Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 04-01-2011, n. 120 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

B.P. e D.F. – parti civili nel processo instaurato nei confronti di M.E. e F.N. nei confronti dei quali si era proceduto per il delitto di omicidio colposo in danno di D.N. (deceduto a seguito di un incidente sciistico) – hanno proposto ricorso avverso la sentenza 12 giugno 2008 che ha confermato la sentenza 10 giugno 2004 del Tribunale di Reggio Emilia che aveva assolto i predetti M. e F. dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

I ricorrenti contestano, con l’atto di impugnazione, la correttezza della decisione impugnata deducendo il vizio di violazione di legge e quello di motivazione.

Con atto successivamente depositato i ricorrenti hanno rinunziato al ricorso che diviene pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo a favore della cassa delle ammende non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelli) della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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