Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 25.2.2008 applicava nei confronti di F.S. e F.G., imputati di furto aggravato, le pene indicate in atti.

Propone ricorso per Cassazione la Procura Generale di Catanzaro deducendo l’inosservanza di legge nella determinazione della pena pecuniaria. Osserva l’esponente che con riferimento alla posizione di F.G. la pena pecuniaria di Euro 200,00 di multa, è stata ridotta sino ad Euro 100,00 di multa, in misura eccedente la massima riduzione di un terzo prevista dall’art. 444 c.p.p..

La Corte di legittimità, nella sua funzione istituzionale, anche con riferimento alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., può direttamente ricondurre nei limiti legali a sanzione inflitta in misura illegale, qualora, tenuto conto dell’intenzione manifestata dalle parti, venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo. L’errore, in sostanza, si risolve in una anomalia del procedimento di calcolo, la quale può essere eliminata, a norma dell’art. 619 c.p.p., comma 2, c.p.p., mediante la rettificazione della sentenza, e non con l’annullamento, cioè con la rideterminazione della pena, Cass., sez. 3 sent. 13038 del 21/03/2003 rv. 224064; Cass. Sez. 5, n. 44711 del 3.10.2003).

Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, viene in considerazione un errore materiale di calcolo, con riferimento alla posizione di F.G.; ciò in quanto la pena pecuniaria di Euro 200,00 di multa è stata ridotta a Euro 100,00 di multa, in misura eccedente la massima riduzione di un terzo, concordata dalle parti. La pena pecuniaria deve pertanto essere rettificata in Euro 133,66 di multa.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata rideterminando la sanzione pecuniaria in Euro 133,66.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *