Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 125 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) B.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza 15 ottobre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, sez. dist. di Faenza, che ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 240 c.p. e art. 445 c.p.p., in relazione al punto della sentenza con cui è stata disposta senza alcuna motivazione la confisca di tre telefoni cellulari malgrado questi apparecchi non possano essere ritenuti soggetti a confisca obbligatoria e quindi non siano soggetti alla misura di sicurezza in questione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge perchè il giudice avrebbe omesso di accertare la natura drogante della sostanza sequestrata.

2) Il ricorso è parzialmente fondato ed in particolare deve ritenersi fondato il primo motivo.

A seguito della modifica legislativa intervenuta con l’entrata in vigore della L. 12 giugno 2003, n. 134 – il cui art. 2, lett. a) ha modificato l’art. 445, comma 1 – è oggi consentita la confisca non solo nei casi in cui, per l’art. 240 c.p., tale misura di sicurezza è obbligatoria ma altresì nei casi in cui sia facoltativa.

Naturalmente, trattandosi di confisca facoltativa, devono applicarsi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito deve motivare sulla circostanza che il telefono cellulare sia servito, o fu destinato, a commettere il reato dovendosi dimostrare che esista un rapporto tra cosa e reato nel senso che la prima deve essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità ma da un nesso strumentale tale da rendere probabile il ripetersi dell’attività criminosa (v. in questo senso, Cass., sez. 5, 3 novembre 2009 n. 47179, D’Ambrosio, rv.

245387; sez. 6, 7 luglio 2003 n. 34088, Lo martire, rv. 226687; sez. 3, 6 giugno 2003 n. 32283, Giorgetti, rv. 226017).

Nel caso in esame il giudice di merito non ha fornito di alcuna motivazione la sua decisione sul punto limitandosi ad affermare che si trattava di cose pertinenti al reato e poichè, dalla motivazione della sentenza impugnata, non emerge alcun elemento che possa confermare l’esistenza dei presupposti per la confisca la sentenza va annullata sul punto senza rinvio.

3) Il secondo motivo di ricorso è invece inammissibile.

Malgrado il motivo sia, nel ricorso, qualificato con il richiamo a quelli previsti dall’art. 606 c.p.p., comma 1 nella sostanza le censure proposte attengono essenzialmente alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici d’appello laddove hanno accertato, seppure implicitamente, la natura drogante della sostanza sequestrata la cui natura è stata verificata col c.d. "narcotest".

Con il ricorso si chiede, in buona sostanza, che la Corte intervenga sui criteri di valutazione della prova utilizzati dal giudice di merito; il che non è consentito al giudice di legittimità. Tanto più che la ricorrente richiama le dichiarazioni di un acquirente che si è limitato ad affermare la "scarsissima qualità" della sostanza acquistata ma non l’assenza di ogni effetto drogante.

4) Alle considerazioni in precedenza svolte conseguono l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto già indicato e il rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio il capo relativo alla confisca dei telefoni cellulari; rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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