Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 138 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno condannava B.M. alla pena di Euro 800,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi due, per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato pari a 0,78 g/l) commesso il (OMISSIS).

Avverso tale decisione ha proposto appello l’imputata – denunciando vizio motivazionale in ordine all’affermazione di colpevolezza – e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dell’ammenda, e quindi inappellabile ai sensi dell’art. 593 c.p.p., comma 3.

Ha poi depositato memoria il difensore della ricorrente evocando la recente novella L. n. 120 del 2010 con la quale, tra l’altro, è stata depenalizzata la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a).

Talune precisazioni e considerazioni si impongono in via preliminare.

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5 ha – come è noto – riscritto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, trasformando in illecito amministrativo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento (poi nuovamente criminalizzato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125), ed ha differenziato le pene, per la guida in stato di ebbrezza, in base alla gravità della violazione:

prima fascia: ammenda da Euro 500 a Euro 2000 e arresto fino ad un mese se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,5 grammi per litro e non superiore a 0,8; la previsione dell’arresto è stata, poi, soppressa dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160):

seconda fascia: ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 ed arresto fino a tre mesi (elevato a sei mesi dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito dalla L. 24 luglio 2008, n. 125) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 0,8 grammi per litro e non superiore a 1,5.

Terza fascia: ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000 ed arresto fino a sei mesi (ora da tre mesi ad un anno per effetto dell’intervento dei provvedimenti legislativi da ultimo citati) se il tasso alcolemico accertato è superiore a 1,5 grammi per litro.

Con le modificazioni anzidette sono state dunque introdotte tre fasce contravvenzionali che, come questa Corte ha già, seppur incidentalmente, avuto modo di affermare (cfr. ad esempio Cass. 4, 16 settembre 2008, Vergori; Cass. 4, 11 aprile 2008, P.G. in proc. Scanziani, non massimate), integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le tre disposizioni:

le ipotesi ivi contemplate – disposte, come si è visto, in ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico accertato – sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità. Fatte queste premesse sul piano sistematico ed ermeneutico, e passando all’esame della concreta fattispecie, mette conto sottolineare che, come si rileva dagli atti, nei confronti della B. è stato accertato, con controllo strumentale, un tasso alcolemico pari a 0,78 g/l, dunque superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 g/l; di tal che, trattandosi di fattispecie punita con la sola ammenda in conseguenza delle modifiche apportate con la citata novella del 2007, per il principio generale di cui all’art. 2 c.p. in tema di successione delle leggi nel tempo, il fatto addebitato alla B. deve essere ricondotto nell’ambito dell’ipotesi di cui alla fascia a) del novellato art. 186 C.d.S., comma 2, in quanto legge più favorevole (con riferimento al trattamento sanzionatorio).

Con la recente riforma di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie di cui alla fascia a) del novellato art. 186 C.d.S., comma 2, è stata però depenalizzata, e sanzionata con il pagamento di una somma da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00), quale illecito amministrativo. Deve quindi trovare applicazione, in relazione al "tempus commissi delicti" (22 ottobre 2006) ed in forza del principio di cui all’art. 2 c.p., la L. n. 210 del 2010 – entrata in vigore il 13 agosto 2010 – con la quale la violazione addebitata alla B. è stata, appunto, depenalizzata. In ordine all’addebito in argomento, l’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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