Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 132 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.I. veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di furto pluriaggravato e quindi presentato dinanzi al Tribunale di Rovigo per il giudizio direttissimo. Il Tribunale condannava lo S. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, ricostruendo il fatto, in base all’espletata istruttoria dibattimentale, secondo la seguente dinamica: nella notte tra il (OMISSIS) la Centrale Operativa dei Carabinieri di Castelmassa era stata informata della presenza sospetta di un autocarro, segnalata da un Vigile Urbano, in agro del Comune di (OMISSIS); portatisi sul posto, e procedendo quindi a luci spente per non essere visti, i Carabinieri avevano notato un autocarro, sul quale si trovava caricato un caterpillar; allorquando detto automezzo stava impegnando una curva lungo la strada arginale, il caterpillar, in conseguenza dello squilibrio, era caduto rovinosamente nel fossato laterale; l’autista dell’autocarro, poi identificato per lo S., si era fermato solo per pochi secondi, riprendendo subito la marcia alla guida dell’autocarro, lasciando sul posto il caterpillar, i Carabinieri, che non avevano mai perso di vista lo S., avevano quindi seguito quest’ultimo fermandolo poco dopo e traendolo in arresto; i Militari dell’arma avevano acclarato con assoluta certezza che il caterpillar era stato sottratto dal deposito del Consorzio di Bonifica ove era custodito: l’area di tale deposito era recintata e chiusa con apposito cancello che nell’occasione era risultato forzato; anche la cabina del caterpillar era chiusa a chiave ed il mezzo era stato messo in moto tramite la manomissione del sistema di accensione.

Osservava il Tribunale che l’imputato aveva fornito una versione in contrasto con quanto riferito dai verbalizzanti, rendendo dichiarazioni apparse contraddittorie ed incongruenti, in particolare riferendo di essere stato incaricato da terzi di prelevare il caterpillar e precisando che questo era caduto durante le attività di carico nel mentre un certo I. si trovava nella cabina rimanendovi dentro anche quando il mezzo si era rovesciato: una volta uscito dalla cabina del caterpillar, il predetto I., dopo aver controllato la situazione con l’ausilio di una pila, gli aveva intimato di andarsene; il Tribunale evidenziava quindi le singole incongruenze riscontrabili nella versione resa dall’imputato, sottolineandone la inattendibilità anche perchè del tutto in contrasto con le circostanze oggettive riferite dai verbalizzanti e da questi percepite per diretta osservazione.

A seguito di gravame ritualmente proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte d’appello di Venezia confermava l’impugnata decisone, richiamando le argomentazioni svolte dal primo giudice e valutando le deduzioni difensive – ritenute vaghe e non verificabili – come assolutamente inidonee a scalfire il granitico quadro probatorio, corroborato da considerazioni e deduzioni logiche, cui il primo giudice aveva ancorato l’affermazione di colpevolezza dell’imputato; la Corte distrettuale, in particolare, sottolineava che i Carabinieri avevano iniziato a tenere sotto osservazione lo S. allorquando questi si trovava a poca distanza dal luogo dove il caterpillar era stato sottratto, e, dunque, ben prima che il macchinario si rovesciasse. La Corte stessa riteneva poi sussistenti le contestate aggravanti della violenza sulle cose (effrazione del cancello del deposito dove era custodito il caterpillar) e della destinazione alla pubblica utilità del caterpillar rubato (in quanto appartenente al Consorzio di Bonifica, con conseguente sua destinazione a lavori di pubblica utilità), avuto riguardo alle circostanze oggettive accertate; la Corte di merito disattendeva la richiesta di rinnovazione del dibattimento avanzata dalla difesa, sottolineando la superfluità degli incombenti istruttori sollecitati (acquisizione di documenti, esame di testi, etc.) tenuto conto del compendio probatorio acquisito, ed evidenziava quindi l’irrilevanza, ai fini probatori circa l’attribuibilità del furto allo S., dell’esistenza di un eventuale rapporto di lavoro di quest’ultimo alle dipendenza di terzi (tale M.). Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione lo S., tramite il difensore, deducendo vizio motivazionale in ordine all’affermazione di colpevolezza, ed alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti, fondando le proprie doglianze sostanzialmente sulle argomentazioni e deduzioni già sottoposte all’esame della Corte d’Appello; il ricorrente sostiene poi che i giudici del merito non avrebbero fornito esaustiva risposta circa la qualificazione del fatto avuto riguardo alla differenza tra reato monosoggettivo e plurisoggettivo, anche in relazione alla individuazione dello S. quale autore della condotta materiale del furto; il ricorrente deduce ancora che: la Corte non avrebbe assunto una prova decisiva, e precisamente l’acquisizione della carta digitale posta all’interno dell’automezzo dalla quale sarebbe stato possibile rilevare il tragitto compiuto dall’autocarro guidato dallo S., senza fornire alcuna motivazione circa tale diniego;

parimenti illegittimamente sarebbe stata negata la rinnovazione del dibattimento; la determinazione della pena non sarebbe stata sorretta da idonea motivazione.

Motivi della decisione

Le censure relative alla ritenuta colpevolezza dello S. in ordine al reato quale allo stesso contestato sono prive di fondamento.

Le critiche mosse dal ricorrente all’impugnata sentenza, pur rappresentate sotto l’enunciato profilo di censure di legittimità, sono in gran parte sostanzialmente ripetitive delle doglianze già dedotte in sede di appello – e specificamente disattese dalla Corte territoriale con logico apparato argomentativo – e propongono quindi, con un taglio prevalentemente di merito, tematiche di puro fatto esaustivamente già trattate dalla Corte distrettuale la quale non ha mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive, qui riproposte senza autentici spunti di novità, dando ad esse esauriente risposta nel confutarle e disattenderle. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, Nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: "E’ inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte di merito, come si è avuto già modo di dire, ha conto del proprio convincimento con l’indicazione degli specifici elementi probatori, significativamente ed ulteriormente corroborati dalle deduzioni logiche che i giudici di merito hanno ritenuto di dover trarre dalla concatenazione temporale dei fatti e dalle circostanze oggettive rilevate dai Carabinieri per diretta percezione, nonchè dalle inverosimili (in quanto smentite da quanto osservato dai Carabinieri) dichiarazioni rese dall’imputato.

La Corte territoriale ha puntualmente ragguagliato il giudizio di fondatezza dell’accusa al compendio probatorio acquisito, a fronte del quale non possono trovare spazio le deduzioni difensive finalizzate unicamente a sollecitare una lettura del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte distrettuale, ed in quanto tale non proponibile in questa sede.

Nè rileva quanto argomentato dal ricorrente circa la differenza tra reati monosoggettivi e reati plurisoggettivi. E’ stato ritenuto accertato in punto di fatto che lo S. aveva la disponibilità del macchinario che era stato rubato poco prima.

Orbene, è del tutto indifferente, ai fini dell’affermazione di colpevolezza – ed in mancanza di una credibile versione dell’imputato, idonea a scalfire l’ipotesi accusatoria – individuare quale è stato il ruolo dello S. nell’esecuzione dell’azione criminosa, ove questa (come peraltro appare verosimile) sia stata portata a termine in concorso con altri. Ed invero, il vigente codice penale ha accolto la concezione unitaria del concorso di persone nel reato; di tal che, gli atti dei singoli sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri, sicchè ciascuno ne risponde interamente: "In base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera dei concorrenti. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo finalizzato all’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo, sopravvenuto, a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo (in termini, "ex plurimis", Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998 Ud. – dep. 03/06/1998 – Rv. 210757). Nè potrebbe parlarsi di violazione del principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, di cui all’art. 521 c.p.p.: "Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorchè si ritenga incidentalmente in sentenza come commesso in concorso con altri un reato che l’originaria contestazione ascriveva all’unico imputato" (in termini, "ex plurimis", Sez. 1, n. 2794 del 29/01/1998 Ud. – dep. 04/03/1998 – Rv. 210005).

Neppure sussistono dubbi circa la configurabilità delle contestate aggravanti, avuto riguardo alle modalità del furto ed alle circostanze di fatto accertate ed espressamente richiamate dalla Corte distrettuale.

Per quel che riguarda la mancata rinnovazione del dibattimento, sollecitata dalla difesa con i motivi di appello, la Corte territoriale ha inequivocabilmente ritenuto superflui gli incombenti istruttori richiesti dall’appellante, laddove ha sottolineato la indiscutibile ed assoluta valenza probatoria di tutte le oggettive circostanze concernenti la condotta dello S., percepite dai Carabinieri per diretta osservazione: a fronte di siffatta situazione fattuale – con particolare riferimento alla accertata presenza del macchinario rubato, sull’autocarro guidato dallo S. – alcun rilievo potrebbe assumere il tragitto percorso dall’autocarro stesso.

E’ opportuno ricordare che nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato il seguente principio di diritto: "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Sez. 5, N. 8411/92, RV. 191488); trattasi di principio che ha trovato autorevole conferma nella sentenza Spina delle Sezioni Unite già innanzi ricordata (Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793).

L’infondatezza delle doglianze concernenti l’affermazione di colpevolezza, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. E’ viceversa fondata la censura di vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorie. Vi è infatti totale mancanza di motivazione nell’impugnata sentenza, non solo in relazione al negato riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche, ma anche in ordine alla conferma dell’entità della pena stabilita dal primo giudice, che lo S. aveva parimenti censurato perchè ritenuta eccessiva; vero è che, in relazione al "tempus commissi delicti", le attenuanti generiche non potevano essere concesse dai giudici del merito in relazione al solo dato dell’incensuratezza dell’imputato (art. 62 bis c.p., u.c., come introdotto con la L. n. 125 del 2008 di conversione del D.L. n. 92 del 2008); ma la Corte d’Appello, a fronte di specifici motivi di censura circa l’entità della pena, aveva un preciso onere di motivazione per dar conto, per un verso, della ritenuta insussistenza di elementi a favore dell’imputato – e diversi dalla sola incesuratezza – ai fini dell’eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, e, per altro verso, della ritenuta adeguatezza della pena quale determinata dal primo giudice in relazione ai parametri oggettivi e soggettivi di cui all’art. 133 c.p.. Donde l’annullamento della sentenza impugnata, per l’omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia; rigetta il ricorso nel resto; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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