73, comma 1.

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati.

Il Tribunale precisa che la pena non può essere contenuta nel minimo edittale tenuto conto della gravità del fatto e della personalità dell’autore; non di meno, determina la pena base, sulla quale applicare la diminuente di rito, in termini inferiori al minimo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. Si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio atteso che l’individuazione del trattamento sanzionatorio implica valutazioni di ordine discrezionale (cfr. Cass. Sez. 6, sentenza n. 11564 del 12/03/2009, Rv. 242932).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano limitatamente alla determinazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *